Quali sono le novità sul pignoramento dello stipendio e della pensione?

Il pignoramento dello stipendio e della pensione ha subito alcune modifiche con la legge n.132 del 6 agosto 2015, con la quale vengono introdotte importanti novità in materia civile, processuale e – naturalmente, fallimentare. Eccone 3 da tenere a mente.
1. Pignoramento dello stipendio
La nuova legge stabilisce che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Il parametro da considerare è la misura dell’assegno sociale di 448,52€ e in particolare il suo triplo cioè 1.345,56€. Quindi, se viene eseguito un pignoramento presso la banca del debitore, gli importi già accreditati a titolo di stipendio potranno essere pignorati per un valore massimo di 1.345,56€ oltre a tutte le altre somme del debitore presenti in banca a qualsiasi altro titolo.
Nulla cambia nel caso si esegua il pignoramento dello stipendio presso l’azienda datrice di lavoro: verrà accantonato, come è sempre successo, un quinto dell’assegno di stipendio.
2. Pignoramento delle pensioni
Per quanto riguarda il pignoramento delle pensioni, invece, la normativa stabilisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Cosa significa? Che la parte di pensione pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale sarà assolutamente impignorabile. In sostanza, mentre prima era previsto che tali somme potevano essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, oggi le pensioni non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, e solo la parte eccedente tale ammontare sarà pignorabile nei limiti di legge (1/5).
Secondo l’INPS, la misura massima dell’assegno sociale è pari a 448,52€ per l’anno 2015 e quindi la quota di pensione pignorabile sarà quella eccedente la somma di 672,78€.
3. Espropriazione presso terzi
All’art. 546 del c.p.c. viene introdotto il seguente comma: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.
Documenti utili: rintraccio posto di lavoro e reddito
In fase di recupero crediti stragiudiziale o legale, è importare valutare preventivamente la solvibilità del debitore onde evitare di sostenere costi elevati e non proporzionati. Per questo è particolarmente utile servirsi di una visura che possa aiutare a rintracciare il posto di lavoro o il reddito stesso del debitore.
Come fare? Basta richiedere una visura rintraccio posto di lavoro e reddito online su Visure Italia. Il servizio, grazie alle indagini svolte su piazza dalla nostra rete di collaboratori, fornisce indicazioni complete in ordine alla occupazione lavorativa di un soggetto debitore presso una impresa privata o un ente pubblico.
I dati contenuti nel report così ottenuto sono:
- denominazione datore di lavoro
- sede legale di svolgimento dell’attività lavorativa
- redditualità annua.
Se invece non si desidera conoscere il reddito del debitore, ma solo se ha capacità reddituale in quanto dipendete di un’azienda privata o di un ente pubblico, è possibile richiedere una visura rintraccio posto di lavoro online. Una volta ottenuta la visura, si avrà a disposizione informazioni quali il nome dell’attuale datore di lavoro e sede legale. In questo caso, sarà effettuata anche una ricerca nazionale presso il Registro Imprese della Camera di Commercio per verificare eventuali iscrizioni camerali attive o cessate, oppure la presenza di quote di partecipazione in altre società.
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