Chi paga l’imposta di registro nel pignoramento presso terzi?

Chi paga l’imposta di registro nel pignoramento presso terzi?

Con l’ordinanza n. 3720/2020, pubblicata il 14 febbraio 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema rilevante nell’ambito del pignoramento presso terzi: chi deve sostenere le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione? I giudici di legittimità hanno chiarito che tali costi, in quanto spese di esecuzione, devono essere posti esclusivamente a carico del terzo pignorato, nei limiti della capienza delle somme assegnate, in conformità a quanto disposto dall’art. 95 del codice di procedura civile.

Nel caso in cui le somme non siano sufficienti, le spese di registrazione — qualificate come irripetibili — non possono essere trasferite al debitore esecutato, ma restano a carico del creditore procedente. Una precisazione importante, che ribadisce l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di addebitare tali costi al debitore, come invece era avvenuto nel caso oggetto del ricorso.

INDICE:

  1. Cos’è l’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione
  2. La Cassazione sulla imposta di registro nel pignoramento presso terzi
  3. Chi paga in pratica
  4. Come si registra: adempimenti e tempi
  5. FAQ

Cos’è l’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione

L’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, al termine della procedura di pignoramento presso terzi, comporta il trasferimento coattivo e immediato del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente. Proprio per la sua natura traslativa, questa ordinanza è soggetta a imposta di registro proporzionale, come previsto dall’art. 8, lett. a), della Tariffa – Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

L’aliquota applicabile è pari allo 0,5% (art. 6 della stessa Tariffa) e, come chiarito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma nella sentenza n. 87/1 del 21 febbraio 2025, la base imponibile non è l’importo effettivamente assegnato, bensì quello precettato. Questa interpretazione segue l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 7306/2021), confermando che l’imposta va calcolata sull’intera somma oggetto dell’azione esecutiva, anche se il credito effettivamente assegnato risulti inferiore.

La Cassazione sulla imposta di registro nel pignoramento presso terzi

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un creditore promuoveva giudizio, davanti al Giudice di Pace, nei confronti di un suo debitore per ottenere il rimborso della somma pagata per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in un procedimento di espropriazione presso terzi che aveva promosso nei confronti della stesso.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda del creditore e tale decisione veniva confermata anche dal Tribunale, sulla base però di una diversa motivazione.

Il creditore, avverso la sentenza di appello, ricorre per Cassazione sulla base di quattro motivi che possono essere ricondotti al fatto che il Tribunale avesse erroneamente negato l’obbligo del debitore esecutato al rimborso dell’importo pagato per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione, ma anche erroneamente ritenuto che detto importo rientrasse tra le spese del processo esecutivo, come stabilito dall’art. 95 c.p.c..

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto viene dato pieno seguito alle precedenti pronunce della stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29855 del 20/11/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019, che non risultano massimate).

In particolare, nel caso in cui “il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti”, pronunci “ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa“, il relativo importo deve essere compreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., affinché tale importo possa essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo.

In questa situazione, sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione”.

Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore“.

Chi paga in pratica

Nel pignoramento presso terzi, l’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione è considerata una spesa di esecuzione, e la sua imputazione segue i criteri stabiliti dall’art. 95 c.p.c., così come interpretati dalla giurisprudenza. In particolare, la responsabilità del pagamento varia a seconda della capienza delle somme pignorate.

In caso di capienza sufficiente, cioè quando l’importo assegnato al creditore è tale da coprire anche l’imposta di registro, questa viene trattenuta e versata dal terzo pignorato, nei limiti delle somme disponibili. Ad esempio, se la somma pignorata è pari all’importo precettato, il terzo potrà trattenere l’importo corrispondente all’imposta e versare il residuo al creditore.

In caso di capienza insufficiente, ovvero quando le somme assegnate non bastano a coprire l’intero ammontare dell’imposta, la parte residua resta a carico del creditore procedente, poiché si tratta di spese irripetibili che non possono essere poste a carico del debitore.

Infine, non è necessario richiedere titoli aggiuntivi contro il debitore per il recupero dell’imposta, poiché la sua liquidazione è considerata strumentale alla distribuzione delle somme espropriate. Di conseguenza, non vi è interesse giuridicamente rilevante a ottenere un nuovo titolo esecutivo per queste spese.

Come si registra: adempimenti e tempi

L’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione viene versata materialmente dal creditore procedente, anche nei casi in cui il terzo pignorato abbia trattenuto l’importo dalle somme assegnate. Una volta emessa l’ordinanza da parte del giudice dell’esecuzione, il creditore – o il suo difensore – provvede a richiedere la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, trasmettendolo entro il termine ordinario di 20 giorni dalla data di formazione del provvedimento.

La registrazione è obbligatoria e comporta il calcolo dell’imposta proporzionale (0,5% sul credito precettato, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986), sulla base della quale l’Agenzia liquida l’importo dovuto. L’adempimento può essere svolto telematicamente, nei casi previsti, oppure presso l’ufficio territorialmente competente.

FAQ

Cosa succede se l’imposta di registro non viene pagata in tempo?

Se l’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione non viene pagata nei termini (entro 20 giorni dalla data dell’atto), si applicano sanzioni e interessi per tardiva registrazione, come previsto dal D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico sull’Imposta di Registro), artt. 69 e seguenti.

Come si documenta e a chi si trasmette la ricevuta di pagamento della registrazione?

La ricevuta di pagamento deve essere conservata e trasmessa al giudice dell’esecuzione o depositata nel fascicolo dell’esecuzione, generalmente tramite il sistema telematico (PCT), per attestare l’avvenuto adempimento fiscale.

Leggi anche >> Pignoramento conto corrente: come avviene, quando e limiti

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Chi paga l’imposta di registro nel pignoramento presso terzi?"

  • trio elisa ha detto:

    salv emi è stato pignorato presso terzi il quinto dello stipendio oggi ho ricevuto da parte delle entrate la richiesta della tassa di registro.tocca a me pagarla o al creditore che ha ottenuto il quinto?dall’articolo mi sembra di capire che se lo dovevo pagare io doveva essere conteggiato nella somma pignorata e quindi il creditore intanto la pagava.cosa che non ha fatto evidentemente.che faccio ricorro in autotutela?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Elisa, dipende da quanto è stato stabilito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di assegnazione. Le suggeriamo di procedere con tale verifica con il supporto del Suo legale che le saprà fornire delucidazioni in merito. Cordiali saluti.

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