Srl a capitale ridotto: vantaggi e svantaggi

Srl a capitale ridotto: vantaggi e svantaggi

La srl a capitale ridotto era una terza tipologia di società a responsabilità limitata introdotta dal legislatore con l’art. 44 del D. L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012. Questa andava, infatti, ad affiancare la società a responsabilità limitata semplificata e quella ordinaria. Quale era la disciplina della srl a capitale ridotto prima dell’abrogazione? Vediamo quali erano i vantaggi e svantaggi di questa tipologia societaria.

Con l’emanazione dell’art. 9, c. 14, del D.L. 76/2013, convertito in legge dall’art. 1, c. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99, il nostro legislatore ha eliminato dal nostro ordinamento la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (cosiddetta  Srlcr ), in quanto è stato abrogato l’art. 44, cc. 1, 2, 3 e 4, del D. L. 83/2012.

Quali erano i requisiti per la costituzione della srl a capitale ridotto

L’art. 44, c. 1, del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 stabiliva che: “Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.

Erano quindi due le condizioni fondamentali per una valida costituzione della srl a capitale ridotto:

  • costituzione solamente da parte di persone fisiche;
  • le persone fisiche che intendevano costituire la s.r.l.c.r. dovevano inoltre avere già compiuto 35 anni alla data di costituzione della società.

In merito al requisito dell’età anagrafica era intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico come riportato nel comma 4-bis sempre dell’art.44: “Al fine di favorire l’accesso ai giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità a capitale ridotto”.

In questo modo il MiSE era giunto a ritenere che la srl a capitale ridotto potesse essere costituita sia da persone di età inferiore sia da persone fisiche di età superiore a 35 anni.

Per effetto dell’abrogazione del modello della s.r.l.c.r., si ritiene tuttavia che le agevolazioni previste in termini di concessione del credito debbano ritenersi estese a favore dei giovani con un’età inferiore ai 35 anni di età che intendano costituire una s.r.l. semplificata, così come previsto dall’art. 9, comma 14, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è investito del compito, dunque, di promuovere con la collaborazione dell’ABI (associazione banche italiane) un accordo agevolato per la concessione del credito a quei giovani di età inferiore ai 35 anni di età che intenderanno intraprendere una nuova attività di impresa nella forma della s.r.l. a capitale ridotto semplificata.

Forma e contenuto dell’atto costitutivo di una srl a capitale ridotto

È il comma 2 sempre dell’art. 44 del D. L. 83/2012 ha stabilire, invece, la forma e il contenuto dell’atto costitutivo, il quale “deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci”.

L’atto costitutivo della srl a capitale ridotto doveva rivestire, quindi, la forma dell’atto pubblico e contenere i seguenti elementi:

  • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  • la denominazione sociale e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1,00 euro ed inferiore all’importo di 10.000,00 euro. Sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione da parte dei soci;
  • i requisiti previsti dall’art. 2463-bis, c. 2, n. 3), 6), 7) e 8) c.c., in base ai quali dovrà essere indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  • il luogo e la data di sottoscrizione;
  • gli amministratori, che dovranno essere scelti anche al di fuori della compagine societaria.

Vantaggi e svantaggi di una srl a capitale ridotto

Per le srl a capitale ridotto, a differenza di quanto previsto per le srls, non erano previste particolari agevolazioni riguardo i costi notarili e le spese di bolli e di segreteria relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio. Erano, quindi, previste tutte le spese tipiche per la costituzione di una srl ordinaria.

Il vantaggio più rilevante collegato all’adozione di una srl a capitale ridotto era rappresentato dall’obbligo di versare un capitale inferiore ai 10.000 euro. Tale aspetto positivo era compensato, tuttavia, dal fatto che il capitale sociale doveva essere immediatamente e interamente versato in denaro. Questo non accedeva, invece, per le srl ordinarie per le quali era previsto il versamento del 25%.

Passaggio dalla srl a capitale ridotto alla srl semplificata

Dall’emanazione dell’art. 9, c. 14, del D.L. 76/2013, convertito in legge dall’art. 1, c. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99, è derivata l’eliminazione dal nostro ordinamento la srlcr, in quanto è stato abrogato l’art. 44, cc. 1, 2, 3 e 4, del D. L. 83/2012.

La cancellazione della srlcr è da considerarsi connessa alle modifiche apportate alla disciplina della srls. Quest’ultima può essere adesso costituita da qualsiasi persona fisica, a prescindere dal requisito dell’età anagrafica (in passato fissato in un età non superiore a 35 anni). Per questo motivo il legislatore, considerata l’analogia strutturale tra i due modelli societari, ha ritenuto opportuno procedere all’eliminazione del modello della srlcr.

A fronte dell’abrogazione di questo modello societario, le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 44 del D.L. 83/2012 sono state qualificate come società a responsabilità limitata semplificate.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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