La procedura di separazione consensuale

Così come lascia intendere il nome, la separazione consensuale si basa sull’accordo dei coniugi non solo in merito alla volontà di separarsi, ma anche relativamente a tutte le questioni patrimoniali, quelle riguardanti il mantenimento del più bisognoso tra i due e dei figli, i temi dell’affidamento della prole e dell’assegnazione della casa coniugale.
Solo nel momento in cui sussista intesa completa in merito a questi aspetti viene stipulato in privato un concordato che per divenire efficace va omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.
Tra separazione consensuale e separazione giudiziale è chiaro che la prima è di gran lunga auspicabile, non solo per la minore conflittualità fra le parti (e gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali più snelle e rapide: vediamole insieme.
La procedura di separazione consensuale
Per inaugurare una procedura di separazione congiunta è necessario depositare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale: la competenza territoriale per la separazione consensuale spetta al Comune nel quale almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio; il ricorso poc’anzi citato deve contenere tutti i termini dell’accordo raggiunto e tutti i documenti previsti (tra cui la richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione di entrambe le parti): entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente è tenuto a stabilire questa data.
Tutta la documentazione succitata viene conservata in un fascicolo d’ufficio: devono esservi ricompresi obbligatoriamente anche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la copia per sunto dell’atto di matrimonio.
A fine di questa prima tappa burocratica, viene fissata l’udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, di modo da esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione (ascoltando i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente): qualora si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine; se invece la volontà di separarsi persiste, il Presidente procede all’emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.
Nel caso ci siano figli ancora minori d’età l’accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché apponga il suo visto. Trascorsi sei mesi, è possibile chiedere il divorzio.
La separazione consensuale e i figli
Cosa accade dei figli se i genitori decidono di separarsi consensualmente?
Che le loro sorti vengono stabilite nell’accordo di separazione: la responsabilità genitoriale continua a gravare su entrambi i coniugi e i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre.
Inoltre i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli (anche maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente) in proporzione al loro reddito, e devono in via generale ascoltare i minori prima di prendere dei provvedimenti che li riguardino.
Anche l’assegnazione della casa coniugale è influenzata dal perseguimento dell’interesse della prole, e infatti essa viene solitamente assegnata a quello dei coniugi ai quali i figli vengono prioritariamente affidati (ricordando che oggigiorno la pratica maggiormente adottata è quella dell’affido condiviso applicato assieme alla separazione congiunta).
Negoziazione assistita e separazione dinanzi al Sindaco
Qualora sussista accordo i coniugi possono optare, oltre che per la separazione congiunta in Tribunale, anche per la negoziazione assistita o per la separazione in Comune.
La negoziazione assistita è una conciliazione esperita con l’assistenza di due avvocati, che si conclude in forma scritta e sottoscritta dagli avvocati che ne attestano in tal modo la conformità alle norme e certificano l’autenticità delle firme dei coniugi, producendo così gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.
La separazione dinanzi al Sindaco (altrimenti detta separazione consensuale in Comune), invece, prevede che i coniugi forniscano separatamente le proprie dichiarazioni, anche senza la presenza di un legale: tuttavia, gli accordi patrimoniali nella separazione congiunta non possono contemplare alcun trasferimento patrimoniale e la procedura non può essere applicata qualora siano presenti figli minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.
Stante quanto detto, la soluzione migliore per dipanare ogni dubbio è quella di rivolgersi ad avvocati esperti in diritto di famiglia, come quelli che potete trovare nello studio legale Arenosto di Milano.
2 commenti per "La procedura di separazione consensuale"
Buongiorno, io e mia moglie vorremmo separarci in maniera consensuale, lei è albanese e ora il comune dove risiedo mi chiede una dispensa da parte del consolato per procedere con l’istanza, il consolato non sa di cosa si tratti e il comune non mi da ulteriori informazioni, qualcuno sa dirmi di cosa si tratta… grazie
Gentile Luca,
ci pare di comprendere che questa dispensa dovrebbe richiederla all’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia? Il Comune non ha dato alcuna spiegazione sul contenuto di tale documentazione?
Le informazioni fornite sono, purtroppo, limitate e non riusciamo a comprendere come aiutarla. Ci dispiace, un saluto.