Box auto e tassa sui rifiuti: in quali casi si deve pagare?

Box auto e tassa sui rifiuti: in quali casi si deve pagare?

Scade il 30 settembre il periodo ultimo per pagare la Tari, la tassa sui rifiuti. Tra le polemiche, i ritardi e le aliquote comunali, la Corte si pronuncia sull’applicabilità della tassa sui rifiuti anche ai box auto.

Il caso

È stato il Comune di Catania a ricorrere alla Suprema Corte per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 457/11/34, depositata il 21/11/2011. Con questa sentenza, si rigettava l’appello promosso dal Comune contro la precedente sentenza che accoglieva il ricorso del contribuente in merito all’accertamento sulla Tarsu (ex Tari).

Con il ricorso, il Comune assumeva la falsa applicazione degli art. 62 e 63 del D.lgs. n. 507/1993, poiché il garage era stato ritenuto come esente da TARSU, “in assenza di prova da parte del contribuente nonché di originaria denuncia”. Con ordinanza n. 8245 19/02/2014, la Corte accoglieva il ricorso rigettando il precedente ricorso avverso l’avviso di accertamento della TARSU.

Esenzione da Tari

La Corte, ha quindi stabilito che il presupposto impositivo della Tarsu (art. 62, I comma, d.lgs. 507/93) è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte adibite a qualsiasi uso.

Restano escluse dall’applicabilità della Tarsu, e quindi anche dalla Tari, i locali o le aree che non possono produrre rifiuti (per loro natura o per il loro utilizzo): tali circostanze vanno indicate nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate attraverso elementi obiettivi che possano essere rilevabili.

L’impossibilità di produrre rifiuti, quindi, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice, ma è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria le condizioni del locale o dell’area scoperta con una documentazione idonea.

Box auto: la Tari è da pagare?

Il caso specifico ci porta alla conclusione che solo i locali e le aree chiuse che non possono produrre rifiuti, per loro natura o per specifico utilizzo, sono esenti dalla tassa sui rifiuti Tari. L’esenzione però è subordinata alla prova del fatto che non vengano prodotti rifiuti.

La prova che non vengano prodotti rifiuti nell’area di riferimento deve essere quindi fornita dal contribuente nella denuncia originaria e in quella successiva.

 

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2 commenti per "Box auto e tassa sui rifiuti: in quali casi si deve pagare?"

  • Rocco Musicò ha detto:

    Non è chiaro da quanto indicato, quali sono le norme giuridiche e/o fiscali cui è necessario pagare la TARI x un box. Che differenza c’è fra l’avere un box di proprietà sotto l’immobile di residenza piuttosto che averlo al di fuori dell’immobile ma sempre nello stesso luogo di residenza?
    Gradirei, se possibile, ricevere la normativa fiscale di riferimento.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Rocco Musicò

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Rocco, la TARI si paga per ogni unità immobiliare che produce rifiuti. Se il box è di proprietà e viene utilizzato per scopi privati, la TARI si paga comunque, sia che sia sotto l’immobile di residenza, sia che sia separato, purché faccia parte dello stesso complesso residenziale. La differenza principale risiede nel fatto che se il box è separato, potrebbe essere considerato come una seconda unità immobiliare, con conseguenti differenti modalità di calcolo. La normativa fiscale di riferimento è la Legge 147/2013, che ha delegato ai Comuni la gestione della TARI, quindi le disposizioni specifiche possono variare in base al Comune. Cordiali saluti.

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