Come funziona il trasferimento dell’azienda?

Successione dei contratti, dei crediti e dei debiti: tutto quello che c’è da sapere sul trasferimento dell’azienda, con i link ai documenti utili da ottenere online.
Come funziona il trasferimento dell’azienda? Come si procede alla successione dei contratti, dei crediti e dei debiti e quali sono i documenti che è possibile richiedere online per indagare sull’azienda cedente? Ecco tutto quello che bisogna sapere per procedere al trasferimento aziendale…senza correre il rischio di cadere in una frode.
Trasferimento dell’azienda: come funziona?
Per prima cosa, è bene approfondire i meccanismi che permettono ad un imprenditore di trasferire l’intera azienda o singoli elementi a un terzo. In linea di massima, il titolare dell’azienda può trasferire a terzi sia i singoli elementi dell’azienda sia l’azienda nel suo complesso. È possibile trasferire l’azienda nel suo complesso grazie a un atto tra vivi secondo le regole generali per donazione, permuta o trasferimento società.
L’azienda può essere concessa in usufrutto e in affitto: l’usufruttuario e l’affittuario devono mantenere la destinazione e la capacità produttiva dell’azienda. Se l’usufruttuario non adempie i suoi obblighi, può intervenire il giudice, ordinando la cessione dell’usufrutto, oppure, secondo le circostanze o in base ad abusi di minore gravità, lo stesso giudice può disporre altre misure idonee a tutelare gli interessi del proprietario.
Nell’ipotesi in cui il trasferimento vero e proprio avvenga in seguito alla morte del titolare, vengono applicate le regole generali sulle successioni:
- se l’erede continua l’esercizio dell’impresa sulla base dell’azienda acquistata per eredità, tutti i preesistenti rapporti passano in capo all’erede stesso;
- se l’erede, al contrario, non vuole continuare l’impresa e la aliena a terzi, si applicano le norme relative ai trasferimenti per atto inter vivos.
È comunque necessario che sussista la forma scritta dell’atto solo ai fini della prova e per le sole imprese soggette a registrazione, in osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (necessità della forma scritta ai fini della validità dell’atto, se trattasi di immobili etc.).
Ne consegue che, in realtà, l’azienda non ha peculiari modalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono: cedere o affittare l’azienda, cioè, equivale a cedere o locare una serie di beni. Infatti, nell’atto di cessione non è necessario indicare tutti i beni dell’azienda che si trasferiscono (basta, infatti, per l’art. 1346 c.c., che tali beni siano determinabili), mentre occorre necessariamente indicare i beni che non vengono trasferiti.
Il cessionario acquista l’azienda a titolo derivativo, ma non così la qualità di imprenditore, che viene acquistata a titolo originario: da ciò consegue che il cessionario non esercita la stessa impresa che ha acquistato, bensì esercita un’impresa nuova ad essa corrispondente (è inesatto pertanto parlare, in tal caso, di successione nell’impresa).
Valutare l’affidabilità di un’impresa: documenti online
Ma come fare per essere certi che l’azienda che sta per cedere contratti e crediti sia davvero affidabile? Per valutare lo stato dell’attività aziendale, la presenza di eventuali eventi pregiudizievoli e la sua affidabilità o rischiosità, è possibile richiedere una visura Report Impresa Extra Large online su Visure Italia.
I Report Impresa sono dei documenti aggregati che integrano i dati rilevati da diverse fonti ufficiali: la Camera di Commercio, il Tribunale e la Conservatoria. Rappresentano un fondamentale strumento di analisi della clientela, sia quella consolidata che i nuovi clienti, dei fornitori e dei partner commerciali. Nei Report Impresa viene inoltre indicato il rating, cioè il grado di affidabilità di un’impresa, così come rilevato dagli analisti di CRIF.
In particolare, il Report Impresa Extra Large conclude il gruppo dei Report Impresa con il massimo livello di approfondimento basato su dati estratti da fonte pubblica (Camera di Commercio, Tribunale e Conservatoria RR.II.) in tutta Italia. Indispensabile per la valutazione sulla concessione di un fido o affidamento ad una impresa.
In sintesi, i dati estratti e contenuti nel Report Impresa Extra Large sono:
- Informazioni presenti nella visura storica
- Codici RAE e SAE
- Dettaglio protesti su sede ed esponenti d’impresa
- Segnalazione eventi pregiudizievoli su sede ed esponenti d’impresa
- Sintesi dati di bilancio (ultime tre annualità)
- Dettaglio cariche e qualifiche degli esponenti in altre imprese
- Elenco soci
- Notizie di stampa
- Società partecipate dall’impresa e dai suoi esponenti
- N° interrogazioni effettuate sulla posizione
- Rating.
I report impresa possono essere richiesti per denominazione, codice fiscale, partita iva o numero di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) dell’impresa. In caso di richiesta di report impresa per denominazione, è necessario indicare la provincia nella quale ha sede legale l’impresa al fine di limitare il numero delle possibile omonimie.
Oltre che nei casi di trasferimento di un’azienda o di parte d’essa, richiedere i report aziendali risulta particolarmente utile quando si devono acquisire informazioni su un nuovo cliente, su un partner commerciale o su un fornitore, quando si deve valutare un conduttore in una locazione commerciale, quando si deve valutare un’impresa di costruzioni dalla quale si è in procinto di acquistare un immobile. I report impresa, infatti, contengono dati oggettivi provenienti da fonti ufficiali ed aggiornate indispensabili per la ricerca e valutazione di imprese italiane.
Successione dei contratti dell’azienda
Secondo l’articolo 2558 c.c., in caso di trasferimento l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa con con abbiano carattere personale, ove non pattuito diversamente. In sostanza, la successione del cessionario nei contratti è un effetto naturale della cessione stessa.
I contratti oggetto della disposizione sono quelli a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione al momento del trasferimento, nei quali cioè al momento della cessione nessuna delle due parti abbia compiutamente eseguito le rispettive prestazioni. I contratti in cui succede il cessionario sono quelli stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, e, quindi, qualunque contratto stipulato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Inoltre, l’acquirente subentra in contratti di locazione degli immobili nei quali opera l’azienda, i contratti di somministrazione delle materie prime e quelli con i fornitori abituali, i contratti di assicurazione e di consorzio.
Come anticipato, sono esclusi dalla cessione automatica i contratti che abbiano carattere personale, nei quali hanno fondamentale rilievo le qualità personali e professionali della controparte proprio perché basati su di un rapporto fiduciario con l’imprenditore.
Crediti e debiti dell’azienda ceduta
Nonostante la disciplina della successione nei contratti trovi applicazione in merito ai contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti contrattuali (imprenditore e terzo contraente), al momento del trasferimento dell’azienda vi possono essere contratti in corso di definizione, cioè contratti adempiuti solo dall’imprenditore trasferente e contratti eseguiti solo dal terzo contraente.
Cosa succede in questi casi? A questi contratti corrispondono altrettante posizioni di credito o di debito dell’imprenditore, posizioni nelle quali è destinato a subentrare l’acquirente. I crediti ed i debiti relativi all’azienda ceduta sono regolati dagli artt. 2559 e 2560 c.c.
Per quanto riguarda la successione nei crediti a favore dell’acquirente (art. 2559 c.c.) essa ha effetto, nei confronti dei terzi (debitori), dal giorno della notifica al debitore o della sua accettazione (secondo le regole comuni in tema di cessione di crediti). Tuttavia, il debitore che paghi in buona fede all’alienante è liberato.
Per la successione nei debiti, invece, è previsto che i debiti aziendali siano quelli relativi all’esercizio e all’organizzazione aziendale, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, sorti prima del trasferimento dell’azienda, anche se hanno una data di scadenza successiva. Per essi vale la regola generale per cui il cedente può essere liberato dai debiti solo se i creditori lo consentano.
Ad essere derogato, per le sole aziende commerciali, è il principio generale secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. È previsto, infatti, che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Divieto di concorrenza
La cessione dell’azienda unitariamente considerata produce tutta una serie di effetti che vengono disciplinati in modo specifico dalla legge. L’art. 2557 c.c. stabilisce che «chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta […]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza […] vale […] per la durata dell’usufrutto o dell’affitto».
Si tratta di un divieto posto a tutela dell’avviamento ed è soltanto un effetto naturale del negozio: le parti infatti, ai sensi del già citato art. 2557 c.c., possono escluderlo, limitarlo o anche stabilire un divieto più ampio purché, in quest’ultimo caso, non ne resti impedita ogni attività professionale per l’alienante. Il patto di astensione dalla concorrenza non può avere una durata maggiore di cinque anni.
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