Quando ipoteca e pignoramento su casa in eredità sono illeciti?

L’agente della riscossione non potrà più pignorare un bene divenuto di proprietà in seguito ad accettazione tacita di eredità.
Lo ha stabilito il 26 maggio scorso la Corte di Cassazione, con sentenza n° 11638 sull’espropriazione forzata da parte di Equitalia di immobili in eredità: in seguito a tacita accettazione di eredità, non è possibile pignorare l’immobile.
Pignoramento su casa in eredità
Secondo la Corte di Cassazione, la semplice accettazione dell’eredità non basta a legittimare il pignoramento su casa in eredità se l’accettazione viene effettuata con un atto che non può essere trascritto nei pubblici registri come la voltura catastale o la denuncia di successione. A tal fine, non valgono come tacita accettazione la dichiarazione di successione né il pagamento della relativa imposta, perché sono adempimenti a soli fini fiscali.
L’eredità e la sua validità devono essere dimostrate da un atto redatto dal notaio oppure da una scrittura privata autenticata. Quindi, per pignorare l’immobile, Equitalia deve dimostrare che il debitore abbia accettato l’eredità e sia divenuto proprietario dell’immobile a tutti gli effetti. In che modo? Richiedendo la trascrizione dell’atto di espropriazione.
Quindi, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità deve precedere la trascrizione dell’atto di pignoramento contro l’erede, questo per:
- assicurare il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni
- consentire al giudice dell’esecuzione di accertare la titolarità del bene o del diritto in capo all’esecutato.
L’esecuzione forzata è quindi illegittima se il creditore non ha compiuto tale atto.
Come verificare la presenza di gravami?
Per verificare se relativamente ad un nominativo (persona fisica, ditta individuale o società) risultino o meno gravami o pregiudizievoli, è possibile richiedere una visura ipotecaria pregiudizievoli online su Visure Italia.
Per ogni atto o formalità viene indicata la tipologia dell’ipoteca o della pregiudizievole, la data di trascrizione/iscrizione, il numero di registro generale e particolare. Si tratta di un documento ufficiale che indaga su gravami e pregiudizievoli quali:
- ipoteche volontarie
- servitù
- vincoli
- ipoteche legali
- ipoteche esattoriali
- fallimenti
- pignoramenti
- citazioni
- decreti ingiuntivi
- costituzione di fondo patrimoniale
La visura ipotecaria pregiudizievoli viene eseguita presso una sola Conservatoria RR.II. e comprende un elenco con un numero massimo di n. 30 formalità.
Leggi anche -> Impugnare l’ipoteca: possibile se c’è sproporzione
2 commenti per "Quando ipoteca e pignoramento su casa in eredità sono illeciti?"
buongiorno, ho eredita il 12,5% dell abitazione di mio padre ( morto 30/01/2023) attualmente il 75% e di mia mamma altro 12,5% di mia sorella .
la mia ex moglie / socia ha purtroppo dicendo tutte fantogne falsità
mi avrebbe fatto un ingiunzione di pagamento di 88700 euro .
ho accettato eredità ma non sono ancora andato da un notaio x il trasferimento di proprietà visto che posso aspettare 10 ( dieci ) anni
ora lei può mettere all asta la casa dove vive mia mamma ?
Buongiorno Luca, avendo accettato l’eredità, risulta già proprietario della quota del 12,5% dell’immobile, anche se non ha ancora formalizzato il trasferimento dal notaio. Di conseguenza, i creditori, inclusa la sua ex moglie, potrebbero tentare di rivalersi su tale quota. Tuttavia, l’intera casa non può essere messa all’asta, ma solo la sua parte. Le consigliamo di consultare un avvocato per valutare eventuali strategie di protezione del suo patrimonio e per capire se vi siano margini per opporsi all’ingiunzione di pagamento. Cordiali saluti.