Iscrizione nel Casellario Giudiziale per tenuità del fatto

Il D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della particolare tenuità del fatto, disciplinato dall’art. 131-bis del Codice penale, che consente di escludere la punibilità quando l’offesa risulta di particolare esiguità e ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Ma cosa accade al Casellario Giudiziale quando il procedimento viene archiviato per particolare tenuità del fatto? Il provvedimento viene iscritto? E soprattutto, può comparire nei certificati richiesti dall’interessato, dal datore di lavoro o dalla Pubblica Amministrazione?
Di seguito analizziamo la disciplina e i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
INDICE:
Iscrizione nel Casellario per particolare tenuità del fatto: quando avviene?
A dirci quali sono le cause per l’archiviazione del provvedimento per tenuità del fatto è lo stesso articolo 131 bis c.p. che, oltre definire i contorni della figura indica anche le cause di esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’esclusione è circoscritta esclusivamente ai reati per i quali è stata disposta una pena detentiva NON superiore a cinque anni e in ogni caso solamente per quei reati che “per le modalità della condotta” siano caratterizzati dal una esiguità del danno e del pericolo.”
“Per escludere l’iscrizione nel casellario giudiziale il reato deve essere inoltre non abituale e “l’autore del fatto non deve aver agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.
Chi decide sulla particolare tenuità del fatto?
Il giudizio e la valutazione è affidata alla competenze tecnico giuridiche di un giudice che, esaminata la situazione potrà verificare per prima cosa la reale fondatezza del reato (se c’è stato reato o meno) e se l’azione penale da muover contro il soggetto sia sostenibile, in seconda battuta il giudice valuterà sulla eventuale irrilevanza del fatto.
In questa seconda fase saranno presi in considerazione tutti gli elementi caratterizzanti l’esclusione della punibilità in presenza di fatti marginalo: modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
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Certificato generale casellario giudizialeArchiviazione per tenuità: iscrizione nel Casellario e certificati
Un anno fa, il 25 settembre 2019 per essere precisi, le sezioni Unite penali di Cassazione si sono espresse sul tema dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto e su come gestire la non iscrizione o l’iscrizione nel casellario giudiziale.
Il collegio delle sezione unite penali di cassazione è stato chiamato in causa per dirimere la questione relativa alla legittimità o meno del provvedimento di archiviazione e di non iscrizione nel casellario giudiziale per particolare tenuità.
Dopo aver esaminato i fatti e recuperato dettati dottrinali e giurisprudenziali la Cassazione ha evidenziato l’esistenza di un contrasto interpretativo riguardante la modifica apportata dal Decreto legislativo n. 28/2015 all’articolo 3, comma 2, lettera f) del Testo unico, concernente il catalogo dei provvedimenti di cui è disposta l’iscrizione nel casellario giudiziale e deciso, con sentenza n. 38954 depositata il 24 settembre 2019, che “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che NON ne deve però essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione”.
Fonte: Corte di Cassazione

