Omesso versamento ritenute fiscali: quali sono le sanzioni?

Omesso versamento ritenute fiscali: quali sono le sanzioni?

Domani 31 luglio scade il termine per l’invio del modello 770/2014 all’Agenzia delle Entrate relativo agli emolumenti corrisposti nel 2013, compito che spetta ai sostituti d’imposta i quali, sempre entro domani, dovranno pagare le ritenute fiscali operate e non ancora versate. Cosa succede se i sostituti d’imposta incaricati non pagano le ritenute fiscali? Ecco i termini e le percentuali delle sanzioni per omesso versamento ritenute.

Omesso versamento ritenute fiscali

I sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta, sono obbligati a trattenerla al momento del pagamento e versarla all’Erario, che si tratti di lavoro autonomo o d’impresa.

L’omesso versamento ritenute d’acconto da parte dei professionisti comporta per gli stessi l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Se il sostituto d’imposta non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte, va incontro a diverse sanzioni amministrative:

  • 20% dell’ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale
  • 30% dell’importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute

Nell’ipotesi di ritenute non versate e non operate sono applicabili entrambe le sansioni.

Omesso versamento e reato

L’ipotesi di reato per omesso versamento ritenuta si concretizza al superamento di una determinata soglia non versata alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Per omesso versamento ritenute superiore a 50.000euro per ciascun periodo d’imposta che non viene sanato entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta verrà punito con la reclusione per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni in base all’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000.

Ravvedimento operoso

Sebbene sia importante per il sostituto d’imposta provvedere al versamento entro i termini prescritti per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, è anche possibile regolarizzare spontaneamente le omissioni o i versamenti insufficienti.

La procedura per regolarizzare le omissioni di versamenti o i versamenti insufficienti viene indicata come ravvedimento operoso. Essa prevede la riduzione delle sanzioni applicabili, il cui importo varia a seconda della tempestività del versamento e del tipo di violazione commessa.

Omesso o insufficiente versamento delle imposte:

  • se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione massima prevista è del 30% con riduzione applicabile 1/10 e sanzione ridotta al 3%;
  • se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione massima prevista è del 30%, con riduzione applicabile 1/8 e sanzione ridotta al 3,75%.

Per perfezionare l’irregolarità si procede con il versamento, tramite Modello F24, della sanzione differenziata, riportando l’importo delle ritenute non versate comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale, attualmente al 1%, dal giorno di scadenza originario, con il relativo codice tributo.

Mancata presentazione del modello F24 a zero:

  • la sanzione massima prevista per la presentazione del modello F24 a zero presentata entro 5 giorni dalla scadenza originaria è di 51,00euro con riduzione applicabile 1/8 e sanzione ridotta di 6euro;
  • la sanzione massima prevista per modello F24 a zero presentato oltre 5 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione è di 154,00euro, con riduzione applicabile 1/8 e sanzione ridotta a 19,00euro.

L’irregolarità viene perfezionata con la presentazione del modello F24 versando la sanzione ridotta, differenziata a seconda che il modello venga presentato a 5 giorni dalla scadenza originaria o successivamente, ma in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Omessa presentazione della dichiarazione modello 770:

  • per tardiva o omessa presentazione della dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate (minimo 248euro) oppure da 258euro a 2.065euro in caso di versamento delle ritenute.
 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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6 commenti per "Omesso versamento ritenute fiscali: quali sono le sanzioni?"

  • STEFANO PLONA ha detto:

    Un quesito: verso in maggio la ritenuta di acconto che dovevo versare il 16 febbraio. Modello f24: codice tributo 1040 per l’imposta non versata. Ci sono sanzioni e interessi? Con quali codici tributo? Come calcolare gli interessi?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Stefano, le suggeriamo di rivolgersi al Suo commercialista affinché analizzi nel dettaglio in suo specifico caso. Cordiali saluti.

  • Hans Fecchi ha detto:

    Buongiorno,
    Ma se il sostituto d’imposta è l’INPS e non versa la somma(il credito maturato dal 730, poche centinaia di euro) al cittadino, quest’ultimo a chi deve/può rivolgersi?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Hans, in questo caso il cittadino può rivolgersi ad un CAF o Patronato che possa svolgere le verifiche necessarie. Cordiali saluti.

  • Angelo ha detto:

    Buongiorno, ma se un cliente paga per intero una fattura senza scorporare la ritenuta di acconto, il fornitore cosa deve fare per non incorrere in sanzioni?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Angelo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di richiedere il rimborso da parte del fornitore dato che il cliente ha pagato in più in fattura. Dopo aver ottenuto il rimborso dovrà versare la ritenuta entro il 15 del mese successivo allo stato. Per ulteriori specifiche e una valutazione più precisa della sua situazione le suggeriamo di rivolgersi al suo commercialista. Cordiali saluti.

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