Opposizione ad atto di precetto: quale documentazione è necessaria?

L’atto di precetto costituisce l’ultimo adempimento prima che il creditore possa dare seguito alla esecuzione forzata. Il termine di efficacia del precetto è di 90 giorni dalla notifica. Il debitore può fare ricorso al Giudice e presentare una opposizione al precetto. Analizziamo le cause, la documentazione, le motivazioni e la disciplina per la opposizione ad un atto di precetto prevista dall’art. 615 e ss.gg. del codice di procedura civile.
L’art. 615 con la procedura di opposizione ad un atto di precetto riconosce una forma di tutela per il debitore. In presenza di vizi di forma, di legittimità o di conteggio degli importi, il debitore può richiedere al Giudice di interrompere la procedura di esecuzione forzata. Di fatto il debitore, con la opposizione al precetto, contesta il diritto del creditore alla esecuzione del pignoramento sui beni di sua proprietà. Dal momento della presentazione dell’istanza, può essere sospesa l’efficacia esecutiva del titolo. Spetta al Giudice valutare se ricorrano i requisiti per la sospensione del pignoramento accogliendo o meno l’istanza del debitore.
La disciplina della opposizione ad un atto di precetto
Il debitore può contestare l’atto di precetto se ricorrano delle gravi motivazioni. La disciplina dell’art. 615 prevede che si possa presentare una opposizione contro:
- gli atti esecutivi (art. 617 e 618 C.p.C.), in presenza di vizi formali, processuali o di notifica che possano determinare la nullità del precetto;
- l’azione esecutiva (art. 615 e 616 C.p.C.), nel caso di pagamenti parziali o tali già avvenuti, errori nei conteggi, somme non dovute che possano mettere in discussione la legittimità stesso dell’atto di precetto.
Per la presentazione dell’istanza di opposizione ad un atto di precetto, il debitore dovrà rispettare i termini, le procedure e ricorrere alla documentazione necessaria prevista dal codice di procedura civile. L’opposizione ad un atto di precetto viene formulata mediante un atto di citazione davanti al Giudice competente. L’istanza può essere accompagnata da una richiesta di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo. In seguito alla presentazione dell’atto di opposizione, si apre il procedimento di verifica degli atti esecutivi.
Il Giudice competente, valutata la sussistenza o meno dei gravi motivi evidenziati dal debitore, può concedere la sospensione del provvedimento di esecuzione. Qualora si sia dato corso nel frattempo al pignoramento, questo sarebbe nullo e privo di efficacia in quanto privo della legittimità del titolo esecutivo. Il debitore può contestare anche solo una parte dell’atto di precetto. In questo caso, come specificato dal decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito in legge n. 132 del 6 agosto 2015, il Giudice può sospendere l’efficacia del provvedimento limitatamente alla parte contestata.
Termini per la opposizione ad un atto di precetto
Una volta ricevuta la notifica della consegna dell’atto di precetto, il creditore entro 90 giorni può procedere alla esecuzione forzata avverso i beni sottoposti a pignoramento. Si tratta di un termine di efficacia dell’atto di precetto, come disciplinato dall’art. 481 C.p.C. Il termine è tassativo e non può essere prorogato, ma, decorsi i 90 giorni, il creditore dovrà provvedere a rinnovare l’atto di precetto. Nel caso in cui, decorsi i 90 giorni, il creditore proceda con l’esecuzione forzata, il debitore può presentare una opposizione all’atto di precetto.
Ma quali sono i termini che il codice di procedura civile riserva al debitore per la presentazione dell’istanza? Occorre distinguere tra le due fattispecie:
Opposizione agli atti esecutivi
Se oggetto dell’opposizione sono vizi formali o processuali presenti negli atti esecutivi, il debitore ha 20 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza decorrenti dalla notifica dell’atto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le casistiche possono essere:
- mancanza di una firma nell’atto di precetto
- assenza di un documento citato nell’atto
- mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo;
- inesistenza o nullità della notificazione del pignoramento;
- mancato deposito del titolo esecutivo in originale o copia autenticata.
Opposizione all’azione esecutiva
Il debitore che ritenga illegittimo il titolo esecutivo sul quale si fonda l’atto di precetto non deve rispettare alcun termine. L’istanza di opposizione può essere presentata in qualunque momento, ad esempio nei casi di:
- debito estinto in forza di un pagamento a saldo già avvenuto
- debito a carico di un erede che ha rifiutato l’eredità
- assegno emesso da oltre 6 mesi
- cambiale emessa da oltre 3 anni
- difformità tra la somma indicata nel precetto e quella contenuta nel titolo esecutivo.
La documentazione necessaria per la opposizione ad un atto di precetto
Il debitore, ai fini della presentazione della sua istanza tramite un legale di fiducia, dovrà allegare all’atto di opposizione la documentazione a supporto delle sue tesi. I documenti da allegare possono consistere in:
- atto di precetto con evidenza degli errori formali
- notifica dell’atto
- evidenza dei pagamenti effettuati
- titolo esecutivo con evidenza dei vizi di forma
Di seguito un fac simile di istanza di opposizione ad un atto di precetto, da adattare in base al caso in esame ed alle esigenze.
Atto di citazione in opposizione a precetto
Il Sig. __________, nato a __________ il ___________, residente in __________, alla via ___________, C.F.___________, rappresentato e difeso dall’avv. .___________ C.F. ____________, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in _______________, alla via _____________ come da procura a margine del presente atto, con richiesta di effettuarsi le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. _____________ ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ____________
Espone quanto segue
- in data ___________ è stato notificato all’esponente il titolo esecutivo costituito da _____________ unitamente all’atto di precetto per l’importo di € ___________, a istanza del creditore ___________;
- il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, poiché ___________;
- constatato che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l’efficacia esecutiva del titolo, in quanto ___________
Tutto ciò premesso, l’istante come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato
Cita
il Sig. _______________, C.F. _______________, residente in ___________, alla via ______________, n. ___________, a comparire dinanzi al Tribunale di ___________, all’udienza del ___________, ore di rito con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., ed in difetto si procederà in sua contumacia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni.
Voglia il Tribunale adito
- disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo ___________
- dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Dichiara che il valore del presente processo è pari ad € ___________.
Si allegano i seguenti atti e documenti:
- ___________
- ___________
- ___________
Luogo, data e firma avvocato
24 commenti per "Opposizione ad atto di precetto: quale documentazione è necessaria?"
Buongiorno, 3 mesi fa è venuta a mancare mia mamma, alla quale era stato notificato un atto di precetto, ed era già avvenuta la proceduta esecutiva di pignoramento dei conti correnti, salvo poi procedere allo sblocco in quanto percepiva solamente pensione. Chiaramente ho intenzione di rifiutare l’eredità (non ha fatto testamento) ma stavo temporeggiando per trovare il notaio sapendo che ho 10 anni, nè ho mai compiuto azioni tali da far capire che ho accettato l’eredità. Mi vedo notificare l’atto di precetto (a me e 4 fratelli, ne ho 5 in realtà) in quanto eredi di mia madre. Ora mi chiedo: posso già presentare opposizione oppure devo PRIMA fare la rinuncia dell’eredità? Ed inoltre, l’opposizione posso presentarla io (ad esempio con una pec al tribunale ed al creditore) oppure devo necessariamente ingaggiare un avvocato? grazie
Buongiorno, se non ha ancora rinunciato all’eredità, l’opposizione potrebbe essere più complessa, perché formalmente è considerata erede fino alla rinuncia. Per questo motivo, è consigliabile rinunciare prima di presentare opposizione. Affinché quest’ultima sia formale ed efficace, è consigliabile rivolgersi a un avvocato, soprattutto per eventuali azioni giudiziarie. Cordiali saluti.
Buonasera
Ho ricevuto atto di precetto dalla mia ex moglie per importi già pagati o inesistenti. Facendo opposizione al precetto può lo stesso fare un pignoramento ? Oppure deve aspettare che si pronunci un giudice?
Buongiorno Gabriele, se Lei presenta opposizione al precetto, la Sua ex moglie non potrà procedere con il pignoramento fino a quando un giudice non si pronuncerà sulla validità dell’opposizione. Per valutare i presupposti necessari per opporsi all’atto di precetto che Le è stato notificato, Le suggeriamo di confrontarsi quanto prima con un legale. Cordiali saluti.
Salve, ho ricevuto un atto di precetto,dato che non ricordo di aver avuto degli insoluti, chiedo allo studio,dove mi hanno inviato il seguente atto, di mandarmi tutta la documentazione che riguardava il presunto prestito/debito,mi viene inviata soltanto, la firma allegata con la ricevuta di ritorno, senza ulteriori dettagli in cui possa risalire a tutto ciò, da premettere che la ricevuta è datata 26/04/2010 bel più di 10 anni,e io non ricordo dato che sia già passato tanto tempo, e senza la dovuta documentazione, a risalire a tutto ciò. Che consiglio può darmi? Grazie per la risposta.
Buongiorno Maria, essendo trascorsi più di 10 anni il debito dovrebbe essersi prescritto. Le suggeriamo di approfondire la situazione con il supporto di un legale. Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocato, ho ricevuto un atto di precetto relativo ad un decreto ingiuntivo da me mai ricevuto. Da ciò che leggo apprendo che si tratta di un debito dei miei genitori ed io compaio come garante, ma in realtà io non ho mai firmato fideiussioni, almeno, consapevolmente. Non ho altri documenti oltre all’atto di precetto…come è meglio agire?
Grazie
Gentile Vittoria, le suggeriamo di rivolgersi ad un legale, in modo da chiarire se l’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore renda inefficace il pignoramento stesso. Cordiali saluti.
Buona sera, ho ricevuto un atto di precetto esecutivo e vorrei risolvere la problematica pagando ratealmente l’importo che mi viene richiesto . Che modello devo utilizzare per fare la proposta e rispondere a quel legale avendo solo 10 gg ?
Grazie
Buongiorno Marco, le suggeriamo di chiedere il supporto del Suo legale. Cordiali saluti.
Ho ricevuto un atto di precetto per una parcella a suo dire di non aver pagato. Ma con accordi tra le parti ho pagato l’ultima fattura a saldo .non contestata.
Buongiorno Pasquale, non ci è chiaro se quando ha pagato l’ultima fattura, questa comprendesse l’intero l’importo dovuto. Restiamo in attesa di suo feedback e porgiamo cordiali saluti.
Pasquale
Buongiorno, ho ricevuto un atto di procetto per spese condominiali, infatti le rate che sto pagando sono un po in ritardo .l’amministratore del condominio dice che mi ha mandato delle raccomandate anche con l’avvocato ma almeno che me l’ha mandati alla residenza presso stesso condominio che io non sono più residente da 1 anno .io vorrei pagare le rate effettive ma non tutte le spese dell’atto ingiuntivo e altre spese che ammonta a € 1500,00.
Cosa posso fare ? Grazie
Buongiorno Pasquale, le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.
Buon pomeriggio
Ho ricevuto un atto di precetto da una società ,incaricata dalla banca per un mio debito verso la banca per l acquisto di un immobile …
Come devo comportarmi per poter raggiungere un accordo ?
Buongiorno Loredana, dovrebbe essere indicato nel documento ricevuto. Cordiali saluti.
Ho ricevuto un atto di precetto dalla mia ex moglie per mancato pagamento di mantenimento di mia figlia 27 anni.. è possibile che entro 10 giorni devo pagare..Senza un preavviso..Tengo a precisare che ho interrotto il pagamento il giorno che mia figlia è andata a lavoro con regolare contratto almeno per un anno poi solo lavoro nero, come posso bloccare il precetto in dieci GG.grazie
Buongiorno Giovanni, per valutare se vi siano effettivamente i presupposti per opporsi all’atto di precetto che le è stato notificato le suggeriamo di confrontarsi quanto prima con un legale. Cordiali saluti.
Buongiorno volevo sapere se è possibile che un conto corrente bancario venga pignorato senza una notifica o un avviso di pagamento ? Abbiamo scoperto casualmente quanto avvenuto senza essequalche mod
Gentile Tiziana, in questa situazione è necessario rivolgersi ad un legale, in modo da chiarire se l’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore rende inefficace il pignoramento stesso. Cordiali saluti.
Buongiorno avv.to Casti,
Ho ricevuto un atto precetto per le spese di conguaglio condominiali per l’anno 2019/2020, ho ricevuto una volta il sollecito del pagamento e ora mi trovo con questo atto da parte di tribunale, come posso fare per tutelarmi da un eventuale pignoramento?
Attendo un Sio gentile riscontro.
Cordiali saluti
Shuwei
Buongiorno Shuwei, può presentare opposizione all’atto di precetto per motivi sia di sostanza relativi all’esistenza del diritto di credito, sia di forma in riferimento all’irregolarità di procedura da parte del creditore. Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale affinché possa aiutarla a far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.
Buonasera
ho ricevuto un atto di precetto da un fornitore a cui avevo contestato la fornitura.
Ho risposto al legale inoltrando le varie comunicazioni all’azienda fornitrice nel momento della consegna, mi sono opposto all’avviso dell’anno scorso, ma nonostante si continua a compiere quello che io ritengo un atto illegittimo
Rimango a disposizione per ulteriori
Buona serata
Stefano
Buongiorno Stefano, in questi casi è consigliabile richiedere il supporto di un legale affinché l’affianchi per far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.