Trust e fondo patrimoniale: analogie e differenze

Trust e fondo patrimoniale: analogie e differenze

L’incertezza verso il futuro può determinare uno stato di ansia, aggravato dal timore di perdere ineluttabilmente il patrimonio costruito in anni di duro lavoro. La paura di mettere in difficoltà la propria famiglia ed il futuro dei propri figli spinge a ricercare delle forme di garanzia e tutela del patrimonio. I due istituti del trust e fondo patrimoniale rispondono a queste esigenze, con alcune analogie e con le dovute differenze. 

Il fondo patrimoniale è previsto dal nostro ordinamento, all’art. 167 del Codice Civile. Viene istituito mediante atto pubblico per tutelare il patrimonio della famiglia e proteggerlo dai creditori. Di fatto, è una forma di protezione limitata ed i beni immobili presenti nel fondo possono comunque essere oggetto di ipoteca giudiziale, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11029 del 27/05/2016. Nella dispensa di approfondimento abbiamo evidenziato gli aspetti sostanziali e processuali del fondo patrimoniale. Puoi scaricarla gratuitamente cliccando su questo link

Il trust deriva dal mondo anglosassone e non è ancora disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano. È, comunque, un istituto considerato legittimo anche per la sua adozione in Italia in forza della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore in Italia il 1 gennaio 1992.

Differenze e affinità tra trust e fondo patrimoniale

Il trust ed il fondo patrimoniale sono due istituti finalizzati alla protezione del patrimonio di una persona o di una famiglia. Le differenze sono, in effetti, superiori alle analogie tanto che il ricorso al fondo patrimoniale per la protezione e salvaguardia del patrimonio familiare è sempre più limitato. L’istituto del trust, di origine anglosassone, consente al contrario maggiori garanzie e tutele. Inoltre, è più flessibile ed è caratterizzato da minori vincoli, soggettivi ed oggettivi, tipici del fondo patrimoniale.

Analogie tra trust e fondo patrimoniale

1. La segregazione del patrimonio accomuna entrambi gli istituti. Infatti, il patrimonio conferito nel trust o nel fondo patrimoniale è distinto e separato rispetto alla porzione di patrimonio non conferita.

2. La finalizzazione costituisce il secondo carattere comune. Nel fondo patrimoniale il patrimonio è destinato a soddisfare i bisogni della famiglia. Con il trust non si ha un limite soggettivo “familiare” ma il fine è genericamente individuato come un interesse meritevole di tutela.

3. La gratuità della prestazione è il terzo aspetto in comune. Sia con il fondo patrimoniale sia con il trust, non è prevista una remunerazione economica a fronte della prestazione. Pertanto, l’atto è a titolo gratuito.

4. Entrambi gli istituti possono coesistere con il regime patrimoniale della famiglia, comunione o separazione legale dei beni.

5. L’oggetto dei due istituti può essere rappresentato non solo da beni, mobili o immobili, ma anche diritti reali e, in generale, negozi giuridici.

6. Infine, l’ultima analogia è data dalla scissione dei due momenti tra la stipula dell’atto istitutivo e l’effettivo negozio dispositivo. Con il primo si definiscono le regole generali e si disciplina l’istituto del trust o del fondo patrimoniale. Solo con il negozio dispositivo si ha l’effettivo trasferimento del patrimonio nell’istituto di garanzia prescelto. Sia nel trust sia nel fondo, i due momenti sono, appunto, separati. 

Differenze tra trust e fondo patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale è stato istituito per tutelare e preservare il patrimonio per le necessità della famiglia. Pertanto, può essere costituito solo da due persone unite dal vincolo del matrimonio. Infatti, il fondo patrimoniale deve essere registrato anche nell’atto di matrimonio con una annotazione a margine. Il trust, al contrario, può essere costituito da chiunque, single, coppie di fatto, conviventi senza alcuna limitazione. È pertanto un istituto più flessibile ed in linea con le realtà attuali.

2. Come diretta conseguenza, la durata del fondo patrimoniale è limitata alla durata del matrimonio. Con il divorzio, si estingue anche il fondo patrimoniale, fatti salvi sempre i diritti dei figli minori. La durata del trust è, invece, definita dal disponente in sede di stipula dell’atto istitutivo.

3. Con il fondo patrimoniale i coniugi trasferiscono il patrimonio nel fondo senza l’esigenza di accettazione. L’accettazione è richiesta solo nel caso in cui il fondo patrimoniale sia costituito da un terzo soggetto con atto tra vivi. Il trust, invece, richiede sempre l’accettazione formale da parte dell’amministratore fiduciario del patrimonio, il trustee. Ad esempio, una valutazione dei costi di gestione del patrimonio potrebbe determinare la non accettazione da parte del trustee se considerata eccessivamente gravosa dal punto di vista economico e non sostenibile.

4. L’atto istitutivo del trust contiene un programma specifico delle attività e degli oneri a carico del trustee nella gestione del patrimonio, in linea con le esigenze espresse dal proprietario. Il fondo patrimoniale, al contrario, non prevede alcun programma di gestione a carico dei coniugi.

5. I beni che possono entrare a far parte di un fondo patrimoniale sono limitati ai beni immobili, ai beni mobili registrati ed ai titoli di credito nominativi. Quindi, solo i beni per i quali si possa avere evidenza della costituzione del fondo patrimoniale in forza della obbligatoria pubblicità nei Registri Pubblici (Uffici di Pubblicità Immobiliare, Pubblico Registro Automobilistico). Il trust non prevede alcuna limitazione, quindi possono essere conferiti nel trust gioielli, opere d’arte, denaro contante, quote sociali, polizze finanziarie, titoli di credito.

6. Il fondo patrimoniale si costituisce mediante atto pubblico, quindi attraverso un notaio. L’atto viene registrato a margine dell’atto di matrimonio così come viene trascritto presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare. Di fatto, il fondo patrimoniale può essere considerato una forma di pregiudizievole in quanto limita la possibilità di aggressione del patrimonio da parte di eventuali creditori. Per costituire il trust è invece sufficiente una scrittura privata.

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I vantaggi del trust rispetto al fondo patrimoniale

Abbiamo analizzato come le differenze tra i due istituti siano in effetti superiori alle loro analogie. Ma il vantaggio principale del trust rispetto al fondo patrimoniale è dato dalla protezione e tutela del patrimonio.

Con il fondo patrimoniale in linea di principio i beni conferiti non possono essere oggetto di esecuzione forzata. Ma:

  • il debito non deve aver avuto origine prima della stipula del fondo patrimoniale, pena la revocatoria dello stesso;
  • l’onere della prova è a carico dei coniugi che devono dimostrare che il creditore fosse a conoscenza del fatto che i debiti siano stati contratti per esigenze diverse da quelle della famiglia;
  • il fondo patrimoniale non è opponibile alla Pubblica Amministrazione nei debiti derivanti da mancato pagamento di imposte e tributi.

La protezione dei beni conferiti nel trust è totale. I beni, mobili ed immobili, non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente né dai creditori del trustee né dai creditori dei beneficiari. La particolarità del trust è data proprio dalla divisione della proprietà tra il trustee ed il disponente, tipica dell’ordinamento anglosassone.

La proprietà legale del trust è attribuita al trustee che lo deve gestire nell’interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito nel programma del trust dal disponente. I beni vengono segregati nel patrimonio del trust e diventano estranei sia al disponente sia al trustee. Pertanto, non possono essere in alcun modo oggetto di esecuzione.

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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