Assegnazione casa coniugale in caso di separazione tra i coniugi

L’assegnazione casa coniugale è un tema di estrema importanza e attualità. Scopri a chi spetta la casa familiare e come la legge regola l’argomento!
Assegnazione casa coniugale, a quale dei due coniugi spetta la casa familiare in caso di separazione? Purtroppo, lo sappiamo, l’idillio matrimoniale potrebbe finire. L’amore iniziale spesso sfuma, e quando di mezzo ci sono figli e patrimoni immobiliari acquistati insieme spessissimo possono nascere discussioni e problemi.
Il tema dell’assegnazione della casa coniugale è regolamentato dal Decreto Legislativo 154 del 2013 che ha portato all’evoluzione del codice civile con l’introduzione dell’articolo 337-sexies, dove, testualmente, possiamo leggere che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Una norma semplice e breve che mette fin da subito in chiaro, quale sia l’orientamento della giurisprudenza e della dottrina giuridica.
- Che cosa è la casa coniugale
- Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa familiare
- Presupposti per l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
- Assegnazione parziale o comune della casa familiare.
- Trascrizione dell’atto, opponibilità e revoca
- Perché richiedere un check up completo di una casa?
- Quando cessa il diritto all’assegnazione della casa coniugale?
Che cosa è la casa coniugale
La definizione di Casa Coniugale ha un ruolo importante nel nostro ordinamento giuridico. I contorni della casa familiare però non sono definiti chiaramente dalla Legge, motivo per cui per la definizione dobbiamo fare ricorso alla giurisprudenza. Il Codice Civile, pur menzionando chiaramente la casa familiare non da una precisa risposta alla domanda che cosa è la casa familiare.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 13603 del 21 luglio 2004 identifica come casa familiare “il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare”.
La casa familiare quindi è il luogo cove una coppia (sulla definizione di coppia, e sulle sue mille sfaccettature, torneremo in un prossimo articolo) “riunisce” l’insieme di beni, mobili e immobili, finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare e alla sua conservazione. Per semplificare ancora possiamo affermare che la casa familiare è la casa dove la famiglia decide di vivere insieme e dove si svolge la vita domestica con tutte le sue consuetudine e comportamenti qualificanti.
Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa familiare
I presupposti che regolano l’assegnazione della casa familiare sono indicati dall’articolo 337-sexies del codice civile che stabilisce, abbiamo già visto, come il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo in forte considerazione l’interesse dei figli. Questo punto, il benessere dei figli, regola tutto il meccanismo dell’assegnazione della casa coniugale.
In parole povere, il principale presupposto per l’assegnazione della casa è il collocamento dei figli e il mantenimento di uno status di pace e di armonia per il proseguo della loro vita.
Rimarrà quindi nella casa il familiare che convive con i figli, anche se questi sono maggiorenni, a meno che quest’ultimo non siano pienamente autosufficienti.
“Il raggiungimento della maggiore età – si legge in diversi broccardi – non è una circostanza che autonomamente può far sorgere in capo al genitore proprietario il diritto di rientrare nel pieno possesso della casa familiare. Questo diritto infatti dovrà essere valutato volta per volta tenendo conto delle circostanze del caso concreto”.
Presupposti per l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
La legge non fa nessuna menzione del caso di assegnazione di casa familiare in assenza di figli, confermando quindi l’impostazione dell’unico presupposto del benessere della prole. In assenza di figli quindi si procederà secondo le normali indicazioni sulla proprietà dei beni immobili. La casa rimarrà, senza discussioni, al coniuge proprietario, salvo rarissime eccezioni (caso da manuale è quello del coniuge non proprietario affetto da patologie particolari).
Assegnazione parziale o comune della casa familiare.
La casa coniugale può essere assegnata anche in “modalità” parziale a entrambi i coniugi. Cosa succede in questi casi. La risposta ci viene data dalla Giurisprudenza che con le sentenze di cassazione numero 23631/11, n. 26586/09; n.11787/90; n. 6570/86 ha stabilito come possibile (a determinate condizioni) l’assegnazione in comune della casa coniugale.
Secondo le sentenze indicate il giudice che ha il diritto di affidare in esclusiva la casa ad un solo coniuge NON potrà mai affidare l’intero immobile in affido comune.
L’unica soluzione alternativa all’affido esclusivo è data dalla possibilità di assegnare una parte della casa ad un coniuge e un’altra parte all’altro coniuge.
Ricordiamo come l’opzione principale rimane l’assegnazione esclusiva, ma nel caso di alcune precise condizioni (figli non autosufficienti, minori, portatori di handicap o maggiorenni privi di reddito, dovendosi, in loro assenza, applicare le norme in tema di proprietà o di altri diritti sull’immobile) il giudice può disporre un assegnazione comune nel caso in cui l’immobile, cosi come sentenziato dal Trib. Napoli, 21.11.2006 abbia un’estensione da eccedere le esigenze della famiglia e sia facilmente divisibile. Un’altra condizione è l’assenza di eccessiva conflittualità tra i coniugi.
Trascrizione dell’atto, opponibilità e revoca
Dopo che il giudice ha stabilità a quale dei due coniugi sarà assegnata la casa coniugale il “beneficiario” dovrà procedere a far trascrivere il titolo alla conservatoria dei registri immobiliari.
Quest’azione consente al coniuge assegnatario di dare pubblicità all’assegnazione dell’immobile cosi da rendere opponibile il provvedimento di assegnazione ai terzi che potrebbero vantare un diritto sull’immobile.
Per registrare l’atto alla conservatoria è necessario avere una copia del provvedimento di assegnazione, conforme all’originale rilasciato dalla cancelleria o anche attestato da un legale e con questo presentare, insieme al titolo e alla quietanza dell’F23 pagato, la richiesta di trascrizione alla conservatoria competente per territorio.
Una volta presentata la documentazione l’ufficio del conservatore controllerà formalmente i dati e i documenti e provvederà ad annotare l’assegnazione sulla scheda dell’immobile.
Una volta trascritto, l’atto di assegnazione della casa coniugale, è verificabile con una semplice visura.
Perché richiedere un check up completo di una casa?
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Casa check upIl provvedimento di assegnazione è comunque opponibile per una durata di nove anni, ma solo in presenza di due precise condizioni. Il provvedimento rimane opponibili solo in presenza di figli minori O di figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa.
In questi due casi, e come abbiamo detto per una durata di nove anni, il provvedimento rimane opponibile.
Conclusione differente invece si avrà nel caso in cui si verifichi il caso della la morte del beneficiario della assegnazione; il trasferimento altrove della loro abitazione O il passaggio a nuove nozze o anche la convivenza more uxorio del genitore assegnatario.
Nel caso si verifichi una di queste tre condizioni, il terzo acquirente potrebbe agire in giudizio per far venir meno il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, quindi, usufruire dell’immobile, oggetto della contesa.
Quando cessa il diritto all’assegnazione della casa coniugale?
Il diritto all’assegnazione della casa coniugale viene meno quando la dipendenza economica del figlio dal coniuge assegnatario finisce. Con la cessazione del bisogno di assistenza del figlio cessa anche il diritto all’assegnazione della casa familiare.
L’accertamento dell’avvenuto mancanza di motivazioni può essere disposta sia dal giudice ‘familiare’ in sede di revisione delle condizioni di divorzio e di separazione, sia dal Tribunale in seno ad una causa di cognizione ordinaria promossa dal terzo, quale nuovo legittimo proprietario dell’immobile.