Libero professionista e regime fiscale di vantaggio: quali sono le prospettive?

I liberi professionisti che desiderano usufruire di un regime fiscale di vantaggio, nel 2015 possono scegliere tra il regime dei minimi e il regime forfettario. Ecco quali sono le differenze tra i due e quali sono le prospettive future di chi vuole aprire una partita Iva.
Regime dei minimi e regime forfettario nel 2015
L’anno 2015 è caratterizzato dalla contemporanea coesistenza di due regimi fiscali di vantaggio: il regime previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/11, meglio noto come regime dei minimi, e quello recentemente introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, meglio noto come regime forfetario e che avrebbe dovuto sostituire definitivamente il regime dei minimi.
Invece, nei primi mesi dell’anno 2015, è stato approvato dal Parlamento in via definitiva il disegno di legge n. 1779 di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel quale è stata inserita una disposizione che, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, consentiva ai soggetti in possesso di determinati requisiti di avvalersi per l’anno 2015 dei previgenti regimi agevolati per i contribuenti minimi. Solo per quest’anno, quindi, si può ancora scegliere se avvalersi del nuovo regime forfetario o del regime dei minimi.
Quale regime fiscale di vantaggio scegliere?
Per quanto riguarda i liberi professionisti, analizzando le caratteristiche dei suddetti regimi fiscali di vantaggio, sembra che l’unica scelta ragionevole sia quella di avvalersi del vecchio ma pur sempre attuale regime dei minimi. In base a questo regime, infatti, il reddito imponibile è quello derivante dalla differenza tra ricavi e costi di gestione. I costi di gestione, invece, non hanno alcuna rilevanza in base al nuovo regime forfetario, che si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un’imposta del 15%, per quanto ridotta di un terzo per i primi tre anni di attività: l’imposta sostitutiva si calcola sull’imponibile, che è ricavato dal reddito moltiplicato per un coefficiente di redditività del 78%.
Un calcolo certamente poco conveniente per la maggior parte dei professionisti, i quali non potranno portare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo i costi di gestione che possono essere molto rilevanti, specialmente in fase di inizio attività. Si pensi ai costi relativi ai canoni di locazione, piuttosto che a quelli per la telefonia fissa e mobile. In molti casi, sembrerebbe addirittura più opportuno avvalersi dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
Non è solo questo il limite del regime forfetario: per i professionisti, infatti, risulta anche notevolmente penalizzante il fatto di non poter superare il limite di ricavi di 15.000€, rispetto al limite di 30.000€ previsto per chi aveva aderito al regime dei minimi. Superare la soglia dei 15.000€ di fatturato annuo significherebbe, infatti, fuoriuscire automaticamente dal regime fiscale di vantaggio.
Novità per i regimi fiscali di vantaggio
Sembra, tuttavia, che ci saranno sostanziali novità nella prossima legge di stabilità che riguarderanno questo regime fiscale. In modo particolare, è probabile l’aumento generalizzato del limite dei ricavi e dei compensi per fruire del regime forfetario, con la reintroduzione di una soglia unica di 30.000€ sia per le imprese individuali che per i lavoratori autonomi. Inoltre, è possibile che ci sarà un’ulteriore agevolazione almeno per quanto riguarda la fase di start-up, con una riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività.
I soggetti che, nel corso dell’anno 2015, avranno optato per il regime dei minimi ex D.L. 98/11 potranno comunque avvalersi dello stesso fino alla soglia massima dei 35 anni o comunque per un periodo non superiore ai 5 anni dall’inizio dell’attività.
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