Prescrizione vizi occulti nei negozi di compravendita immobiliare

Prescrizione vizi occulti nei negozi di compravendita immobiliare

Prescrizione vizi occulti nei negozi di compravendita immobiliare. Come comportarsi in queste situazioni, quali sono i vizi “occulti”, di chi è la responsabilità?

La materia della prescrizione vizi occulti è un tema ampiamente dibattuto in ambito giurisprudenziale. Un argomento che ha visto confrontarsi intere classi universitarie e che trova motivazione nel fatto che il mercato immobiliare sia contrassegnato da immobili contraddistinti da vizi, più o meno occulti.

  1. Prescrizione vizi occulti nelle compravendite immobiliari: cosa accade nel caso concreto?
  2. Quali sono i vizi occulti?
  3. Quali sono i vizi occulti gravi?
  4. Tra i vizi gravi che sono causa di nullità del contratto possiamo indicare:
  5. Prescrizione vizi occulti nelle compravendite immobiliari: tempistiche per far valere la garanzia per i vizi della cosa acquistata
  6. Quali sono i documenti da richiedere per avere un check up generale di un immobile?

Prescrizione vizi occulti nelle compravendite immobiliari: cosa accade nel caso concreto?

Spesso, dopo aver acquistato un immobile, ci accorgiamo che la nostra nuova casa è afflitta da diversi vizi occulti. Problemi come infiltrazioni d’acqua che il precedente proprietario ha nascosto dietro una buona mano di vernice, accenni di instabilità su balconi e terrazzi, oppure la mancanza di certificazioni e conformità per quanto riguarda gli impianti.

Eppure, la legge parla chiaro e metterebbe l’acquirente al riparo da ogni possibile vizio occulto. L’articolo 1490 del Codice Civile infatti stabilisce che “con la firma del contratto di compravendita immobiliare il venditore si obbliga a garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano non idonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano sensibilmente il valore”.

Quali sono i vizi occulti?

Con il termine di vizi occulti definiamo tutti quei vizi strutturali e funzionali, preesistenti all’atto di acquisto ma di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto. La giurisprudenza individua due tipologie di vizi occulti, i vizi cosiddetti gravi e quelli, diciamo, irrilevanti.

I secondi non possono compromettere l’uso per il quale l’immobile è stato acquistato e quindi non sono potenzialmente dei difetti tali causare una diminuzione di valore dell’immobile.

Quelli che in sede giudiziaria possono essere interessanti e su cui anche noi abbiamo deciso di soffermarci sono invece i vizi gravi. Quando, su un immobile acquistato, si scoprono dei vizi gravi il contratto è nullo e chi ha comprato può pretendere la restituzione della caparra versata in misura doppia.

Quali sono i vizi occulti gravi?

I vizi occulti che la stessa legge definisce come gravi sono indicati dall’articolo 1669 del Codice Civile e sono tutti quelli derivanti dalla realizzazione dell’opera con l’uso di materiali non idonei e/o non ad opera d’arte. Il vizio grave è rilevabile anche negli elementi dell’immobile considerati secondari come infissi e pavimentazioni.

Tra i vizi gravi che sono causa di nullità del contratto possiamo indicare:

  • i vizi agli impianti idraulici, come le infiltrazioni per carenza di tubazioni o mancanza di guaine di protezione
  • i difetti di progettazione e costruzioni sugli impianti di riscaldamento
  • i vizi all’impianto fognario come (caso da manuale) l’errata pendenza delle tubazioni di scarico.

Prescrizione vizi occulti nelle compravendite immobiliari: tempistiche per far valere la garanzia per i vizi della cosa acquistata

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, non tutti i vizi sono causa di nullità del contratto. Solo i vizi considerati rilevanti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza sono considerati gravi. Chi acquista un’immobile gravato da vizi gravi ha diritto alla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo dell’immobile o ad un risarcimento del danno subito. Attenzione però, la garanzia è esclusa se, all’atto d’acquisto, il compratore era a conoscenza dei difetti dell’immobile e ne ha quindi accettato consapevolmente lo stato. I vizi quindi devono essere realmente occulti.

Una volta scoperti i vizi, il compratore ha 8 giorni di tempo (a meno che il contratto d’acquisto non prevede tempi differenti) per presentare formale denuncia e un anno di tempo prima che l’illecito cada in prescrizione. Dopo la denuncia, se il venditore non da nessun riscontro si potrà procedere per vie legali.

N.B. trascorsi gli otto giorni l’acquirente perde il diritto di rivalersi sul venditore. Il consiglio è quindi di far periziare la casa prima della stipula del contratto o subito dopo l’acquisto.

Caso differente è quello di un immobile acquistato direttamente dal costruttore. In questo cosa infatti il vizio occulto si prescrive in 60 giorni. La legge infatti da due mesi tempo al privato che ha comprato casa da un costruttore per effettuare la denuncia e due anni di tempo dal giorno della consegna dell’opera per quanto riguarda la prescrizione dell’azione giudiziaria.

Quali sono i documenti da richiedere per avere un check up generale di un immobile?

Con il servizio casa check up viene predisposto il fascicolo con tutti i documenti essenziali in caso di vendita, acquisto o locazione di un appartamento, un ufficio o un locale commerciale ed evitare rischi: visura ipotecariaatto di provenienzavisura e planimetria catastalestima immobiliare 

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8 commenti per "Prescrizione vizi occulti nei negozi di compravendita immobiliare"

  • Adele ha detto:

    Salve, sto acquistando casa. Ho firmato solo il preliminare . Facendo una seconda visita più dettagliata a casa,mi sono accorta che una stanza è piena di muffa e umidità (durante la prima visita le pareti danneggiate sono state ben nascoste). L’ho fatto subito presente all’agenzia. Ho delle tutele o, scoperto il problema, devo risolverlo io?
    Il rogito deve essere ancora fissato…
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Adele, i preliminari di vendita possono includere clausole che tutelano l’acquirente nel caso vengano scoperti problemi gravi nell’immobile prima della stipula della compravendita.
      Ti suggeriamo di controllare attentamente il contratto preliminare che hai firmato per verificare se sono presenti clausole che riguardano situazioni come la scoperta di muffa e umidità. Inoltre, è sempre consigliabile consultare un legale per valutare la tua situazione specifica e capire quali opzioni hai a disposizione. Cordiali saluti.

  • Alice ha detto:

    Buona sera , ho comprato casa 4 anni fa , stiamo venendo a conoscenza giorno per giorno di nuovi problemi alcuni piccoli che con poca spesa si risolvono altri gravi come muffa , infiltrazioni tra le pareti e problemi con le fognature si può fare ricorso al vecchio proprietario o all’agenzia immobiliare trascorsi i 4 anni ? Cordiali saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alice, dopo aver scoperto i vizi, di norma il compratore ha 8 giorni di tempo (a meno che il contratto d’acquisto non prevede tempi differenti) per presentare formale denuncia e un anno di tempo prima che l’illecito cada in prescrizione. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale affinché possa verificare nel dettaglio la sua situazione e valutare una possibile presentazione di ricorso. Cordiali saluti.

  • Anna Rinaldi ha detto:

    Salve dopo 5 anni sono venuta a conoscenza che l’agenzia ha nascosto la mancata registrazione al catasto del secondo bagno. Ha degli obblighi nei miei confronti? Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Anna, dubitiamo che sussistano degli obblighi. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • comerci costantino ha detto:

    ho comprato un appartamento in un piccolo condominio costruito a fine anni 70,ho ristrutturato completamente provvedendo a fare tutti i lavori compresi i vizi occulti senza chiedere nulla al vecchio proprietario, per alcuni piccoli interventi mi aveva promesso verbalmente con stretta di mano che avrebbe risolto a breve (infiltrazioni di acqua piovana dal piano superiore, non di sua proprietà), sono trascorsi 5 anni dal rogito e a causa della continua presenza di muffa e molta umidità decido di fare il cappotto termico e prese per la circolazione dell’aria,la ditta incaricata però ha fermato i lavori in quanto ha portato alla luce un vizio occulto grave, in pratica l’armatura in ferro del fabricato è molto arrugginita,in alcuni punti è talmente corrosa che non c’è piu’ la continuita, inoltre lo scantinato sotto il mio appartamento è ancora di sua prorietà e ha gli stessi problemi.
    Posso obligare questa persona a provvedere alla messa in sicurezza della mia casa?
    Posso chiedere un risarcimento anche parziale a lui essendo proprietario dello scantinato e al proprietario del piano superiore in quanto le infiltrazioni maggiori provengono dai suoi balconi non isolati?
    Aggiungo che il vecchio proprietario era a conoscenza del tutto e ancora detiene i diritti sull’ultimo piano e non ci da il permesso di fare un tetto.
    Grazie a chi mi darà chiarimenti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Costantino, si tratta di chiarimenti che, per la loro natura specifica e considerate le circostanze complesse, richiedono la consulenza di un legale. Le suggeriamo quindi di rivolgersi ad un avvocato, affinché possa esserle di supporto per la risoluzione della situazione. Cordiali saluti.

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