Morosità incolpevole: quali sono i motivi per non pagare l’affitto?

Morosità incolpevole: quali sono i motivi per non pagare l’affitto?

Il Fondo morosità incolpevole è stato introdotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto-legge n. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013. È una misura a sostegno degli inquilini morosi esistente quindi dal 2014 e che è stata poi rafforzata in seguito all’emergenza Covid-19. Vediamo cos’è in concreto la morosità incolpevole, chi può accedervi e quali sono i motivi di sopravvenuta impossibilità per non pagare l’affitto.

INDICE:

  1. Che significa morosità incolpevole?
  2. Chi può accedere al fondo per morosità incolpevole?
  3. Cosa è lo sfratto?
  4. Priorità nell’accesso al fondo morosità incolpevole
  5. Come accedere al fondo per morosità incolpevole?
  6. Fondo per inquilini morosi incolpevoli: novità e modifiche

Che significa morosità incolpevole?

Per morosità incolpevole, in base all’art. 2 del D.M. n. 202/2014, in attuazione all’art. 6, c. 5, del d.l. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013, si intende:

La situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare“.

Il significato di morosità incolpevole sta nell’attribuzione del mancato pagamento dell’affitto a cause concrete di sopraggiunta difficoltà economica, quindi in generale nei casi relativi alla perdita o alla considerevole riduzione del reddito degli inquilini.

Le condizioni specifiche per le quali si può far valere la morosità incolpevole sono:

  • perdita del lavoro per licenziamento
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate in seguito a cause di forza maggiore o alla perdita di avviamento in misura consistente
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia determinato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo oppure la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per far fronte a rilevanti spese mediche e assistenziali.

In presenza di questi motivi sfavorevoli e imprevisti, l’inquilino moroso che non paga l’affitto può accedere al Fondo facendo richiesta al comune di residenza.

Chi può accedere al fondo per morosità incolpevole?

I criteri per l’accesso al Fondo istituito per la morosità incolpevole sono stati disciplinati dallo stesso D.M. n. 202/2014. Nello specifico, all’art. 3 è stabilito che, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono accedere ai contributi gli inquilini che:

  • hanno un reddito I.S.E. inferiore a 35mila euro oppure un reddito da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore a 26mila euro;
  • sono titolari di contratti di locazione ad uso abitativo regolarmente registrati che risiedano nell’immobile almeno da un anno (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9);
  • sono destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • hanno cittadinanza italiana, di un paese UE, o siano in possesso di permesso di soggiorno.

Tra le verifiche effettuate dal comune vi è inoltre che il richiedente, oppure un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e idoneo alle esigenze del nucleo familiare.

La presenza di un ultrasettantenne, un minore, un invalido accertato almeno al 74% o persona in carico ai servizi sociali o alle ASL costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione del contributo.

In ogni caso, il contributo per sanare la morosità incolpevole può essere concesso in misura massima di 8mila euro (art. 4 D.M. n. 202/2014).

Cosa è lo sfratto?

Nel paragrafo precedente, tra i criteri per l’accesso al Fondo, si parla di sfratto per morosità. Ma cosa è e come si intima?

La risposta la troviamo nell’art. 658 del Codice di procedura civile, che stabilisce: “Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’art. 657 c.p.c. anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti“.

Il locatore può, quindi intimare lo sfratto quando il conduttore risulta inadempiente, ovvero moroso. Lo scopo è quello di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e il rilascio dell’immobile da parte dell’inquilino moroso. Ma non solo, il locatore può decidere anche di richiedere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli che andranno a scadere fino all’esecuzione dello sfratto.

In caso di sfratto per morosità incolpevole, l’inquilino, poiché si trova in una situazione di sopravvenuta impossibilità al pagamento dei canoni di locazione, può accedere quindi ad un fondo speciale per opporsi all’intimazione di sfratto. L’erogazione del contributo è, infatti, destinata alla rinuncia alla procedura di sfratto da parte del proprietario prima della convalida oppure alla stipula di nuovo contratto di locazione a seguito della convalida di sfratto.

Priorità nell’accesso al fondo morosità incolpevole

L’erogazione del fondo morosità incolpevole avviene in maniera prioritaria in favore di:

  • inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato
  • inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile
  • inquilini che, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Come accedere al fondo per morosità incolpevole?

Coloro che intendono accedere al Fondo per la morosità incolpevole devono rivolgersi al proprio Comune di residenza per presentare la domanda compilata e sottoscritta dal richiedente. Quest’ultima verrà valutata al fine di verificare se gli inquilini morosi siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza sopra riportati. La presentazione della domanda è possibile anche in caso di intimazione di sfratto non ancora convalidata.

Fondo per inquilini morosi incolpevoli: novità e modifiche

La disciplina relativa al Fondo per morosità incolpevole non si è fermata al D.M. n. 202/2014. Quest’ultimo, infatti, è stato successivamente modificato con D.M. 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2016.

Il D.M. 23 giugno 2020 ha poi previsto l’estensione dei requisiti per l’accesso ai contributi in seguito alla situazione sanitaria dovuta al Covid19. Tra i beneficiari del Fondo rientrano, infatti, anche i nuclei familiare che, “pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori“.

 

Content & Community Manager

Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

16 commenti per "Morosità incolpevole: quali sono i motivi per non pagare l’affitto?"

  • Roberto ha detto:

    Ho un contratto 3+2 che scade a dicembre 2023 il sopralluogo della usl dichiara che appartamento e con umidità da risalita e malsano per la salute. Devo pagare il canone per intero ho posso richiedere abbassamento del canone. Il proprietario di casa in tutti questi anni non ha mai preso in visione il suo appartamento. E io ho pagato sempre tutto regolarmente… il legale mi dice che senza raccomandata e solo con richieste verbali e difficile che vinca la causa…e il proprietario potrebbe richiedere a me i danni sono senza reddito. Cosa posso fare?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, siamo spiacenti ma si tratta di una situazione che necessita il supporto di un legale. Cordiali saluti.

  • Giuseppe ha detto:

    O affitti da pagare dal2015con Ater fr mi anno fatto ingiunzione purtroppo non posso pagare la regione Lazio mi può aiutare grazie mille dammi consiglio

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, in questo caso le suggeriamo di rivolgersi al Comune in cui vive per chiedere maggiori informazioni in merito al suo quesito. Cordiali saluti.

  • domenico massaro ha detto:

    Salve. Ho ricevuto un messaggio dal mio inquilino, che ha saltato 2 mensilità, che dice così : i lavori che ho svolto ( a mia insaputa) valgono più di un mese di fitto. Mi fa l’elenco di quello che ha speso e dice che non mette i danni morali altrimenti il mio avvocato vi chiederà di vendere la casa per liquidarmi….. per tanto portate un pò di pazienza , altrimenti agite come ritenete opportuno. A fine anno scade il contratto. Come mi devo comportare?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Domenico, le suggeriamo di rivolgersi anche lei ad un legale che possa aiutarla a far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.

  • Zsoltne Szikora ha detto:

    Salve! Il mio locatore ha affittato l’appartamento per 500 €, ho pagato come cauzione 1000 €, ma sul contratto risulta solo 300 €

  • Coscione Monica ha detto:

    Non ho un contratto di affitto ed abito in questo appartamento dal 1997. Il proprietario ha deciso, finalmente perché più volte richiesto da me, di fare e registrare un contratto.
    Attualmente pago 315,00 mensili ma il proprietario dice che darà un nuovo canone. Può aumentare e decidere un nuovo canone senza tener conto del fatto che abito in questo appartamento dal 1997 senza mai aver avuto contratto?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Monica, non ci risulta che vi sia un divieto di richiesta di aggiornamento del canone. Trattandosi però di una situazione particolare, in quanto si è in assenza di un contratto regolarmente registrato, le suggeriamo di chiedere conferma ad un legale. Cordiali saluti.

  • dalila ha detto:

    Deve trascorrere per forza un anno di residenza nell’abitazione ?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Dalila, è necessario verificare quanto è stato previsto nel suo contratto di locazione. Cordiali saluti.

  • Pezzato Nazzareno ha detto:

    se una persona ha una attività commerciale in un locale in cui paga l’affitto e per cause di crisi non può pagare piu l’affitto può ritenersi moroso incolpevole? e se si a cosa va incontro?

    • Redazione ha detto:

      Il Fondo Morosità Incolpevole è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal decreto anti-sfratti legge 102/2013 convertito nella legge 124/2013. Si tratta di un fondo i cui stanziamenti vengono rinnovati annualmente e messi a disposizione dei Comuni. I beneficiari sono le famiglie disagiate che si trovano in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazioni nei contratti a canone concordato uso abitativo. La locazione commerciale non è inquadrata all’interno della morosità incolpevole. Possiamo suggerire di interloquire con il locatore e proporre una temporanea riduzione del canone di locazione che le consenta di superare questo momento di crisi.

    • Anna Celenta ha detto:

      E se il proprietario non ci sente? Cosa si può fare? Ci sono i mezzi x ricalcolare l’affitto?

      • Redazione ha detto:

        Alla scadenza del contratto è possibile richiedere al proprietario di rinegoziare il canone di locazione. La rinegoziazione non può prescindere da un accordo tra le parti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *