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Come usare Google Earth contro gli abusi edilizi

Abusi edilizi: Google Earth ammesso come mezzo di prova

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Abusi edilizi: Google Earth ammesso come mezzo di prova

Liberi Professionisti News di Redazione 22/10/2018
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Il web non è solo un mezzo di puro svago, in esso si posso raccogliere informazioni tanto preziose da poter essere pienamente utilizzare come prove documentali in sede penale. È il caso di Google Earth, i cui fotogrammi possono essere fondamentali per provare la presenza di abusi edilizi o la veridicità di una dichiarazione. A riconfermarlo anche la sentenza 1604/2018 del TAR Calabria.

Combattere gli abusi edilizi con Google Earth

Combattere gli abusi edilizi con Google Earth

Il TAR Calabria, con la sentenza 1604/2018, ha recentemente stabilito che per provare la presenza di abusi edilizi o la veridicità di una dichiarazione è possibile utilizzare Google Earth. È stato quindi dichiarato ammissibile l’uso dei fotogrammi estrapolati dal programma Google Earth come prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale.

Per chi ancora non lo conoscesse, Google Earth è un software, distribuito gratuitamente dalla società Google, che genera immagini virtuali della Terra utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS. si è rivelato fondamentale per scoprire che le opere edilizie abusive erano state realizzate successivamente alla domanda di sanatoria edilizia. Questo significava che quanto dichiarato nel progetto era falso perché all’epoca della domanda l’edificio aveva una consistenza diversa.

IL CASO

Il caso sottoposto al TAR Calabria riguardava una controversia sull’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria. Il proprietario di un immobile aveva presentato un’istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985, al fine di sanare il fabbricato con abusi edilizi. Il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria, ma dopo lo svolgimento di accertamenti successivi l’aveva annullata in autotutela, ordinando anche la demolizione delle opere realizzate.

Ne deriva un duplice ricorso contro il Comune per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione opere abusive emessa dal Comune, del provvedimento con il quale è stato annullata la concessione edilizia in sanatoria ed il relativo certificato di agibilità, e dell’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività svolta nell’esercizio commerciale nel predetto immobile.

Il Tribunale disponeva una verificazione ex art. 66 c.p.a. diretta ad accertare con precisione la data di costruzione dell’immobile in questione. Questo perché la domanda di condono, per poter
essere accolta, doveva avere ad oggetto un’opera ultimata, sia pure abusivamente, entro la data del 1° ottobre 1983, come prescritto dall’art. 31 della L. 47/1985.
Da questi accertamenti emergeva che l’opera era stata realizzata addirittura dopo la presentazione della domanda di sanatoria e comunque successivamente all’anno 2001 e che l’immobile, a
quell’epoca, era di dimensione differente rispetto allo stato rappresentato in progetto.

LA DECISIONE DEL TAR

I due ricorsi essendo connessi vengono riuniti. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la sentenza 1604/2018, osservano che uno dei presupposti per ottenere il condono in base alla L. 47/1985, era che l’opera fosse stata ultimata entro il 1° ottobre 1983. Dalle indagini condotte emerge, tuttavia, che alcune opere erano state realizzate dopo il 2001. Come erano stati effettuati questi rilevamenti? Attraverso le aerofotogrammetrie acquisite presso l’Amministrazione e delle immagini presenti sul programma Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale (Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2017 n. 48178).

A tal proposito, la parte ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione contraria, almeno in ordine alle effettive dimensioni dell’immobile ed all’epoca del suo completamento. Lamenta soltanto l’inattendibilità della verificazione suddetta. In questi casi incombe sul ricorrente, che agisce e afferma, la prova documentata dell’anteriorità, rispetto alla data finale prevista dalla legge  sul condono edilizio, dell’ultimazione dei lavori abusivi. In mancanza di tale prova, la tesi dell’amministrazione sorregge adeguatamente la legittimità del diniego di condono impugnato (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 20 novembre 2012 n. 4638).

Il TAR spiega, inoltre, che se una concessione edilizia è ottenuta in base a una falsa o erronea rappresentazione della realtà, il Comune può esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse. Così i giudici hanno confermato la revoca del titolo abilitativo e l’ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente.

Fonte: Sentenza 25/09/ 2018 n. 1604 – TAR Calabria
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