Rate Equitalia: quali sono le novità dopo la riforma fiscale?

Più severità sulla decadenza, possibilità di riammissione e norme più esplicite sulle ipoteche, i fermi e i pignoramento. Cambiano le regole sul pagamento a rate delle cartelle di Equitalia, ecco quindi le 6 cose che devi assolutamente sapere.
1. Si può chiedere la rateazione con pignoramento in corso e fermo o ipoteca iscritti
È possibile richiedere la rateazione di un pignoramento in corso con conseguente estinzione del pignoramento. Tale regola ha 3 eccezioni, la rateizzazione infatti non viene accolta:
- se c’è già stato l’incanto della vendita all’asta con esito positivo
- nel caso del pignoramento presso terzi, se il terzo si è già dichiarato debitore del soggetto iscritto al ruolo
- nel caso di un credito del privato verso la Pubblica Amministrazione per somme superiori a 10mila euro se, prima del pagamento, quest’ultima abbia avuto da Equitalia il divieto di versare detti importi che invece vengono immediatamente stornati a Equitalia a titolo di pignoramento presso terzi.
Anche nel caso del fermo e dell’ipoteca già iscritti è possibile chiedere di rateare l’importo, ma a differenza del pignoramento questi ultimi restano validi. Ipoteca e fermo vengono infatti cancellati dopo il pagamento della prima rata. Nel caso in cui non si paghino le rate successive, e l’immobile o il veicolo venga venduto per tornare a essere moroso con Equitalia, il soggetto rischia un procedimento penale per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
2. È possibile fare ricorso nonostante le rate Equitalia
La presentazione dell’istanza di dilazione non è di ostacolo al ricorso al giudice. È possibile chiedere subito la rateazione e, successivamente, valutare le possibilità di successo di un’eventuale impugnazione. La Cassazione ha infatti precisato che l’istanza di rateazione non impedisce il ricorso: la prima potrebbe essere presentata solo per evitare il rischio di pignoramenti. Restano validi i normali termini di impugnazione.
3. La decadenza avviene dopo 5 rate non pagate
La decadenza dalla possibilità di rateazione del debito avviene nel caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (in precedenza erano otto). Dunque, può trattarsi anche del mancato pagamento di una o due mensilità all’anno: raggiunta la quinta inadempienza, la rateazione viene revocata.
4. È possibile essere riammessi a una dilazione già decaduta
Se il contribuente paga prima tutte le rate che non aveva pagato e per il cui inadempimento gli era stata revocata la dilazione, può richiedere di essere riammesso alla dilazione già decaduta: si tratterà di non meno di cinque rate posto che solo dopo la quinta si perde il beneficio in commento. A tale scopo, il contribuente dovrà presentare l’istanza di riammissione alla dilazione e, in tal caso, rientrerà nel precedente piano (non in uno nuovo), “ereditando” lo stesso numero di rate residue che gli erano rimaste prima della decadenza.
5. L’aggio della riscossione coattiva è ridotto
L’aggio della riscossione coattiva si riduce dall’8% al 6 per cento, con importo è addebitato con le seguenti modalità:
- 3% ciascuno al contribuente e all’ente impositore, se il pagamento avviene nei termini di legge (60 giorni dalla notifica della cartella)
- 6% al contribuente, se il pagamento avviene oltre tale scadenza.
Per i ruoli da riscossione volontaria, l’aggio è pari all’1%, interamente a carico del debitore.
6. Anche chi è decaduto prima della riforma può essere riammesso alla rateazione Equitalia
La condizione? Che la decadenza stessa non sia avvenuta più tardi di 24 mesi prima della data di entrata in vigore della riforma. È necessario presentare la domanda di riammissione alla dilazione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della medesima riforma: la nuova dilazione non potrà eccedere comunque le 72 rate mensili e si decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Se gli importi dovuti superano 50mila euro, la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione che comprovi la difficoltà economica del debitore (modello Isee o dati contabili). Per gli importi fino a 50mila euro, invece, non c’è bisogno di alcuna documentazione e la domanda sarà accolta a semplice richiesta.
Chi era già decaduto nei 2 anni anteriori alla riforma perde il beneficio con l’omesso versamento di due rate, anche non consecutive (invece di cinque rate).
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