Processo tributario telematico: obbligatorio dal 2019

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso e appello notificato dal 1° luglio 2019. Vediamo i punti principali trattati dalla guida sul contenzioso tributario dell’Agenzia delle Entrate.
Se avete ricevuto un avviso di liquidazione o di accertamento, oppure una cartella di pagamento, e ritenete illegittimo o infondato l’atto emesso nei vostri confronti, potete proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale. È proprio quest’ultimo a dare inizio al processo tributario.
A partire dal 1° luglio 2019, il contribuente ha l’obbligo di notificare il ricorso e l’appello tramite posta elettronica certificata e di costituirsi in giudizio in via telematica.
Il processo tributario telematico
Il processo tributario telematico è stato introdotto dal 1° dicembre 2015 solo in alcune regioni, mentre dal 15 luglio 2017 è stato attivato su tutto il Paese.
Come anticipato, l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario è adesso divenuto obbligatorio.
La modifica all’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 da parte del D.L. 119/2018 (convertito in L. n. 136/2018) ha stabilito, infatti, che notifica e deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni tributarie devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica.
Come funziona il processo tributario telematico
Attraverso il PTT, le parti processuali posso utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica del ricorso, anche in appello, ed effettuare il successivo deposito telematico degli atti e dei documenti del processo attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).
Per poter accedere ai servizi del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è necessaria la registrazione delle parti, nonché essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida.
Riepilogando, il processo tributario telematico consente di:
- effettuare telematicamente il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
- accedere al fascicolo informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
PTT obbligatorio: comunicazioni, notifiche e depositi telematici
Le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013.
Il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione oppure il collegio possono autorizzare, se il ricorso è già iscritto a ruolo o se la questione sorge in udienza, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
Le notifiche con le modalità tradizionali sono consentite, inoltre, se negli atti del processo non sia stato indicata la PEC del difensore o della parte e se lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, oppure in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (articolo 16 del decreto legislativo n. 546/1992).
I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, sono esonerati dall’obbligo di utilizzo delle modalità telematiche di notifica e deposito. Questi possono comunque utilizzare queste modalità per notifiche e depositi, previa indicazione nel ricorso, o nel primo atto difensivo, dell’indirizzo di PEC a cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni.