Pensioni estere: regime fiscale agevolato per chi si trasferisce al Sud

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’articolo 24-ter disciplinante l’«Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensioni estere che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno».
Trattasi di un regime fiscale agevolato, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi di pensioni estere erogati da soggetti esteri, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Il regime agevolato consente ai contribuenti di poter optare per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero in luogo della disciplina ordinaria.
In particolare, le predette persone fisiche non residenti, trasferendo la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento da applicarsi fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.
Le finalità della norma sono pertanto quelle di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi di pensioni estere.
Ad ulteriore stimolo per la crescita, il legislatore ha previsto, inoltre, che le risorse provenienti dall’imposta sostitutiva siano interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.
Scarica Circolare Entrate Regime Fiscale Agevolato Pensioni Estere
Pensioni estere: ambito soggettivo di applicazione
Possono optare per il regime fiscale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti «titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
Ambito oggettivo di applicazione
L’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR.
Quest’ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Viene ripreso, quindi, l’approccio già adottato dall’ordinamento ai fini del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, basato sulla lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato.
In base all’articolo 23 sopracitato, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.
Reciprocamente, un reddito si considera prodotto all’estero (ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ai residenti) soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.
Fonte: Inps