Il domicilio digitale dell’avvocato sostituisce la notifica al CNF

Il domicilio digitale dell’avvocato sostituisce la notifica al CNF

Il domicilio digitale dell’avvocato, introdotto nel 2010 e disciplinato con il decreto legge n. 90/2014, è stato confermato dalla Corte di Cassazione come l’esclusivo strumento di comunicazione per via telematica. Non sono, infatti, più possibili le notificazioni alla cancelleria del Consiglio Nazionale Forense, salvo alcuni casi.

domicilio digitale dell'avvocato

Che cosa è il domicilio digitale dell’avvocato

Il domicilio digitale dell’avvocato altro non è che il suo indirizzo di posta elettronica certificata. La PEC certifica, infatti, l’invio e la ricezione delle comunicazioni giudiziarie. L’indirizzo PEC deve essere comunicato dall’avvocato al Consiglio dell’ordine di appartenenza. La posta elettronica certificata è un sistema attraverso il quale è possibile inviare mail con valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo è possibile inviare, tramite posta elettronica, comunicazioni e documenti con un elevato livello di sicurezza ed essere certi della consegna e ricezione da parte del destinatario.

Con l’avvento del processo civile telematico, le Cancellerie dei Tribunali hanno l’obbligo di inviare le comunicazioni agli avvocati solo all’indirizzo di posta elettronica certificata. Il decreto ministeriale 44/2011, art. 16,1, ha disposto che le comunicazioni tra l’ufficio giudiziario ed i soggetti abilitati esterni possano avvenire tramite PEC.

Il domicilio digitale dell’avvocato sostituisce la notifica presso il CNF

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale dell’avvocato, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria del Consiglio Nazionale Forense. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018. Le comunicazioni debbono quindi essere effettuate solo tramite PEC e non è più possibile la notifica al CNF anche nei seguenti casi:

  • l’avvocato destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede il Consiglio Nazionale Forense
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

La Corte si è pronunciata in materia confermando che l’obbligo di comunicazioni e notificazioni tramite PEC stabilito dal D.L. 90/2014 vada esteso anche al Consiglio Nazionale Forense. Si tratta quindi di una estensione di un principio di diritto, riferito inizialmente al processo civile. Nel caso esaminato dalla Corte, non risultando dagli atti la inaccessibilità della domicilio digitale dell’avvocato, la comunicazione doveva venire inoltrata solo attraverso la PEC. La notifica degli atti presso il Consiglio Nazionale Forense è stata, quindi, considerata nulla.

Fonte: Corte di Cassazione.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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