La pubblicità immobiliare in Conservatoria
Tra le funzioni della Conservatoria dei Registri Immobiliari vi è la pubblicazione degli atti e delle scritture che individuano il trasferimento di diritti reali tra soggetti. La pubblicità immobiliare permette quindi di dare evidenza pubblica agli atti relativi ai beni immobili.
La pubblicità immobiliare
La Conservatoria dei Registri Immobiliari, denominata ora Ufficio di Pubblicità Immobiliare, è presente in Italia negli uffici provinciali. Le sue funzioni principali sono:
- la conservazione, la pubblicazione e la consultazione di tutti gli atti e le scritture che individuano il trasferimento di diritti reali;
- l’iscrizione di ipoteche, di gravami e pregiudizievoli, di servitù attive e passive, di privilegi agrari e speciali, dandone evidenza pubblica.
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La funzione principale della Conservatoria: la pubblicità immobiliare
Precedentemente inserita nella Agenzia del Territorio, dal 2014 gli Uffici di Pubblicità Immobiliare fanno parte della Agenzia delle Entrate. Insieme al Catasto, costituisce la banca dati dei beni immobili dello Stato Italiano.
La principale finalità della Conservatoria è quella di consentire la “Pubblicità Immobiliare”. Permette di rendere pubblico, e di conseguenza opponibili a chiunque, lo stato giuridico attuale e storico relativo ad un bene immobile. Questo comprende la trascrizione e pubblicazione del contenuto di atti notarili, disposizioni giudiziari, successioni, e quant’altro riguardi la modifica di diritti reali di godimento su immobili a favore o contro soggetti.
La meccanizzazione della pubblicità immobiliare
La meccanizzazione riguarda le date a partire dalle quali le Conservatorie hanno iniziato a memorizzare in formato elettronico le informazioni relative alla pubblicità immobiliare.
Per visionare e prendere nota degli atti non disponibili online è necessario fare richiesta presso la Conservatoria. Gli atti meccanizzati invece sono richiedibili con una visura ipotecaria online. Quest’ultima riporterà la data di inizio meccanizzazione e altre informazioni. Tra queste vi sono le formalità relative a un soggetto o a un immobile, il numero di registro, il nome del pubblico ufficiale, ecc…
Per avere un elenco delle date di meccanizzazione clicca qui.
La validità della pubblicità immobiliare
La pubblicità immobiliare avviene attraverso il sistema della trascrizione. L’art. 2663 c.c. stabilisce che: “La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni“. Ciò significa che chi vuol trascrivere gli atti notarili di acquisto di un immobile ed eventuali ipoteche deve recarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo nel quale si trova l’immobile stesso.
La pubblicità immobiliare deve avvenire entro e non oltre il 30° giorno dalla stipula dell’atto. Deve essere inoltre effettuata presso l’ufficio competente per territorio, a pena di nullità.
Per ottenere la pubblicazione di un atto si dovrà quindi fornire alla Conservatoria:
- copia dell’atto pubblico notarile in originale;
- nota di trascrizione o sentenza emessa da autorità giudiziaria con nota di iscrizione;
- oltre al pagamento delle imposte ipotecarie.
Ha validità il primo atto trascritto o iscritto sul bene anche se stipulato in date successive. Questo è molto importante ai fini della validità di un acquisto o per il grado di ipoteca. In caso di conflitto tra più acquirenti o tra più creditori per lo stesso bene ha di conseguenza prevalenza giuridica chi ha pubblicato per primo il proprio atto.
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