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Il diritto di abitazione del convivente superstite

Il diritto di abitazione del convivente superstite rientra in successione?

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Il diritto di abitazione del convivente superstite rientra in successione?

Fisco e Tributi Privati di Redazione 18/11/2019
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L’Agenzia delle Entrate, con il parere n. 463/2019, ha risposto al quesito di un contribuente riguardante l’inclusione nella successione del diritto di abitazione del convivente superstite. Vediamo il parere dell’Agenzia.

Agenzia Entrate sul diritto di abitazione del convivente superstite

Il diritto di abitazione è il diritto reale su cosa altrui che consente il godimento di un immobile limitatamente alla soddisfazione dei bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).

Il diritto di abitazione del convivente superstite rientra nella dichiarazione di successione?

Il quesito viene posto da un contribuente erede, insieme alla sorella, di un soggetto deceduto in assenza di testamento. Quest’ultimo non aveva figli e aveva vissuto dal 2008 con la compagna nella casa a lui interamente intestata. La convivente, pur avendo sempre avuto la residenza anagrafica in un comune limitrofo, per tutto il periodo della convivenza aveva stabilito residenza effettiva presso l’abitazione del compagno.

Il contribuente erede si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione previsto dall’art. 1, c. 42 della L. n. 76 del 2016, a favore del convivente more uxorio è necessaria la residenza anagrafica oppure se la coabitazione può essere provata in altro modo.

Viene chiesto, inoltre, se è possibile inserire nella dichiarazione di successione del defunto fratello anche il diritto di abitazione del convivente superstite, pur in assenza, al momento dell’apertura della successione della residenza anagrafica presso la casa del de cuius.

La soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente istante sostiene che il requisito della residenza anagrafica richiesto dalla legge per il diritto di abitazione del convivente, ha solo efficacia probatoria e non costitutiva del diritto.

A sostegno della sua tesi, fa presente che il Tribunale di Milano sez. IX, con la sentenza del 31 maggio 2016, ha affermato che “avendo la convivenza una natura “fattuale” e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della L. n. 76 del 2016, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Le bollette delle utenze intestate alla convivente e recapitate alla stessa nell’abitazione del de cuis potrebbero costituire, quindi, documentazione idonea a provare la convivenza. In assenza delle prime, la convivenza si potrebbe provare con una dichiarazione degli eredi al fine di riconoscere la convivenza ultraquinquennale tra il convivente superstite e il de cuius.

L’inserimento del diritto di abitazione del convivente superstite nella dichiarazione di successione del defunto permetterebbe agli eredi di ottenere uno sgravio fiscale, in quanto le imposte di successione sarebbero imputabili anche al convivente superstite.

Inoltre, si potrebbe evitare una doppia trascrizione nei pubblici registri immobiliari per la denuncia di successione e poi per la costituzione del diritto di abitazione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, contrariamente alla soluzione prospettata dall’istante, esclude che il diritto di abitazione del convivente superstite possa essere indicato nella dichiarazione di successione.

Il convivente non assume la qualifica di legatario dell’immobile in quanto manca una disposizione testamentaria che lo istituisca come tale ai sensi dell’art. 588 c.c..

Si esclude, quindi, che il diritto di abitazione ex art.1 comma 42 della legge 76 del 2016 possa essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.

Fonte: Agenzia delle Entrate

© Riproduzione riservata

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Tag: dichiarazione di successione, diritti reali, diritti reali su cosa altrui, diritto di abitazione, eredi

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Autore: Francesco Marras

Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia ricopro il ruolo di Responsabile del Settore Legale e coordino le attività del team di visuristi. Seguo con attenzione tutte le nuove normative in materia di Catasto e della Agenzia delle Entrate.


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