Cedolare secca: nessuna sanzione per proroga tardiva

Cedolare secca: nessuna sanzione per proroga tardiva

Il decreto crescita 2019 ha eliminato le sanzioni previste per la proroga tardiva o omessa della cedolare secca sugli affitti.

La cedolare secca è un regime agevolato per i contratti di locazione ad uso abitativo. Possono accedervi solo il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Questo regime consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Altro vantaggio è rappresentato dal fatto che non si pagano le imposte di registro e di bollo e che il canone non si cumula con i redditi. L’affitto così percepito concorrere a formare il reddito per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici.

Optando per la cedolare secca si rinuncia, tuttavia, alla facoltà di aggiornamento del canone di locazione per tutta la durata del contratto.

Cedolare secca: quando si può applicare?

L’opzione per la cedolare secca può essere fatta per:

  • i contratti di locazione ad uso abitativo che hanno ad oggetto immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), comprese eventuali pertinenze;
  • i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

L’adesione può avvenire alla registrazione del contratto oppure negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. In ogni caso si dovrà presentare il modello RLI.

La proroga della cedolare secca deve essere effettuata contestualmente alla comunicazione di proroga del contratto di locazione, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Proroga tardiva cedolare secca: le sanzioni prima del Decreto crescita

La tardiva o mancata proroga delle cedolare secca comportava, in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 23 del 2011, “la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

Il Decreto crescita abolisce le sanzioni

La legge di conversione del Decreto Crescita, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, all’art. 3-bis, ha modificato la precedente situazione prevedendo “la soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca“. È derivata, quindi, l’abolizione delle sanzioni dovute in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca.

Le sanzioni per omessa registrazione contratto di locazione

Sono rimaste invece variate le sanzioni derivanti dall’omessa registrazione del contratto di locazione.

La sanzione amministrativa va “dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200” (art. 69 Testo unico dell’imposta di registro).

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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