Guida acquisto casa: quali sono le agevolazioni fiscali e le imposte

Guida acquisto casa: quali sono le agevolazioni fiscali e le imposte

L’acquisto di un immobile è sempre un investimento importante, soprattutto se si tratta della prima casa. In questo turbinio di emozioni per la realizzazione di un sogno tanto desiderato, occorre però fare i conti anche con una serie di adempimenti e documenti mai sentiti se si ha poca conoscenza del mercato immobiliare.

Quali controlli effettuare per l’acquisto della prima casa?

Prima di comprare un immobile, che sia prima casa o meno, è utile ottenere più informazioni possibili per accertarsi che sia un acquisto sicuro.

Servizio Casa check up

Le verifiche più importanti sulla situazione catastale e ipotecaria dell’immobile vengono svolte dal notaio che redige l’atto di compravendita.

È possibile, tuttavia, effettuare personalmente degli accertamenti sulla situazione del bene immobile che si intende acquistare.

Attraverso il servizio casa check up, ad esempio, è possibile conoscere:

  • dati del proprietario/i dell’immobile, natura giuridica del diritto e quota
  • dati catastali dell’immobile
  • superficie
  • rendita catastale
  • planimetria catastale
  • ipoteche, pregiudizievoli, decreti ingiuntivi o pignoramenti

Informazioni evidenziate grazie alla combinazione di una pluralità di servizi, come la visura ipotecaria su immobile con evidenza di pregiudizievoli, la visura storica catastale su immobile, il titolo di provenienza, la relazione ipocatastale, la planimetria catastale e la stima immobiliare.

In questo modo sarà possibile valutare la regolarità dell’immobile ed evitare brutte sorprese future.

L’acquisto della casa comporta prevede anche il pagamento di alcune imposte, le quali possono variare a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Per l’acquisto della “prima casa” sono previste una serie di agevolazioni fiscali che che riducono il costo complessivo d’acquisto, in quanto consentono di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.

Per poter usufruire di queste agevolazioni, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Inoltre, l’acquisto deve riguardare un immobile appartenente alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Rientra nell’agevolazione anche l’acquisto delle pertinenze, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che anche quest’ultima sia stata acquistata beneficiando della medesima agevolazione.

Le pertinenze devono essere classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

L’ agevolazione non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9.

Quali sono le imposte per acquisto della prima casa

Nel caso di acquisto della prima casa da venditore privato, l’imposta di registro è dovuta al 2%, e non della misura piena del 9%, mentre l’imposta ipotecaria e catastale è dovuta nella misura fissa di 50 euro.

Se l’acquisto della prima casa avviene, invece, da impresa costruttrice, con vendita soggetta a IVA, i benefici fiscali riguardano solo l’Iva. È prevista infatti una riduzione dell’aliquota al 4% da applicare sul corrispettivo indicato nell’atto di compravendita. L’imposta di registro, ipotecaria e catastale sono dovute, invece, per l’importo fisso di 200 euro ciascuna.

L’imposta di registro si applica, anche per l’acquisto della prima casa, con la rendita catastale rivalutata al 5% con il coefficiente 120.

Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Strettamente legata al tema acquisto casa è la ristrutturazione edilizia. Può capitare, infatti, che l’immobile acquistato abbia bisogno di alcuni interventi di ristrutturazione.

Sono previste delle agevolazioni fiscali anche per le ristrutturazioni edilizie. Queste non riguardano solo chi ha acquistato la prima casa, ma sono rivolte ai contribuenti soggetti all’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche), residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento, i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili, gli inquilini, il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).

Tali agevolazioni consistono nella possibilità di detrarre dall’Irpef una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Leggi anche >> Agevolazioni fiscali 2019 per le ristrutturazioni edilizie

La guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, aggiornata all’edizione di luglio 2019, ricorda che, per effetto delle ripetute proroghe, tra cui la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018), le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 possono essere detratte dalla propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50% e l’importo massimo di spesa ammessa a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Scarica la giuda sulle agevolazioni fiscali

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Giuda ristrutturazioni edilizie: novità sulla cessione del credito

Uno degli aggiornamenti introdotti nella nuova guida riguarda la cessione del credito relativamente agli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore del “decreto crescita”, i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per tali interventi possono infatti scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.

Il fornitore può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è ammessa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Le modalità attuative della cessione sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019.

In particolare, l’esercizio della cessione dei crediti deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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