Mediazione civile permanente e vincoli temporali

Con un emendamento del relatore al DL 50/2017 (Manovra correttiva), si arriva a una mediazione civile permanente in materia di condominio, diritti reali e successori. Il decreto-legge è stato convertito in legge e tra gli emendamenti inseriti nel testo emerge quello che ha previsto la cancellazione del periodo transitorio della mediazione.
Cosa è la mediazione civile?
Per mediazione civile si intende un’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L’istituto della mediazione era stato introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010. Veniva in tal modo regolato l’esperimento del procedimento di mediazione o di conciliazione per tutta una serie di controversie. Tra queste rientrano controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 cd. decreto del fare, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 aveva apportato alcune modifiche in materia di mediazione civile e commerciale. Aveva reintrodotto l’obbligo della mediazione. Si trattava tuttavia di un ripristino temporaneo fino al 2017, al fine di risolvere le liti tra le parti senza dover arrivare alla loro discussione davanti al Giudice del Tribunale Civile. L’obiettivo principale era quello di accorciare i tempi, risolvendo il tutto in via stragiudiziale e con costi ridotti.
Mediazione civile permanente in materia di condominio, diritti reali e successori
La conversione in legge del DL 50/2017 ha incluso anche l’emendamento che cancella il periodo transitorio della mediazione.
La “Manovra correttiva” ha previsto all’art. 11-ter del testo che il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’art. 5 del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della Giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma”.
Adesso, l’obbligo preventivo di mediazione diventa permanente. Una scelta sostenuta dagli ottimi risultati del procedimento di mediazione. Le statistiche diffuse dal Ministero della Giustizia hanno registrato nel 2016 una diminuzione delle cause civili del 12,5%. Senza questo intervento, il termine di obbligatorietà della mediazione sarebbe decaduto il 20 settembre 2017.