Scontrino elettronico: come funziona?

Scontrino elettronico: come funziona?

Pronti a salutare il vecchio scontrino? Sta per prendere il via una rivoluzione digitale che coinvolgerà tutto il mondo del commercio. Da gennaio 2020 lo scontrino diventa elettronico.

Lo scontrino elettronico è stato introdotto dal Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) e reso operativo dalla Circolare n. 15 dell’Agenzia delle Entrate e dal Provvedimento del 4 luglio del Direttore dell’Agenzia.

In particolare, la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici è iniziata dallo scorso luglio, ma entrerà ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020. Da questa data, infatti, scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale che potrà essere emesso solo con un registratore telematico (RT) o una procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate.

Chi dovrà emettere lo scontrino elettronico

Questa nuova procedura riguarderà coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” e che non sono obbligati all’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente.

Tra questi rientrano, oltre ai commercianti, gli operatori economici che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Ne sono, invece, già assoggettati gli operatori che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Quando è escluso lo scontrino elettronico?

Le operazioni individuate dal D.M. 10 maggio 2019 sono esonerate dall’obbligo dello scontrino elettronico. Vi rientrano:

  • operazioni per le quali, anche in precedenza, l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (es. corse dei taxi, vendite di giornali, ecc.);
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
  • operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo

È prevista l’applicazione delle sanzioni individuate dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, c. 3 e articolo 12, c. 2) in caso di:

  • mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
  • memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri.

Si tratta di una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. A questa si aggiunge nei casi più gravi di recidiva anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa.

Per i primi sei mesi di applicazione dello scontrino elettronico, che a seconda del volume degli affari scatta dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, non si applicano le sopraccitate sanzioni se la trasmissione in ritardo dei corrispettivi avviene entro il mese successivo di quello di effettuazione dell’operazione.

Come emettere lo scontrino elettronico

Niente panico se per i primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo dello scontrino elettronico non siete muniti di un registratore telematico.

L’invio online dei corrispettivi può avvenire attraverso una serie di servizi web messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questi strumenti possono essere utilizzati con il pc, il tablet o lo smartphone.

Nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate è possibile scegliere alternativamente tra due servizi web: il primo permette l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata oppure la trasmissione di un file compresso con i file dei corrispettivi delle singole giornate; invece, il secondo servizio web consente la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri. In entrambi i casi i dati sono distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta.

Vi è, infine, una terza opzione che prevede l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

Cosa cambia per il consumatore?

Il consumatore non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale, che potrà essere comunque conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, oppure per un cambio merce, ecc. Sostanzialmente cambia, quindi, pochissimo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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