Scadenze fiscali e burocratiche del mese giugno 2020. Tutti gli adempimenti suddivisi per data

Gli adempimenti e le scadenze fiscali del mese partono già dal due giugno. Ecco tutte le scadenze fiscali di giugno 2020 previste dal calendario dell’Agenzia delle Entrate.
Giugno è un mese ricco di scadenze fiscali. Sono tanti infatti i giorni da bollino rosso per gli studi di consulenti e commercialisti. Pagamento dell’Iva, versamento dell’Irpef, Ires, adempimenti condominiali.
Gli adempimenti fiscali del mese partono già dal due giugno. Ecco tutte le scadenze fiscali di giugno 2020 previste dal calendario dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze fiscali e adempimenti burocratici 2 giugno 2020
- Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
- Versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al 1° trimestre del 2020
- Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2020 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo 2020
- Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)Iva intracomunitaria: liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio, da parte degli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati.
- Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
- Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
- Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2020. Il versamento può essere differito al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, in conseguenza del differimento a tale data dell’obbligo di comunicazione della proroga dei contratti ai sensi dell’art. 62, commi 1 e 6, del DL 18/2020
- Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12). Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Presentazione della “Denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori” incassati nell’esercizio annuale precedente. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Presentazione della “Denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori” incassati nell’esercizio annuale precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2020, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Estromissione agevolata di beni dall’impresa individuale. Scade il termine per effettuare l’estromissione agevolata dei beni strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 dall’impresa individuale avvalendosi dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 690, della legge n. 160/2019 che richiama l’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Scadenze e adempimenti burocratici 16 Giugno 2020
- Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
- Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
- Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati. Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
- Versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati nel mese precedente
- Versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
- Versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati fino al 30 aprile dai soggetti deleganti
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 30 aprile dai soggetti deleganti
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuati fino al 30 aprile dai soggetti deleganti
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente (Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94
- Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente
- Versamento del 40% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, avvalendosi dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015
- Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente
Scadenze fiscali e adempimenti burocratici 22 giugno 2020
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Scadenze e adempimenti burocratici 25 giugno 2020
- Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT. Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
Scadenze fiscali e adempimenti burocratici 30 giugno 2020
- Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2019, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020;
- Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. (Attenzione: la rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio);
- Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia postali in forma libera in circolazione. (Attenzione: la rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio);
- Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2020 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2020;
- Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio;
- Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia;
- Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2019;
- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2019;
- Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2019;
- Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2019 – maggio 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di EUR 500 al 31 maggio 2020;
- Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all’anno 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 – 30/06/2020;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate;
- Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. (Attenzione: l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali);
- Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate;
- Versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%;
- Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2020, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2020” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef;
- Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
- Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.
- Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria;
- Le scadenze fiscali e gli adempimenti burocratici che abbiamo riportato potrebbero subire delle modifiche di varia natura. Per questo motivo vi invitiamo a consultare regolarmente il sito web dell’Agenzia Delle Entrate alla voce scadenze fiscali.
Fonte Scadenze Fiscali: Agenzia Delle Entrate