Proroga NASpI e DIS-COLL: disposta la proroga delle prestazioni di disoccupazione

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 ha disposto la proroga NASPI e DIS- COLL e dell’erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone la proroga di due mesi dell’indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL di cui agli articoli rispettivamente 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, il richiamato articolo 92 prevede che le prestazioni di disoccupazione Naspi e DISCOLL il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
- delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Per tali motivi, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.
Si precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DISCOLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga naspi e di-coll di due mesi non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
Fonte: Inps