Rilascio del DURC: Inail e Inps firmano una nuova convenzione

Servizi di rilascio del Durc: nuova convenzione quadro Inail/Inps con tetto giornaliero per la trasmissione dei codici fiscali
Servizi di rilascio del Durc: cosa cambia per soggetti pubblici e privati? Inail e Inps, d’intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, hanno ufficializzato la nuova convenzione quadro.
La convenzione avrà durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione applicativa per il rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva che dal 2015 può essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione tramite il servizio web attivo sui portali di Inail e Inps.
Nel nuovo accordo che regola il rilascio del DURC, sono coinvolti non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati. Tutti questi soggetti devono applicare il Codice dei contratti pubblici o verificare la regolarità contributiva nei procedimenti finalizzati ad erogazioni pubbliche per i quali è previsto il possesso della regolarità contributiva.
Quali sono le caratteristiche della nuova convenzione quadro Inps / Inail per il rilascio del Durc?
La nuova convenzione prevede un tetto giornaliero per la trasmissione dei codici fiscali.
Obiettivo della convenzione è quello di attuare una collaborazione tra le parti che, con l’ausilio degli strumenti tecnologici, consenta uno svolgimento più agevole dei rispettivi compiti.
N.B. La verifica massiva della regolarità contributiva in cooperazione applicativa, prevede comunque un limite giornaliero di richieste.
I dati del Durc come devono essere trattati secondo la nuova convenzione?
I soggetti esterni che aderiscono alla convenzione quadro si impegnano a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso.
La convenzione prevede anche, espressamente, un impegno a collaborare in eventuali attività di controllo del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario alle verifiche e a cancellare i dati non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.
Fonte. Inail