Conversione del pignoramento: come funziona?

È possibile sostituire i beni pignorati con una somma di denaro? Troviamo la risposta a questa domanda nell’art. 495 del Codice di procedura civile che disciplina la conversione del pignoramento.
Il debitore che rimane inadempiente, dopo attente indagini nei pubblici registri immobiliari o nella banca dati del P.R.A. da parte del creditore e dopo l’attivazione di una serie di procedure, può vedere i suoi beni sottoposti a pignoramento.
Tuttavia, è possibile ricorrere all’istituto della conversione del pignoramento, la cui istanza può essere presentata, oltre che dal suo legale, anche dallo stesso debitore senza un difensore.
Cos’è la conversione del pignoramento
La conversione del pignoramento permette al debitore, con o senza l’assistenza di un legale, e prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati (artt. 530, 552 e 569 c.p.c.), di sostituire gli stessi con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante per capitale, interessi e spese.
Il pagamento di questa somma di denaro permetterà di liberare dal vincolo del pignoramento i beni pignorati, i quali rientreranno nella disponibilità del debitore.
L’istituto della conversione è disciplinato dall’art. 495 del Codice di procedura civile e consente, a pignoramento già avviato, di sostituire l’oggetto del pignoramento stesso.
Come si svolge la conversione del pignoramento
Il debitore deve presentare istanza di conversione del pignoramento nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento.
L’articolo 495 c.p.c. , al secondo comma, specifica che: “Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale“.
La parte istante deve versare, quindi, a titolo di cauzione, una somma almeno pari a un sesto dell’importo del credito. Prima del riforma posta in essere dal decreto legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, tale quota era “almeno pari ad un quinto”.
L’istanza deve essere depositata prima che venga disposta la vendita, ovvero prima che il Giudice pronunci l’ordinanza con cui viene fissata la data della vendita.
La somma che sostituisce il bene pignorato è determinata, se il creditore non si oppone, con ordinanza dal Giudice dell’esecuzione, non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
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Le conseguenze in caso di esecuzione immobiliare
L’istituto consente di ottenere una rateizzazione del debito quando le cose pignorate sono beni immobili o cose mobili.
Infatti, il Giudice “con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata[…], maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale“.
Il mancato versamento di una rata oppure un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza della conversione del pignoramento. Ciò determina la vendita dell’immobile e le somme eventualmente versate diventano parte integrante dei beni pignorati.
Come si richiede la conversione del pignoramento
Come anticipato, l’istanza di conversione del pignoramento si deve presentare nel Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento.
A questa si deve allegare l’assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari di importo pari ad almeno a un sesto dei crediti vantati da tutti i creditori, procedente e intervenuti. Devono essere dedotti gli eventuali versamenti effettuati, da provare documentalmente.