Tribunale per i minorenni: competenza e composizione

Il Tribunale per i minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d’Appello. Ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori di 18 anni. Quali sono nello specifico le sue competenze e da chi è costituito?
Quando nasce il Tribunale per i minorenni
Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito in Italia nel 1934 e la sua prima organica disciplina è quella contenuta nell Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404. Fin da subito si viene a delineare una tripartizione delle sue competenze in penale, civile e amministrativa, struttura che tuttora permane.
L’entrata in vigore nel 1942 del nuovo Codice Civile e del Codice di Procedura Civile comportano un rinnovamento del diritto di famiglia. Si susseguono poi una serie di interventi normativi, in particolare entra in vigore la Costituzione della Repubblica e la legge L. 25/71956 n.888, che ne definiscono l’attuale composizione e ne ampliano le competenze.
Da chi è composto il Tribunale per i minorenni?
Il Tribunale per i Minorenni è composto da:
- giudici togati
- giudici onorari, un uomo ed una donna, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia.
Le decisioni del Tribunale vengono adottate in sede collegiale da un magistrato togato con funzioni di Presidente, un altro giudice togato con funzioni istruttorie e due giudici onorari.
Il riparto delle competenze
Vediamo di seguito quali sono le competenze del Tribunale per i Minorenni dal punto di vista territoriale e in materia di diritto di famiglia e penale. Riguardo quest’ultimo aspetto si riportano le competenze più significative.
La competenza territoriale
La competenza del Tribunale per i Minorenni è abitualmente stabilita a livello distrettuale, cioè di sede della Corte d’Appello. I distretti coincidono, quasi sempre, con le singole regioni, ma estistono anche dei casi speciali in cui è prevista una competenza biregionale.
La competenza civile, amministrativo e adozione
La riforma del diritto di famiglia con L. 19/5/75 n.151 e la successiva legge sulla Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori hanno innovato ampiamente le competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile.
L’art. 38 disp. att. c.c. individua alcuni dei procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, ovvero “i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile” e “i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile“. Gli articoli citati riguardano i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:
- l’autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 cc);
- la nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.);
- la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 cc);
- la reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.);
- il controllo della potestà (art. 333 cc): ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;
- rimozione del/i genitore/i dall’amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);
- riammissione nell’esercizio dell’amministrazione e nel godimento dell’usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335 c.c.);
- autorizzazione del tutore alla continuazione di un’impresa commerciale nell’interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.).
L’articolo fa inoltre una precisazione per i procedimenti relativi all’art. 333 c.c.: “resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario“.
Per quanto concerne invece i procedimenti civili contenziosi riportiamo:
- l’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);
- legittimazione (art. 284 c.c.);
La competenza amministrativa e in caso di adozione
In campo amministrativo, il Tribunale per i Minorenni può adottare nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta misure di tipo rieducativo. Ha il potere di disporre inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che si prostituiscono o che sono vittime di reati a carattere sessuale.
Per quanto riguarda invece i procedimenti di adottabilità e di adozione sono di sua competenza:
- le procedure per dichiarare l’adottabilità (art. 8 e ss., L. 184/1983)
- le procedure per dichiarare l’adottabilità dei minori di genitori ignoti (art. 11 e ss., L. 184/83);
- la revoca dello stato di adottabilità (art. 21 e ss., L.184/83);
- le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art 25 e ss e 44 e ss., L.184/1983);
- le adozioni internazionali (art. 29 e ss., L.184/1983).
La competenza penale
Nell’ambito penale, il Tribunale per i Minorenni ha il compito di giudicare coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età. Tale organo assume diverse composizioni in base alle decisioni assunte:
- il solo magistrato togato per le convalide degli arresti. Si tratta del GIP, ovvero del giudice per le indagini preliminari competente per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare. Le sue competente riguardano anche la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.
- un collegio con un togato e due onorari per l’udienza preliminare. Questo forma il GUP, il giudice per l’udienza preliminare ed è competente per tutti i procedimenti pervenuti dal GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato.
- un collegio di 4 giudici (due magistrati togati e due giudici onorari) per il dibattimento penale. Ha competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal GIP con richiesta di giudizio immediato.
Fonte: Tribunale per i Minorenni di Milano
6 commenti per "Tribunale per i minorenni: competenza e composizione"
Salve, dove è possibile reperire le nomine dei giudici onorari del tribunale dei minori di Firenze? Sul sito del CSM non riesco a trovarlo, vedo l’ elenco di altri tribunali ma non quello sopra citato.
Buongiorno Alessandro, trova l’elenco dei Giudici Onorari del Tribunale per i Minorenni di Firenze triennio 2020-2022 sul sito http://www.giustizia.toscana.it
Cordiali saluti.
Salve avrei bisogno di un’informazione. Mia sorella convivente ha un bambino di 7 anni che a noi e ai nonni non è permesso vedere, da un anno a questa parte, per cause ignote. Ho provato a chiedere chiarimenti ma non risponde nè al telefono nè ai messaggi. Cosa si potrebbe fare per poter vedere il nostro nipotino. Ci manca tantissimo
Gentile Roberta, si tratta di una situazione molto particolare e delicata per cui è necessaria la consulenza di un legale, affinché verifichi se ci siano le condizione per far valere quanto stabilito dall’art. 317 bis del Codice Civile. Cordiali saluti.
Desidero fare la seguente domanda: se due genitori (non sposati) sono sottoposti alle prescrizioni stabilite con decreto dal Tribunale dei Minori (nel caso quello di Firenze) relativamente al mantenimento della figlia minore, e se poi le suddette prescrizioni sono disattese da uno dei genitori, presso quale giurisdizione si deve citare il genitore inadempiente, il Tribunale Minori o il Tribunale Civile ordinario?
Ringrazio per la risposta e porgo i più cordiali saluti,
Avv. Vincenzo turco
Gentile Avv. Turco, in merito alle competenze in materia di diritti di Famiglia le consigliamo la tabella riepilogativa riportata sul sito del Tribunale per i Minori di Milano. Le sarà senz’altro d’aiuto per l’individuazione dell’autorità competente relativamente al suo caso specifico. Cordiali saluti.