CILA edilizia: cos’è, quando serve e come presentarla

Per alcuni lavori di ristrutturazione non serve richiedere un permesso edilizio: spesso basta presentare la CILA al Comune. Si tratta di una pratica necessaria per interventi non strutturali come la manutenzione straordinaria. Vediamo quando è obbligatoria, come si presenta e in cosa si distingue dagli altri titoli abilitativi.
INDICE:
Cos’è la CILA edilizia
La CILA, ovvero “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata“, è una pratica amministrativa che va presentata al Comune prima di avviare determinati lavori di ristrutturazione in un immobile. Si utilizza per interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali: in caso contrario, sarà necessaria una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o addirittura un permesso di costruire.
Introdotta dalla Legge di conversione n. 73/2010, la CILA semplifica l’iter burocratico per chi intende effettuare interventi che non alterano la struttura dell’edificio, come ad esempio la ridistribuzione interna degli spazi o il rifacimento degli impianti. Il documento deve essere corredato da un’asseverazione firmata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), il quale attesta che il progetto rispetta:
- le normative edilizie vigenti;
- la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali;
- le normative di settore, come quelle in materia di sicurezza, risparmio energetico, antincendio, tutela del paesaggio e superamento delle barriere architettoniche.
In sintesi, la CILA è uno strumento semplificato per procedere legalmente a lavori edilizi non strutturali, tutelando sia il committente sia la pubblica amministrazione.
Quando serve la CILA
Come accennato sopra, la CILA deve essere presentata quando si decide di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche alla struttura portante dell’edificio. Più precisamente, è necessaria nei seguenti casi:
- lavori di manutenzione straordinaria che non interessano elementi strutturali;
- interventi di ristrutturazione leggera, come la redistribuzione degli spazi interni, che non alterano la struttura;
- eliminazione di barriere architettoniche, anche con variazioni della sagoma dell’edificio, ad esempio tramite l’installazione di ascensori esterni;
- realizzazione di pertinenze di modesta entità, con volume inferiore al 20% rispetto all’edificio principale;
- movimenti di terra non collegati ad attività agricole;
- costruzione di serre fisse in muratura.
Questi interventi, pur non essendo strutturali, richiedono comunque un progetto redatto da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità alle normative vigenti.
Esclusioni dalla CILA
La CILA non è necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria, cioè per quegli interventi che non alterano la distribuzione degli ambienti interni e non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio. In questi casi, non è prevista alcuna comunicazione formale al Comune.
Inoltre, la CILA non è sufficiente nei seguenti casi, che richiedono pratiche edilizie più complesse:
- interventi strutturali, per i quali è obbligatoria la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- nuove costruzioni o ampliamenti che comportano un aumento di volume, che richiedono il Permesso di Costruire;
- lavori in aree soggette a vincoli (paesaggistici, ambientali, culturali), per cui possono essere necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza o di altri enti competenti.
Per evitare errori o sanzioni, è sempre buona norma consultare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) oppure rivolgersi direttamente all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare qualsiasi intervento.
Come presentare la CILA
La CILA deve essere presentata in modalità telematica allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’intervento. Nella maggior parte dei casi, la trasmissione avviene attraverso il portale online comunale o tramite il sistema digitale regionale integrato (come i portali SUAP/SUE).
La pratica deve essere predisposta e inviata da un tecnico abilitato, corredandola con tutta la documentazione necessaria. Una volta inoltrata, i lavori possono partire immediatamente, senza bisogno di attendere approvazioni formali o tempi di silenzio-assenso, a differenza di quanto previsto per la SCIA.
Dal 24 maggio 2025, inoltre, è obbligatorio utilizzare soltanto la modulistica aggiornata approvata in sede di Conferenza Unificata. Anche nel caso in cui una Regione non abbia ancora recepito ufficialmente tali moduli, i Comuni sono comunque tenuti a utilizzarli. Per questo motivo, è bene che i tecnici verifichino di impiegare sempre i modelli standard aggiornati, disponibili sia in formato PDF compilabile che tramite le piattaforme digitali messe a disposizione dagli enti locali.
Tempi e costi della pratica CILA
La normativa nazionale non stabilisce una durata specifica per la validità della Cila; pertanto, le tempistiche per l’avvio e il completamento dei lavori soggetti a CILA sono stabilite dai regolamenti edilizi del Comune competente. Per evitare irregolarità o sanzioni, è sempre consigliabile verificare le norme locali, che possono prevedere scadenze specifiche o procedure per richiedere eventuali proroghe.
Il costo di una CILA può variare sensibilmente in base al Comune e alla complessità dell’intervento. In genere, le voci di spesa principali sono:
- diritti di segreteria comunali: solitamente compresi tra 50 e 250 euro;
- parcella del tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra): generalmente tra 500 e 1.500 euro;
- costi accessori legati a documenti aggiuntivi, come ad esempio aggiornamenti catastali o rilievi.
Nel complesso, l’importo totale per una pratica CILA va dai 600 ai 2.000 euro, a seconda della zona, dell’entità dei lavori e della professionalità coinvolta.

