Unioni civili e convivenze di fatto: i documenti utili da ottenere online

Unioni civili e convivenze di fatto: i documenti utili da ottenere online

Quali sono gli adempimenti necessari per le unioni civili e le convivenze di fatto? Quali i documenti che vanno consegnati al Comune di residenza? Un piccolo approfondimento con link ai documenti da ottenere online in pochi click!

La legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto (20 maggio 2016, n. 76) è appena entrata in vigore e, dallo scorso 5 giugno, permette alle persone dello stesso sesso di legarsi con il nuovo vincolo dell’unione civile e così vedersi riconoscere per legge diritti e doveri per molti aspetti assimilabili a quelli previsti per le coppie sposate. La legge, inoltre, permette ai conviventi di fatto (omosessuali o eterosessuali) che abbiano una stabile relazione affettiva di beneficiare di una serie di tutele crescenti fino ad ora riservate solo ai coniugi e agli stretti familiari.

Ma quali sono i documenti che è necessario consegnare presso il Comune di residenza? Cosa succede in caso di mancata registrazione? Come fare per dimostrare una convivenza di fatto? Per prima cosa, facciamo chiarezza distinguendo tra le unioni civili e la convivenza di fatto.

Che differenza c’è tra unioni civili e convivenza di fatto?

Se ne è discusso moltissimo negli ultimi tempi, ma è davvero chiara la differenza pratica tra le unioni civili e la convivenza di fatto? Quali sono le differenze relative alle dichiarazioni che vanno presentate presso il Comune di residenza?

In sostanza, possiamo affermare che le unioni civili si sostanziano tra persone dello stesso sesso. In questo caso, i due partners devono necessariamente rendere una dichiarazione espressa, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’ufficiale di stato civile, il quale, di seguito, procederà a registrare l’unione nei registri di stato civile.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, i benefici di legge si applicano di fatto in modo automatico in quanto la legge indica solo un criterio legale di prova della convivenza costituito dalla conferma della disciplina (già in vigore) che prevede l’obbligatorietà delle dichiarazioni anagrafiche (di residenza e di stato di famiglia). In mancanza di tali dichiarazioni, tuttavia, la convivenza stabile potrà essere provata anche in altro modo.

Se, però, sia solo uno dei partners a rendere la dichiarazione anagrafica, questi dovrà darne comunicazione all’altro tramite raccomandata a.r., altrimenti non potrà utilizzare le risultanze anagrafiche per provare la convivenza ai fini dell’applicazione dei benefici di legge.

Nel caso dei contratti di convivenza, le coppie che vogliano stipulare un contratto di convivenza devono obbligatoriamente presentare la dichiarazione anagrafica poiché, in tal caso, il notaio o l’avvocato delegato dalle parti è tenuto a trasmettere l’accordo presso il Comune in cui la convivenza risulta già registrata affinché esso possa essere fatto valere anche nei confronti dei terzi.

Unioni civili

Ora che abbiamo distinto tra le tre ipotesi possibili, vediamo nel concreto che cosa bisogna fare per creare un’unione civile e quali sono i documenti utili da consegnare al Comune.

Affinché il legame giuridico dell’unione civile possa dirsi instaurato occorre che due persone maggiorenni dello stesso sesso facciano una espressa dichiarazione all’ufficiale di stato civile di voler costituire tra loro una unione. Tale dichiarazione deve essere fatta personalmente alla presenza di due testimoni, proprio come previsto per il matrimonio.

L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione deve quindi provvedere alla registrazione dell’unione nell’archivio dello stato civile. La suddetta dichiarazione, dunque, ha per le unioni civili una funzione costitutiva dell’unione stessa e, pertanto, senza di essa la coppia, se convivente, potrà solo beneficiare delle tutele riservate dalla stessa legge ai conviventi di fatto.

Come si formalizza la convivenza di fatto?

I conviventi di fatto vengono definiti dalla nuova legge come “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Non ha alcuna rilevanza, quindi, che si tratti di coppie omosessuali o eterosessuali.

A differenza di quanto avviene per il matrimonio e per le unioni civili, per le convivenze di fatto la legge non prevede alcun obbligo di registrazione e quindi di una preventiva dichiarazione da farsi presso gli uffici del Comune.

I diritti e doveri previsti nella nuova legge scattano, infatti, in automatico per il fatto di trovarsi in una condizione di convivenza di fatto stabile che venga intesa come dimora abituale nello stesso Comune e si applicano quindi anche a tutte le convivenze di fatto già esistenti senza che occorra da parte di queste ultime una specifica dichiarazione.

La coppia di conviventi, quindi, non deve fare la dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, ma può comunque rivolgersi agli uffici del Comune per rendere le dichiarazioni anagrafiche di residenza o di stato di famiglia. Per i conviventi di fatto, tuttavia, le dichiarazioni anagrafiche hanno solo un valore di prova in merito all’esistenza e alla durata della convivenza, la cui stabilità andrà accertata in base alle norme del Regolamento anagrafico della popolazione residente che prevedono:

  • l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente di ogni Comune anche delle persone conviventi, poiché nella definizione di “famiglia anagrafica” sono ricomprese, infatti, anche le persone legate da vincoli affettivi
  • il rilascio delle relative certificazioni anagrafiche come, ad esempio, quelle concernenti il trasferimento di residenza o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.

Ai conviventi di fatto la legge riconosce, la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la loro vita in comune attraverso “I contratti di convivenza”. Quali dichiarazioni occorrono per stipulare un contratto di convivenza? Si tratta di contratti che vanno redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

A seguito della stipula, il professionista dovrà trasmetterne copia (entro 10 giorni) al Comune di residenza dei conviventi per consentire l’iscrizione del contratto nei registri anagrafici in cui è stata registrata la convivenza; ciò al fine di permettere che gli accordi raggiunti dai conviventi siano opponibili ai terzi. Da ciò si deduce che, ove la coppia intenda procedere alla stipula di un contratto di convivenza, la preventiva registrazione all’anagrafe risulta un adempimento necessario e, ove manchi, dovrà necessariamente essere effettuata prima della trasmissione al Comune dell’accordo da parte del professionista.

Accertare la convivenza di fatto

Nonostante la legge venga applicata anche nel caso di una convivenza di fatto i cui partners non abbiano effettuato le dichiarazioni anagrafiche previste, è possibile trovarsi nella situazione di dover dimostrare la convivenza stessa a fini fiscali o legali, oppure nel caso di godimento di un’immobile comune o dell’eredità in seguito alla morte di uno dei due conviventi.

In questo caso, l’interessato potrà provare la convivenza con dichiarazioni testimoniali che attestino l’inizio e la durata della convivenza e potrà avvalersi anche di una dichiarazione anagrafica di residenza o di stato di famiglia onde evitare l’insorgere di contestazioni in merito alla sussistenza del rapporto di stabile convivenza.

È possibile ottenere un certificato di residenza online su Visure Italia. Il certificato di residenza verrà consegnato in formato PDF via e-mail, ma è possibile ricevere la copia originale via posta tradizionale selezionando nel carrello la spedizione via “posta raccomandata” o tramite “corriere espresso”.

Ricordiamo che la residenza è definita dall’art. 43.2 C.C. come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale. Si tratta di una situazione di fatto e a questa situazione di fatto devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese all’Ufficio di Anagrafe del Comune di residenza. Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti anagrafici hanno carattere d’obbligo che sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un determinato Comune e indirizzo.

Il Certificato di Stato di Famiglia, invece, rispecchia la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici: ovvero per registrare le persone residenti in un determinato Comune […] in armonia con la funzione caratteristica dell’anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto (legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

La “famiglia anagrafica” è quell’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi che coabitano all’interno di una stessa unità immobiliare. È possibile ottenere un certificato di stato di famiglia online su Visure Italia.

Ma quale delle due dichiarazioni è meglio fare per avere la prova certa della convivenza? È meglio richiedere un certificato di residenza o un certificato di stato di famiglia? Sicuramente per provare la convivenza può bastare anche la semplice dichiarazione di residenza nella medesima abitazione ma di sicuro potrebbe essere ancora più incisiva, ai fini probatori, la certificazione di stato di famiglia derivante dalla dichiarazione di aver costituito una nuova famiglia.

Sebbene la dichiarazione all’anagrafe possa essere fatta da uno solo dei conviventi, bisogna essere cauti perché la regola dovrebbe essere quella che i conviventi, nel loro interesse, facciano all’ufficio anagrafe una dichiarazione contestuale che attesti la comune residenza nello stesso Comune.

Nel caso in cui tale dichiarazione venga effettuata da uno solo dei partners, questi dovrà darne comunicazione all’altro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza della suddetta comunicazione non sarà possibile utilizzare le risultanze anagrafiche per provare la convivenza ai fini dell’applicazione dei benefici di legge.Leggi anche -> Evitare il pignoramento con la separazione dal coniuge

 

Content & Community Manager

Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

24 commenti per "Unioni civili e convivenze di fatto: i documenti utili da ottenere online"

  • Lorenzo ha detto:

    Io e la mia compagna non abbiamo mai fatto il contratto di convivenza in anagrafe, ma abbiamo avuto una figlia e se controllo il mio stato di famiglia su Visure Italia risultiamo assieme. Ai fini fiscali è sufficiente o serve anche la dichiarazione?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, per quanto riguarda gli aspetti fiscali è necessario rivolgersi ad un CAF o un commercialista. Cordiali saluti.

  • Tiffany ha detto:

    Salve , sono peruviana e ho il permesso di soggiorno per attesa richiesta asilo politico ma da 2 anni che convivo con il mio ragazzo italiano e vorrei sapere si facendo la convivenza di fatto posso richiedere il permesso di soggiorno normale e interrompere la pratica di asilo politico .

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Tiffany, trattandosi di una casistica specifica, le suggeriamo di rivolgersi presso la Questura di residenza in modo da valutare nel dettaglio la sua situazione. Cordiali saluti.

  • Shreyas B S ha detto:

    Hello Team,

    I initially came to Italy as a student of Master’s course in an university. I have now got a permanent job contract from an Italian company and would like to convert my study permit to work permit while I am still studying.So is there any other method than the Decreto flussi to do this? Because I have been waiting for decreto flussi since many months.

  • Maria ha detto:

    Salve,sono moldava,divorziata,due figli. con il permesso di soggiorno per motivi lavorativi in Italia da 7 anni,temporaneo in disoccupazione, convivo con un uomo italiano da due anni..ci ha accolti in casa sua, viviamo come una verrà famiglia, i ragazzi frequentono la scuola qui. Vorrei tanto sapere, visto che devo rinnovare il permesso,,, se con l’atto di convivenza di fatto posso chiedere il permesso per motivi di famiglia… Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maria, una recente Sentenza del Consiglio di Stato (Sent. 31 ottobre 2017, n. 5040) ha stabilito che lo straniero extracomunitario può ottenere il permesso di soggiorno anche dimostrando la convivenza con un cittadino italiano. Le consigliamo di rivolgersi alla Questura di residenza in modo da valutare la sua specifica situazione. Cordiali saluti.

  • Mihaela Buturca ha detto:

    Buon giorno il mio nome è Michela sono una ragazza rumena che vivo in Italia oramai da 8 anni senza documenti. Vorrei fare la convivenza con il mio accompagno vorrei sapere che documenti sono necessari

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Michaela, prima di presentare in Comune la richiesta di convivenza, è indispensabile regolarizzare la sua posizione in Italia attraverso il permesso di soggiorno ed una busta paga che attesti la sua presenza in Italia presso un indirizzo di residenza stabile.

  • Luca ha detto:

    Ciao,

    DA circa 8 anni convivo con la mia compagna, entrambi abbiamo la residenza nell’abitazione da dividiamo.
    A giugno nascerà il nostro primo figlio, e volevo sapere se dichiarando la convivenza di fatto acquisiremmo i diritti legali e fiscali di una coppia sposata ( assegni familiari, detrazioni, etc).

    • Redazione ha detto:

      Gentile Luca,
      la convivenza di fatto, disciplinata dalla recente Legge Cirinnà n. 76 del 2016, prevede (art. 50), la facoltà per i conviventi di fatto di disciplinare il loro rapporto mediante un contratto di convivenza. La forma deve essere quella scritta mediante scrittura privata o atto pubblico. Il comma 37 della stessa legge prevede, inoltre, che l’accertamento della stabile convivenza avvenga mediante dichiarazione anagrafica di costituzione della nuova convivenza, che la coppia è obbligata a presentare presso il Comune in cui ha la residenza (art. 4 e 13 del DPR n. 223/1989). Stanti queste doverose premesse, per poter usufruire di agevolazioni fiscali come gli assegni familiari, l’INPS, nella Circolare n. 84/2017, ha precisato che possono essere beneficiari solo le coppie che abbiamo sottoscritto il contratto di convivenza.

  • Klodian ha detto:

    Buonasera! Mi chiamo Klodian sono di Albania! Ho 3 anni che convivo con la mia ragazza Italiana! Io cosa dovrei fare essendo ancora fuori dalla comunità europea! Grazie in anticipo per il aiuto che ci date!

    • Redazione ha detto:

      Salve Klodian,
      la normativa sulle unioni civile e convivenze di fatto è riferita ai cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno.

  • PIERLUIGI ha detto:

    Buongiorno,

    piacere di conoscerla, Pierluigi. Mi unirò civilmente col mio compagno il 05/05/2018.

    1^ domanda… Il 17 novembre parto in missione e rientro solo pochi giorni prima dell’unione civile… Il problema sorge per la “promessa”.. ovvero la richiesta delle pubblicazioni. Mi sono recato al comune e mi ha detto che non so se ce la faranno a redigere il verbale entro il 16 novembre 2017 così da procedere il 16 stesso con la promessa e quindi la richiesta ufficiale. Altro dubbio… dal 16/11/2017 al 05/05/2017 ce la faremmo con i tempi? Se non erro entro 6 mesi dalla promessa bisogna unirsi civilmente… un pò come il matrimonio o mi sbaglio?

    2^ domanda…. Entrambi siamo residenti a Bitetto (BA) ma il rito lo faremo a Sannicandro di Bari, nel castello. Chi prepara la pratica? Di chi è la competenza di Bitetto o di Sannicandro? Anche su questo tema, gli stessi enti hanno forti dubbi.

    Potrebbe aiutarmi?

    Grazie mille davvero.

    Attendo sue, buon lavoro

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pierluigi,
      l’art. 70 ter, comma 1 stabilisce che il Comune, Ufficio Matrimoni e Unioni Civili, ha 30 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione del processo verbale per la esecuzione delle relative verifiche sulla idoneità delle persone. Non vanno espletate le procedure per le pubblicazioni, come per il matrimonio.
      Il Comune deputato ad accogliere ed istruire il rito della unione civile è quello in cui si svolgerà l’atto, quindi Sannicandro di Bari, dove si presume abbiate depositato la vostra domanda.
      Auguri!!! :)

  • Daria ha detto:

    Salve,
    Il mio problema è che effettivamente convivo col mio compagno da 2 anni ma la residenza nella nostra dimora ho solo io mentre lui a casa del padre a 200mt di distanza … ho qualche possibilità di dimostrare che siamo conviventi da 2 anni ?
    Grazie per la risposta

    • Redazione ha detto:

      Salve Daria,
      la legge prevede l’obbligatorietà delle dichiarazioni anagrafiche (di residenza e di stato di famiglia). In mancanza di tali dichiarazioni, tuttavia, la convivenza stabile potrà essere provata anche in altro modo. Se, però, sia solo uno dei partners a rendere la dichiarazione anagrafica, questi dovrà darne comunicazione all’altro tramite raccomandata a.r., altrimenti non potrà utilizzare le risultanze anagrafiche per provare la convivenza ai fini dell’applicazione dei benefici di legge.

  • GIUSEPPE ha detto:

    PER UNA MIGLIORE INTESA, IL VOSTRO MESSAGGIO MI SPIEGA CHE QUESTA CONVIVENZA DI FATTO SI PUÒ RICHIEDERE ANCHE SÉ IL MIO COMPAGNO HA SOLTANTO UN ATTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE. MI DATE CONFERMA DI AVER CAPITO BENE! GRAZIE ANCORA

    • Redazione ha detto:

      La legge prevede che la convivenza di fatto possa essere richiesta solo tra persone che non abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione o derivanti da matrimonio o da un’unione civile. Nel suo caso, la separazione consensuale non determina ancora lo scioglimento del vincolo degli effetti civili del matrimonio. Solo il divorzio sancisce la conclusione del matrimonio.

  • GIUSEPPE ha detto:

    PER MEGLIO INTENDERE, IL VOSTRO MESSAGGIO MI FA CAPIRE CHE SI PUÒ RICHIEDERE QUESTA CONVIVENZA DI FATTO ANCHE SE IL MIO COMPAGNO HA SOLTANTO UN ATTO DI SEPARAZIONE, HO CAPITO BENE! GRAZIE ANCORA

    • Redazione ha detto:

      La legge prevede che la convivenza di fatto possa essere richiesta solo tra persone che non abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione o derivanti da matrimonio o da un’unione civile. Nel suo caso, la separazione consensuale non determina ancora lo scioglimento del vincolo degli effetti civili del matrimonio. Solo il divorzio sancisce la conclusione del matrimonio.

  • GIUSEPPE ha detto:

    SONO UNA DONNA UCRAINA, DIVORZIATA, PENSIONATA UCRAINA, DI 59 ANNI CON PASSAPORTO BIOMETRICO E DA DUE MESI IN ITALIA; CON IL MIO COMPAGNO, SEPARATO, IMPIEGATO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, DI 64 ANNI, VOGLIAMO LEGALIZZARE LA NOSTRA CONVIVENZA DI FATTO, COME POSSIAMO FARE! LA LEGGE CE LO PERMETTE! GRAZIE PER UNA VOSTRA RISPOSTA

    • Redazione ha detto:

      Certo, potete formalizzare la vostra convivenza di fatto recandovi presso l’Ufficio di Stato Civile del Vostro comune. Il riferimento normativo è la Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, che prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1). I requisiti sono la convivenza, risultante da certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e lo stato libero, non essere quindi legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *