Srl a capitale ridotto con unico socio

Srl a capitale ridotto con unico socio

Le srl a capitale ridotto hanno avuto vita breve al Registro delle Imprese e sono state abrogate nel 2013 con il DL 76/2013. Le aspettative del governo di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità sono state disattese dalla realtà dei fatti. Quindi, a distanza di un anno dalla loro costituzione, le agevolazioni prospettate inizialmente per la costituzione di una società a capitale minimo sono state inglobate in altre forme societarie. Resta da verificare se sia possibile, oggi, costituire una srl con unico socio con un capitale minimo.

Il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha di fatto eliminato dal nostro ordinamento la srl a capitale ridotto, cd. SRL c.r. La loro eliminazione non deve essere intesa come una abrogazione totale dei requisiti previsti per la costituzione di una società con capitale minimo. Le srl a capitale ridotto, infatti, sono state inglobate nella categoria delle società a responsabilità limitata semplificate.

Differenza tra srl semplificate e srl a capitale ridotto

Le differenze tra le due forme di costituzione di società possono essere considerate allo stato attuale superate. Va considerato che già nel mese di agosto 2012 (legge n. 134 del 7 agosto 2012), pochi mesi dalla costituzione delle srl a capitale ridotto, vennero introdotte due modifiche importanti:

  1. L’età dei soci delle srl a capitale ridotto, inizialmente prevista a 35 anni, è stata ridotta per agevolare l’adesione anche di giovani imprenditori.
  2. L’accesso al credito bancario veniva garantito anche alle srl a capitale ridotto costituite da soci di età inferiore ai 35 anni.

Una volta eliminato il limite dell’età per la costituzione di una società, la distinzione principale tra le due forme giuridiche di società è di fatto venuta meno. Oggi, le caratteristiche che contraddistinguono le srl semplificate rispetto alle srl a capitale ridotto sono:

  • Le società a responsabilità limitata semplificate possono essere costituite senza alcun limite di età
  • I soci delle srl semplificate possono essere solo persone fisiche
  • Le srl semplificate possono essere costituite da un unico socio
  • Nella denominazione della società al registro Imprese deve sempre essere specificata la dicitura SRL semplificata
  • Il capitale sociale da versare può variare da un importo minimo di 1 euro a 9.999 euro
  • È possibile nominare come amministratori anche persone fisiche che non siano titolari di quote nella srl semplificata
  • Le srl semplificate sono esentate dal pagamento dei costi notarili di costituzione della società
  • La società a responsabilità limitata semplificata, al momento dell’iscrizione al Registro Imprese, è esentata dal pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di bollo. Sono dovuti annualmente i diritti camerali, l’imposta di registro e i tributi per l’apertura della partita IVA.

Srl a capitale ridotto con unico socio

Che cosa succede ora alle srl a capitale ridotto con unico socio costituite prima dell’entrata in vigore del DL 76/2013? La loro qualifica è semplicemente mutata in società a responsabilità limitate semplificate e sono iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio con la nuova dicitura.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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