Certificato di regolare esecuzione: cos’è e quando serve

Nel settore degli appalti e della gestione dei lavori pubblici, il certificato di regolare esecuzione (CRE) rappresenta uno dei documenti più importanti nella fase conclusiva di un intervento. Questo documento attesta infatti che i lavori, i servizi o le forniture sono stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle normative vigenti.
La sua emissione segna un momento chiave nella chiusura dell’appalto, perché consente alla stazione appaltante o al committente di verificare la corretta realizzazione dell’opera e all’impresa esecutrice di ottenere il saldo finale dei lavori. Vediamo quindi cos’è il certificato di regolare esecuzione, quando viene utilizzato e chi lo rilascia.
INDICE:
Cos’è il certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione (CRE) è un documento ufficiale che attesta che un contratto d’appalto – relativo a lavori, servizi o forniture – è stato eseguito correttamente e nel rispetto delle condizioni stabilite nel contratto.
Questo certificato serve a verificare che:
- le opere o le prestazioni siano state realizzate conformemente agli elaborati progettuali e al capitolato;
- siano stati rispettati gli standard tecnici, di qualità e di sicurezza previsti;
- le attività siano state completate entro i tempi stabiliti.
Dal punto di vista operativo, il CRE rappresenta uno strumento di verifica e garanzia sia per il committente sia per l’impresa esecutrice. Da un lato, garantisce che l’opera sia stata realizzata a regola d’arte; dall’altro, certifica il lavoro svolto dall’appaltatore e consente l’autorizzazione al pagamento della rata finale prevista dal contratto.
Nei lavori pubblici, il certificato assume anche un valore ulteriore perché può essere utilizzato come documentazione per partecipare a nuovi appalti o procedure di gara.
Differenze tra collaudo e certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione e il collaudo sono due strumenti utilizzati nella fase finale di un appalto, ma svolgono funzioni diverse.
Il CRE ha lo scopo di attestare che i lavori siano stati eseguiti correttamente e in conformità agli accordi contrattuali. Si tratta quindi di una verifica tecnica e amministrativa finalizzata a certificare la corretta esecuzione delle prestazioni.
Il collaudo, invece, è un procedimento più approfondito che valuta anche la qualità complessiva dell’opera, la sua durabilità nel tempo e le prestazioni tecniche effettive.
In molti casi il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo, soprattutto negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea o quando i lavori non presentano particolari complessità strutturali. Questa soluzione consente di semplificare le procedure amministrative e velocizzare la chiusura dei contratti.
Quando è possibile usare il certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione viene utilizzato soprattutto negli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie o in interventi caratterizzati da una minore complessità tecnica.
In base alla normativa vigente, la stazione appaltante può sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei seguenti casi:
- lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- lavori di importo compreso tra 1 milione e 5.538.000 euro, purché non riguardino opere particolarmente complesse o strutturali.
Il certificato può essere utilizzato anche per servizi e forniture, quando il contratto prevede questa modalità di verifica semplificata delle prestazioni.
Sono previste inoltre alcune semplificazioni operative. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, ad esempio, la normativa consente di sostituire il certificato con un semplice visto del direttore dei lavori sulle fatture, che attesta la corretta esecuzione delle attività e la corrispondenza tra le prestazioni svolte e quanto fatturato.
Chi rilascia il CRE e tempi di emissione
Il certificato di regolare esecuzione viene redatto principalmente dal direttore dei lavori (DL). Nel caso di lavori pubblici, il documento viene successivamente trasmesso al responsabile unico del procedimento (RUP), che ne prende atto e ne verifica la completezza.
Per quanto riguarda servizi e forniture, invece, il certificato può essere redatto direttamente dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato.
La normativa stabilisce anche tempi precisi per la sua emissione: il certificato deve essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal contratto. Nel documento devono essere riportate alcune informazioni essenziali, tra cui:
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- il nominativo dell’impresa esecutrice;
- il direttore dei lavori;
- le date di inizio e fine delle attività;
- l’importo complessivo dei lavori o il saldo da corrispondere;
- l’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.
Una volta emesso il certificato, si può procedere alla liquidazione della rata di saldo e allo svincolo delle garanzie previste dal contratto, secondo quanto stabilito dalle norme sugli appalti pubblici.
Riferimenti normativi: d.lgs. 50/2016 e d.M. 49/2018
Il certificato di regolare esecuzione trova fondamento in diverse disposizioni normative che disciplinano la gestione degli appalti pubblici.
Tra i principali riferimenti normativi troviamo:
- l’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina il certificato di regolare esecuzione come alternativa al collaudo in determinate tipologie di lavori;
- l’articolo 50 del D.Lgs. 36/2023, che conferma la possibilità per la stazione appaltante di sostituire il collaudo con il certificato nei contratti sotto soglia;
- l’allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, che definisce contenuti e modalità operative del certificato;
- le disposizioni che regolano le tempistiche di emissione e la trasmissione dei certificati alle autorità competenti.
Il certificato di regolare esecuzione rappresenta quindi uno strumento centrale per la chiusura amministrativa e tecnica degli appalti, garantendo trasparenza, correttezza procedurale e tutela degli interessi delle parti coinvolte.

