Certificato di asseverazione CILA: cos’è e come ottenerlo

Hai in programma dei lavori in casa e ti hanno parlato della CILA, ma non sai bene di cosa si tratta? La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è una pratica edilizia indispensabile per eseguire determinati interventi senza troppi passaggi burocratici. In questo articolo ti spieghiamo in modo semplice cos’è l’asseverazione CILA, quando serve e come ottenerla passo dopo passo.
INDICE:
Cos’è il certificato di asseverazione CILA
La CILA è una pratica edilizia finalizzata a comunicare al Comune l’inizio di determinati lavori su un immobile, che non comportano modifiche della struttura e la richiesta di un permesso di costruire o SCIA.
Si tratta di un’asseverazione che attesta che il progetto presentato rispetta precisi requisiti:
- rispetto delle norme edilizie;
- conformità allo strumento urbanistico approvato e ai regolamenti edilizi vigenti;
- rispetto delle norme di settore (come norme tecniche per le costruzioni, energetiche, antincendio, paesaggistiche, ambientali, superamento delle barriere architettoniche, ecc.).
Nello specifico, è un titolo edilizio semplificato introdotto dalla legge 73/2010 che consente di avviare i lavori subito dopo la presentazione della comunicazione, senza dover attendere un’autorizzazione formale dal Comune. La CILA, inoltre, deve essere redatta e asseverata da un tecnico abilitato (ad esempio un architetto, ingegnere, geometra) che certifica la conformità del progetto alle normative edilizie e urbanistiche vigenti.
Perché è importante l’asseverazione per la CILA
Come abbiamo anticipato, la CILA è richiesta per interventi che non rientrano nell’edilizia libera, ma che al contempo non richiedono il permesso di costruire o la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
In altre parole, la CILA serve per poter eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non apportano modifiche alla struttura portante degli edifici. Ad esempio, rientrano in questa categoria diverse tipologie di lavori, tra cui:
- interventi di restauro conservativo su edifici esistenti;
- opere di risanamento igienico-sanitario;
- realizzazione di serre stabili;
- movimenti di terra non strettamente legati all’attività agricola;
- eliminazione di barriere architettoniche senza aumentare il volume dell’intero edificio;
- accorpamento/frazionamento di unità immobiliari esistenti, eventualmente anche con variazione delle superfici delle singole unità, a patto che non sia cambiata la volumetria degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
- rifacimento o adeguamento degli impianti tecnologici come, ad esempio, quello elettrico.
Requisiti necessari per ottenere il certificato
Per ottenere l’asseverazione CILA è necessario soddisfare una serie di requisiti. Innanzitutto, l’intervento previsto deve rientrare tra quelli non soggetti a permesso di costruire, SCIA o edilizia libera, ovvero deve trattarsi di lavori che non modificano la struttura dell’edificio né la sua destinazione d’uso, come interventi di manutenzione straordinaria non strutturale, rifacimenti impiantistici o ridistribuzioni interne.
Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito industriale), regolarmente iscritto all’albo professionale, che asseveri la conformità dell’intervento alle normative edilizie, urbanistiche e di settore (sismiche, energetiche, igienico-sanitarie, paesaggistiche, ecc.).
È inoltre necessario che il richiedente abbia un titolo legittimante sull’immobile, come la proprietà, il diritto di usufrutto, comodato, contratto preliminare registrato o convivenza familiare con il proprietario. In presenza di vincoli particolari (paesaggistici, sismici, culturali), occorre allegare gli atti di assenso delle autorità competenti. La completezza e regolarità della documentazione allegata (relazione tecnica asseverata, documentazione catastale, elaborati grafici, atti di provenienza, dati dell’impresa esecutrice e ricevute dei pagamenti comunali) è infine un requisito essenziale per l’efficacia della CILA.
Procedura passo passo per ottenere l’asseverazione CILA
La CILA è uno strumento semplificato per avviare determinati interventi edilizi senza dover attendere autorizzazioni formali dal Comune. Tuttavia, la sua presentazione richiede il rispetto di una procedura tecnica ben definita, con il coinvolgimento di figure professionali abilitate e la predisposizione di specifica documentazione. Di seguito, i passaggi principali suddivisi per aree operative.
Documenti e moduli
Per presentare correttamente una CILA, è necessario predisporre un fascicolo tecnico completo. I principali documenti richiesti includono:
- relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato, che certifica la conformità del progetto alle normative edilizie, urbanistiche e di settore,
- elaborati grafici (stato attuale e progetto) con rappresentazione dettagliata degli interventi,
- documentazione catastale: visura e planimetria aggiornata,
- documentazione sullo stato legittimo dell’immobile,
- atti di provenienza dell’immobile,
- dati dell’impresa esecutrice (compresi codice fiscale e registrazione alla CCIAA),
- documentazione sulla sicurezza (ove richiesta) e sulla regolarità contributiva,
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e/o istruttoria (importo variabile a seconda del Comune),
- documenti d’identità del proprietario e del tecnico.
Ruoli e firme del professionista
La CILA deve essere redatta, asseverata e firmata da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale: architetto, ingegnere, geometra o perito industriale. Il professionista ha il compito di:
- progettare gli interventi secondo le normative vigenti,
- verificare la conformità urbanistica ed edilizia,
- asseverare la relazione tecnica, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese,
- firmare digitalmente (o in forma cartacea se previsto) tutta la documentazione,
- trasmettere, o supportare il committente, nella trasmissione della pratica allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di competenza.
Il committente (proprietario, usufruttuario, comodatario, ecc.) ha invece il compito di incaricare formalmente il tecnico e autorizzare la presentazione della CILA.
Tempi e costi stimati
I lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della CILA, senza dover attendere l’approvazione da parte del Comune. Non esistono scadenze tassative entro cui l’amministrazione deve effettuare controlli, ma è importante sapere che le verifiche possono avvenire anche molto tempo dopo l’avvio del cantiere. La durata dell’intervento è regolata dalle disposizioni comunali, che stabiliscono i tempi massimi per la conclusione dei lavori e le modalità per richiedere eventuali proroghe.
Per quanto riguarda i costi, in caso di mancata presentazione della CILA è prevista una sanzione di 1.000 euro. Se invece la comunicazione viene presentata quando i lavori sono già in corso, la sanzione è ridotta a 333,33 euro. I compensi dovuti ai tecnici incaricati dipendono dalla complessità dell’intervento, dal numero di elaborati tecnici necessari e dai rilievi da effettuare.
A questi si aggiungono eventuali diritti comunali, come quelli di segreteria o istruttoria, il cui importo varia da Comune a Comune. Infine, per semplificare la compilazione della modulistica aggiornata e gestire l’intero iter amministrativo, è fortemente raccomandato l’utilizzo di un software dedicato alla gestione dei titoli abilitativi e all’archiviazione digitale della documentazione.