Quali sono i compiti degli ausiliari del Giudice nelle esecuzioni immobiliari?

Quali sono i compiti degli ausiliari del Giudice nelle esecuzioni immobiliari?

Gli ausiliari del Giudice sono dei professionisti indipendenti dalle parti che, in forza di un incarico fiduciario, integrano l’attività dell’organo giudicante. La loro presenza nelle procedure esecutive immobiliari è esterna ed occasionale. Organo interno è, infatti, solo il Cancelliere. Tutte le altre funzioni nel processo civile e penale vengono svolte tramite consulenze ed incarichi affidati all’esterno.

Il ruolo degli ausiliari del Giudice

Presso ogni Tribunale sono istituiti l’albo dei C.T.U. o Consulenti Tecnici d’Ufficio e l’albo dei Periti. L’elenco è detenuto presso l’ufficio di presidenza del Tribunale e l’accesso è consentito a tutti gli uffici giudiziari. Non si tratta di elenchi chiusi e immodificabili in quanto è possibile per i liberi professionisti richiedere l’iscrizione. Allo stesso modo, sono previste le cause di esclusione e ricusazione di cui parleremo in un successivo articolo. Anche le categorie di ambito professionale non sono tassative e ogni Tribunale può decidere di inserirne di nuove in relazione a specifiche esigenze.

L’albo dei C.T.U. in ambito civile (art. 13 CpC) è composto dalle seguenti categorie:

  • medico-chirurgica
  • industriale
  • commerciale
  • agricola
  • bancaria
  • assicurativa.

L’albo dei Periti in materia penale (art. 67 CpP) è composto dalle seguenti categorie:

  • medicina legale
  • psichiatria
  • psicologia
  • contabilità
  • ingegneria
  • infortunistica nella circolazione stradale
  • balistica
  • chimica
  • grafologia
  • interpreti.

Obblighi, diritti e doveri degli ausiliari del Giudice

Le casistiche nelle procedure esecutive immobiliari sono ampie, diversificate ed in continua evoluzione. Il Giudice non può, pertanto, essere in grado di valutare fattispecie in ambiti tecnici a lui sconosciuti. Gli ausiliari del Giudice ricoprono, quindi, un ruolo fondamentale in quanto spesso la loro consulenza o perizia diventa l’elemento fondante della valutazione del Giudice. I doveri principali degli ausiliari sono:

  1. accertare i fatti tramite atti, norme e documenti
  2. fornire al Giudice pareri tecnici

Non dimentichiamo che gli ausiliari svolgono una funzione di pubblico ufficiale in quanto esercitano una specifica funzione giudiziaria (art. 357 C.P.).

I compiti di C.T.U. e periti

Il consulente deve svolgere il proprio incarico con diligenza, perizia ed imparzialità. I suoi compiti sono:

  1. partecipare alle udienze su convocazione diretta del Giudice
  2. svolgere le indagini e le perizie commissionate dal Giudice
  3. fornire al Giudice tutti i chiarimenti sia in udienza sia in camera di consiglio
  4. richiedere chiarimenti alle parti in ordine ai fatti, previa espressa autorizzazione del Giudice
  5. assumere informazioni da terzi ma solo a seguito di autorizzazione da parte del Giudice.

Gli ausiliari del Giudice sono:

  • consulente tecnico d’ufficio o C.T.U.
  • perito
  • custode
  • notaio
  • esperti visuristi

Abbiamo già avuto modo di soffermarci sul ruolo del notaio nella relazione notarile ventennale per le esecuzioni immobiliari. Analizziamo di seguito il ruolo delle altre figure.

Il C.T.U. Consulente Tecnico d’Ufficio

L’art. 15 delle Disposizioni di attuazione del CpC dispone i requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU. Possono essere nominati CTU tutti i liberi professionisti che “…, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali“. Da rilevare che non si parla di albi e collegi ma di associazioni professionali, per quanto il precedente art. 14 precisi in modo più chiaro le modalità di istituzione dell’elenco. I C.T.U. possono essere individuati solo tra i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

L’attività del CTU integra quella del Giudice al quale fornisce elementi diretti ed indiretti di giudizio. La consulenza tecnica è, quindi, finalizzata ad acquisire un parere tecnico utile per la valutazione di elementi probatori già conosciuti o per approfondire e chiarire nuovi elementi. La sua funzione è, pertanto, quella di conoscere e dedurre, sulla base delle conoscenze tecniche, gli elementi utili per la procedura. Il C.T.U. è un organo processuale che fornisce assistenza al Giudice il quale, in qualità di peritus peritorum, può decidere di porre a fondamento delle proprie valutazione. In sostanza, la responsabilità spetta sempre e soltanto al Giudice.

La consulenza tecnica può, quindi, costituire mezzo istruttorio quando sia l’unico strumento per accertare e valutare fatti rilevanti che né le parti né il Giudice sarebbero in grado di provare. L’attività del CTU consiste in una valutazione dei fatti e, in quanto tale, non può assolvere l’onere della prova di cui all’art. 2697 C.C.

Il perito

L’art. 69 delle Disposizioni di attuazione del CpP, Capo V, stabilisce che possano essere iscritti all’albo dei periti i liberi professionisti dotati di speciale competenza tecnica in una delle categorie previste. La domanda deve essere presentata allegando i seguenti documenti:

Non possono richiedere l’iscrizione all’albo dei periti le persone:

  1. condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  2. che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall’articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
  3. cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

L’art. 501 CpP dispone che, per l’esame dei periti e dei consulenti, si osservano le disposizione sull’esame dei testimoni. In sostanza, significa che sia il CTU sia il perito sono tenuti a presentare una testimonianza giurata in Tribunale in ordine alla loro consulenza o perizia.

Il custode giudiziario

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori e pertinenze. Il Giudice, su istanza del creditore, può nominare custode un soggetto diverso dal debitore, qualora l’immobile non sia occupato dal debitore. Al custode, in forza art. 559 CpC, sono demandate le seguenti incombenze:

  • curare l’amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione
  • incassare, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;
  • intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni, laddove esistenti;
  • accompagnare eventuali acquirenti a visitare i beni;
  • segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita dell’immobile
  • manifestare ogni circostanza che renda opportuna la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella sua detenzione e renda necessario l’immediato sgombero dei locali;
  • fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico;
  • provvedere ad eseguire l’ordine di liberazione emesso dal G.E. secondo i tempi ed i modi ivi previsti.

Gli esperti visuristi

La figura degli esperti visuristi non è espressamente prevista dal Codice in quanto il visurista non fa capo ad un ordine o albo o collegio professionale. Nelle procedure esecutive immobiliari le visure o ispezioni ipotecarie vengono spesso affidate al delegato alla vendita. Il delegato, direttamente o tramite un consulente tecnico, si incarica di effettuare le ispezioni ipo catastali senza, però, avere delle competenze specifiche. In diversi tribunali in Italia si sta avviando un protocollo sperimentale che prevede l’affidamento delle ispezioni direttamente ad esperti visuristi sin dalla fase iniziale. Apripista è stato il Tribunale di Como al quale stanno seguendo numerosi altri.

Sinteticamente, i compiti degli esperti visuristi sono:

  1. ispezioni ipotecarie ventennali finalizzate alla individuazione del titolo di provenienze e di tutti i trasferimenti di diritti reali
  2. predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di distribuzione;
  3. compimento delle formalità in conseguenza di eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c..

Fonti normative

In ambito civile:

  • la perizia (art. 61-64 e art. 191-201 CpC);
  • il ruolo del CTU (gli art. 87, 92, 177, 259, 260 e 261 CpC);
  • formazione e la tenuta dell’Albo speciale dei CTU presso il Tribunale (art. 5-26 e art. 146 CpC);
  • norme procedurali sulla nomina e sull’attività del CTU (art. 89-92 e art. 145 e 150 CpC).

In ambito penale:

  • la perizia (art. 220 e segg. CpP);
  • distinzione tra perito, nominato dal Giudice e il Consulente Tecnico, nominato dal Pubblico Ministero e dalle parti private (art. 225, 1 CpP):
  • la perizia nell’ambito dell’incidente probatorio o indagini preliminari (art. 392 CpP);
  • la perizia nell’udienza preliminare (art. 422 CpP) e nel dibattimento (art. 501 CpP).
 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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