Come modificare lo statuto di una SRL – Parte 2

Oggi ci soffermiamo sulle procedure previste per modificare lo statuto di una SRL, già accennate anche nel precedente articolo “Come modificare lo statuto di una SRL – Parte 1“. Vediamo insieme punto per punto le modifiche più ricorrenti.
Le modifiche più ricorrenti nello statuto di una SRL- parte 1
Riportiamo di seguito le modifiche più ricorrenti, sottoposte all’approvazione dell’assemblea, dello statuto di una SRL (differenti sono le tipologie, quali semplificata, unipersonale, etc.):
- Modifica della denominazione. È necessario indicare sia la nuova denominazione sociale, sia gli autoveicoli e gli immobili intestati alla società. Ciò permette di effettuare le formalità relative: al cambio del nome della società, della sua forma giuridica e della sede legale presso il Catasto; agli immobili riportati sui Registri Immobiliari; alle autovetture e veicoli iscritti presso il P.R.A.
- Modifica della sede legale. Occorre riportare nello statuto il Comune in cui è trasferita la sede sociale e l’indirizzo, indicando specificatamente questi dati: Comune, Provincia, Cap.; frazione o località; via, piazza, n°. Inoltre bisogna indicare se: la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali della SRL è ubicata: allo stesso o diverso indirizzo della sede sociale; l’attività, già riportata presso la precedente sede sociale è cessata completamente o prosegue al vecchio indirizzo.
- Modifica della durata. Occorre indicare la nuova data di scadenza dell’impresa, che può essere successiva a quella originaria oppure precedente.
- Modifica dell’oggetto sociale. Le modifiche in merito possono consistere in una variazione, ampliamento, riduzione o addirittura totale sostituzione dell’oggetto sociale. Inoltre, è bene precisare che le attività finanziarie non potranno mai costituire attività prevalente della società, così come non potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico.
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VISURA STATUTO SOCIETALe modifiche più ricorrenti nello statuto di una SRL- parte 2
- Modifica alla forma giuridica. In caso di trasformazione di una SRL in SPA, o viceversa, è consigliato partire dalla predisposizione dello statuto che regolerà la nuova società. Se le due tipologie di società citate sopra devono essere trasformate in SNC o SAS allora è necessario: che nell’atto intervengano tutti i soci e che vengano approvati i patti sociali relativi al nuovo tipo di società.
- Modifica alla scadenza degli esercizi. C’è la possibilità di modificare la scadenza degli esercizi, ad esempio, fissando la nuova scadenza. Da ricordare che, in ogni caso l’esercizio sociale non può eccedere la durata di un anno.
- Modifica proroga approvazione bilancio. C’è la possibilità di modificare i patti dei termini per l’approvazione del bilancio inserendo o eliminando la relativa previsione nello statuto. Oppure si pu una proroga inferiore a quella prevista dalla legge. Essa non deve, però, superare il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Le modifiche più ricorrenti nello statuto di una SRL- parte 3
- Cessione quote. Nelle società di capitali, la cessione di quote non comporta una modifica della società. Pertanto, occorre un atto o scrittura privata autenticata di cessione di quota.
- Aumento del capitale sociale. L’assemblea indica l’importo dell’aumento e produce la documentazione dalla quale emerga che l’attuale capitale è interamente sottoscritto e versato. L’aumento può consistere nella imputazione a capitale di determinate riserve. Può essere immediatamente eseguito, mediante sottoscrizione e conferimento.
- Riduzione del capitale sociale. Essa può essere fatta attraverso assegnazione di beni ai soci o a seguito di perdite. In questo ultimo caso, si rende necessaria la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, riportante le osservazioni del Sindaco e/o del collegio sindacale (se esistente), che sarà da sottoporre all’assemblea. Se il capitale è ridotto al di sotto del minimo, risulta obbligatorio procedere all’aumento del capitale sociale o alla trasformazione della SRL.
Le modifiche più ricorrenti nello statuto di una SRL- parte 4
- Modifica alla composizione degli organi sociali. L’assemblea può stabilire di modificare la composizione degli organi sociali, prevedendo per esempio che la società sia amministrata: solo da un Amministratore unico; solo da un Consiglio di Amministrazione; da due o più amministratori con firma congiunta o disgiunta. Può anche modificare, in caso di SRL, il numero dei consiglieri o amministratori previsti dallo statuto e la previsione delle durata delle relative cariche.
- Nomina di nuovi amministratori. L’assemblea, in sede di modifiche dello statuto, può anche occuparsi della nomina di nuovi amministratori, fornendone i dati completi.
- Modifica ai poteri di amministrazione e rappresentanza. L’assemblea può modificare le leggi che regolano i poteri di amministrazione. Per esempio può attribuire all’Amministratore unico tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Scioglimento e liquidazione. Per sciogliere la SRL e metterla in liquidazione, occorre un verbale di assemblea notarile che indichi: i dati del liquidatore/i; i poteri attribuiti agli stessi; la sede della liquidazione (è possibile fissarla presso la sede sociale o in un indirizzo differente, nel caso da indicare con precisione).