Domicilio e residenza: quale differenza?

Sono diversi i motivi per cui le persone devono essere rintracciate e per questo assumono rilevanza i luoghi nei quali si trovano. Nell’articolo di oggi analizziamo la differenza tra domicilio e residenza.
Non tutti i luoghi in cui si trova una persona sono rilevanti allo stesso modo per l’ordinamento giuridico. In base alla diversa relazione tra persone e luoghi si distinguono: il domicilio, la residenza e la dimora.
Questi termini non sono sinonimi, anche se capita che nel linguaggio comune vengano erroneamente usati in questo modo. In alcuni casi residenza e domicilio anagrafico possono coincidere, ma non sempre.
In questo articolo esamineremo:
- Le differenze tra domicilio e residenza nel codice civile
- Il domicilio
- I diversi tipi di domicilio
- La residenza
- Quando domicilio e residenza coincidono?
- Perché è importante conoscere la differenza tra domicilio e residenza”
- Multe, cartelle esattoriali e altre notifiche: dove arrivano?”
- Separazione e divorzio: l’importanza della residenza per il giudice competente”
- Come verificare (e dimostrare) la propria residenza anagrafica”
- E la dimora?
Le differenze tra domicilio e residenza nel codice civile
La differenza tra domicilio e residenza è definita dallo stesso Codice Civile. In particolare, l’articolo 43 c.c. stabilisce che:
“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [art. 14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.].. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [art. 144 c.c.]”.
Il domicilio
Dall’articolo sopraesposto emerge come il domicilio riguardi la sfera economico – sociale del soggetto, in quanto si riferisce al luogo in cui viene stabilita la sede principale dei suoi affari e interessi. L’identificazione di tale luogo prescinde, quindi, dalla presenza fisica della persona.
Il domicilio si compone di due elementi:
- oggettivo, che riguarda l’effettiva presenza dei propri affari ed interessi in un certo luogo;
- soggettivo, che fa riferimento all’intenzione, desumibile dal comportamento della persona, di scegliere stabilmente quel luogo per svolgere i propri affari o interessi.
In base a quando disposto dall’art. 14 della Costituzione “il domicilio è inviolabile” ed è sottoposto alle stesse garanzie previste per la tutela della libertà personale. La Costituzione attribuisce al domicilio un significato più ampio, in quanto viene inteso come il luogo in cui la persona conduce la propria vita privata e come tale, al fine di tutelare la propria riservatezza, non può essere oggetto di ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge.
I diversi tipi di domicilio
Per il domicilio non è richiesta nessuna registrazione pubblica, in quanto vige la libertà di domicilio. Un soggetto è libero di eleggere il proprio domicilio in una città e lasciare la propria residenza anagrafica in un’altra. Pensiamo ad esempio a Tizio che è residente stabilmente in Canada, ma che ha a Milano i suoi interessi che vengono curati da Caio.
L’art. 45 c.c. garantisce la libertà di domicilio anche ai coniugi, in quanto: “Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi“. Un riconoscimento successivo alla riforma del diritto di famiglia del 1975, in quanto la precedente formulazione prevedeva che la moglie dovesse avere il domicilio presso il marito.
In alcuni casi è possibile eleggere un domicilio speciale. A stabilirlo è l’art. 47 c.c. che dispone: “Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto”.
Esempio tipico di domicilio speciale è la domiciliazione presso l’ufficio dell’avvocato mandatario in caso di atti relativi ad una causa legale.
Il domicilio generale (art. 43 c.c.), che corrisponde alla sede principale di tutti gli affari ed interessi, è unico per ciascun soggetto. Si possono avere, invece, più domicili speciali che si riferiscono a determinati atti o affari.
Ci sono, inoltre, alcune situazioni in cui il domicilio è stabilito tassativamente dalla legge. In questo caso è necessario fare riferimento ai commi 2 e 3 dell’art. 45 c.c., che riguardano le ipotesi del minore e dell’interdetto. Il primo è domiciliato nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. In caso di separazione dei genitori o annullamento/scioglimento del matrimonio oppure in caso di cessazione degli effetti civili o comunque se i genitori non hanno la stessa residenza, è previsto il domicilio presso il genitore con cui il minore convive. L’interdetto ha, invece, il domicilio del tutore. In queste circostanze si parla, quindi, di domicilio legale, il quale si distingue dal domicilio volontario che viene scelto liberamente dal soggetto.
La residenza
La residenza coincide con la dimora abituale del soggetto. La residenza anagrafica è quella fissata con l’iscrizione presso l’anagrafe di un comune in cui si decide di dimorare abituale.
Può essere scelta liberamente, ma l’iscrizione all’anagrafe è per i cittadini un obbligo. Anche il cambio residenza deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui la persona si trasferisce.
Invece, la residenza fiscale si acquisisce se il contribuente è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente o ha residenza o domicilio in Italia per più di 183 giorni all’anno.
Come si può attestare il domicilio e la residenza di una persona?
Non esiste nessun certificato che attesti il domicilio, come invece accade per la residenza anagrafica. L’attestazione del domicilio, se richiesta, può avvenire fornendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Certificato di residenza anagraficaQuando domicilio e residenza coincidono?
Domicilio e residenza pur avendo significati diversi ed essendo, quindi, distinti, possono coincidere.
Quanto appena affermato è desumibile dal comma 2 dell’art. 44 c.c, che prevede: “Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza“.
Perché è importante conoscere la differenza tra domicilio e residenza
Sapere la differenza tra domicilio e residenza è molto importante perché a questi due concetti sono collegati diversi aspetti della vita di tutti i giorni.
In base alla residenza, ad esempio, dipendono:
- l’accesso ai servizi demografici ed elettorali del Comune di residenza;
- la scelta del medico di Medicina Generale;
- le formalità preliminari che precedono la celebrazione del matrimonio;
- la competenza territoriale degli organi giudiziari;
- la ricezione di raccomandate, atti giudiziari o altri documenti;
- il rilascio di certificati anagrafici.
Multe, cartelle esattoriali e altre notifiche: dove arrivano?
La regola generale prevede che un verbale di contravvenzione, una cartella esattoriale o un altro atto amministrativo venga notificato dalla Pubblica Amministrazione, Comuni inclusi, presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario. Ogni comunicazione formale viene, quindi, inviata:
- per i cittadini, all’indirizzo di residenza risultante dai registri dell’anagrafe comunale;
- per imprese e professionisti, alla sede legale o al domicilio fiscale, salvo che sia stato eletto un diverso domicilio digitale (come la PEC).
Esistono però delle eccezioni. Il destinatario ha la facoltà di eleggere un domicilio speciale, che può essere fisico (ad esempio l’indirizzo di uno studio legale) oppure digitale, come una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o l’iscrizione al domicilio digitale nazionale. In questi casi, le notifiche seguono esclusivamente il domicilio eletto, superando la residenza anagrafica ordinaria.
È dunque fondamentale mantenere aggiornata la propria residenza presso l’anagrafe comunale. La PA considera pienamente valida ogni notifica effettuata all’indirizzo risultante dai registri, anche se il destinatario non vi abita più. Trasferirsi senza comunicarlo equivale, dal punto di vista giuridico, ad accettare il rischio di non ricevere comunicazioni importanti.
Prendiamo l’esempio di una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox. Se la notifica viene inviata all’indirizzo non aggiornato e non viene ritirata, l’atto si considera comunque perfezionato per compiuta giacenza. Ciò significa che i termini per il pagamento in misura ridotta (entro 5 giorni) o per proporre ricorso (60 giorni al Prefetto o 30 giorni al Giudice di pace) iniziano a decorrere regolarmente. Se il destinatario non interviene nei tempi previsti, la sanzione diventa definitiva e può passare direttamente alla fase di riscossione forzata, come il fermo amministrativo del veicolo o il pignoramento.
Per evitare questi rischi, è importante comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza al Comune. È inoltre consigliabile attivare strumenti digitali che garantiscano maggiore controllo e tracciabilità delle notifiche. Tra questi, la registrazione di un indirizzo PEC come domicilio digitale sul sito dell’Agenzia delle Entrate o l’iscrizione al domicilio digitale nazionale accessibile tramite SPID o CIE. Infine, è buona prassi consultare periodicamente il proprio cassetto fiscale o il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per verificare la presenza di eventuali atti pendenti.
Separazione e divorzio: l’importanza della residenza per il giudice competente
In materia di separazione e divorzio, la residenza effettiva dei coniugi riveste un ruolo fondamentale nella determinazione della competenza territoriale del tribunale. Ai sensi dell’art. 337-ter del codice civile e seguenti, quando vi sono figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione del ricorso. Tale criterio risponde all’esigenza di tutelare prioritariamente l’interesse del figlio, assicurando che le decisioni vengano assunte da un giudice vicino al contesto di vita del minore.
La residenza abituale, dunque, incide non solo sull’individuazione del foro competente, ma anche su scelte sostanziali quali l’assegnazione della casa familiare, le modalità di affidamento dei figli e il regime di mantenimento. In assenza di figli, invece, la competenza può spettare al tribunale del luogo di residenza del convenuto, oppure, in presenza di un accordo tra le parti, a un foro concordato.
In ogni caso, è essenziale che la residenza anagrafica sia aggiornata e conforme alla situazione abitativa reale, poiché incongruenze o omissioni possono non solo rallentare l’iter giudiziario, ma anche generare conflitti di competenza tra diversi tribunali, con il rischio di allungare sensibilmente i tempi del procedimento.
Come verificare (e dimostrare) la propria residenza anagrafica
Per molte pratiche amministrative, fiscali o legali può essere necessario verificare la propria residenza anagrafica o dimostrare la residenza attraverso un documento ufficiale.
Il modo più semplice per ottenere un certificato di residenza è rivolgersi a un servizio online affidabile e veloce come VisureItalia, che consente di richiederlo comodamente da casa, senza file né credenziali digitali. Il certificato ottenuto è valido legalmente e può essere utilizzato in caso di separazioni, controversie giudiziarie, successioni, iscrizioni scolastiche e altro ancora.
In alternativa, il cittadino può anche consultare i propri dati tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), a cui si accede con SPID, CIE o CNS. Tuttavia, non sempre il portale risponde alle esigenze di chi ha bisogno di un certificato pronto all’uso e formalmente valido in tempi brevi. Ecco perché affidarsi a servizi specializzati come VisureItalia può rappresentare una scelta più pratica, soprattutto in ambito professionale o legale.
E la dimora?
La dimora è, invece, costituita dal luogo in cui la persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale.
Rileva, ad esempio, come dimora il luogo in cui la persona permane in maniera continuativa, in forza di un titolo di una certa durata come un contratto di locazione. La dimora assume rilevanza giuridica solo quando non è nota la residenza.
10 commenti per "Domicilio e residenza: quale differenza?"
Una domanda: per il calcolo ISEE vale il domicilio o la residenza? Grata di una ridpisra
Buongiorno Giusy, dovrebbe essere la residenza. Cordiali saluti.
Salve, sono residente in un appartamento insito in una bifamiliare (al civico 7).
Devo lasciare il civico 7 a mio figlio per trasferirmi nell’altro appartamento contiguo civico 9 dove è in corso una ristrutturazione.
Chiedo: posso procedere al cambio di residenza da civico 7 al 9 da subito oppure devo aspettare necessariamente che i lavori in corso del civico 9 finiscano?
Grazie
Luigi/Ravenna
Buongiorno Luigi, le suggeriamo di confrontarsi con l’ufficio anagrafe. Cordiali saluti.
Buongiorno, sono una extra eu, ho residenza a milano pero mi sono trasferita a verona per lavoro, ma nella nuova casa non mi permettono de fare la residenza. Ho la carta di ospitalità, ma non so si è necessario fare una autodichiarazione di residenza.
Buonasera Catalina, le suggeriamo di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Verona per richiedere maggiori informazioni sulla sua situazione. Cordiali saluti.
Buongiorno siamo da un anno io e mia moglie residenti in calabria ma lavoriamo e siamo domiciliati nel Veneto….adesso il comune di domicilio vuole spostare la nostra residenza… in Veneto da sapere che noi scendiamo spesso….. c’è qualche cavillo che ci possa permettere di rimanere residenti in Calabria grazie buona giornata
Buongiorno Gaetano, potrebbe provare a rivolgersi presso il Comune veneto in cui è domiciliato facendo presente che la differenza tra domicilio e residenza è dovuta a motivi lavorativi. Cordiali saluti.
INQUILINO MOROSO DA DIECI MESI,COMUNICO DI RISOLVERE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
NONOSTANTE I NUMEROSI SOLLECITI,VERBALI E SCRITTI,NULLA AD OGGI è STATO
VERSATO.PER TALE MOTIVO CHE IL CONTRATTO DI AFFITTO DEL O7/O7/2O18 REGISTRATO IL29/O7/2018/DEVE INTENDERSI DI DIRITTO RISOLTO.
CON A.R.INTIMO IL RILASIO DELL/IMMOBILE DA VOI OCCUPATO ENTRO QUINDICI GIORNI OLTRE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA MATURATA A SEGUITO DELLE MANCATE
CORRESPONSIONI DI DIECI CANONI.INQUILINO HA LASCIATO L/IMMOBILE MA TRATTIENE LE CHIAVI COSA DERVO FARE?ITALO
Gentile Italo, se ancora non vi ha provveduto, le consigliamo di procedere con la risoluzione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate di competenza e poi di rivolgersi alle autorità per capire come può procedere per riprendere possesso del suo immobile. Cordiali saluti.