Centrale Rischi: come verificare se sei stato segnalato

Centrale Rischi: come verificare se sei stato segnalato

La Centrale Rischi può essere considerata come un database contenente tutte le informazioni sui rapporti finanziari tra la clientela e gli intermediari finanziari. In questo sistema informativo vengono censiti tutti i dati riguardati i rapporti intrattenuti da un soggetto con ciascun intermediario. Conosciamo meglio il suo funzionamento.

In questo articolo esamineremo:

  1. Cosa è la Centrale Rischi
  2. A cosa serve la Centrale dei Rischi?
  3. Quali sono i soggetti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi?
  4. Come funziona la Centrale Rischi
  5. Chi viene segnalato in Centrale Rischi?
  6. Cosa comporta la segnalazione alla Centrale Rischi
  7. Quanto dura la segnalazione alla Centrale dei Rischi?
  8. Chi può accedere alla Centrale Rischi
  9. La visura Centrale Rischi per verificare se sei stato segnalato
  10. Errori e cancellazioni in Centrale Rischi
  11. Esiste solo la Centrale dei Rischi?

Cosa è la Centrale Rischi

La Centrale dei Rischi (CR) è gestita dalla Banca d’Italia e consiste in un sistema di archiviazione di informazioni finalizzato a favorire l’accesso al credito per la “clientela meritevole”, ovvero famiglie e imprese.

La normativa di riferimento della Centrale dei Rischi è contenuta nella Circolare della Banca d’Italia n. 139/91 “Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”.

Banche e società finanziarie, entrambe solitamente indicate anche con il termine generico di intermediari, inoltrano mensilmente informazioni alla Banca d’Italia riguardanti il totale dei crediti verso i propri clienti.

A cosa serve la Centrale dei Rischi?

La Centrale Rischi presenta più funzioni. Innanzitutto, rappresenta uno degli elementi informativi a disposizione delle banche e delle società finanziarie, in quanto rende gli intermediari consapevoli dell’ammontare del debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Allo stesso tempo, la clientela “meritevole” viene facilitata nell’ottenimento di finanziamenti e a condizioni migliori.

Immaginiamo, ad esempio, di dover chiedere un finanziamento ad un
intermediario che non ci conosce. Perché dovrebbe fidarsi di noi e concederci, quindi, il finanziamento? Attraverso l’accesso agli archivi della Centrale dei Rischi, gli intermediari possono verificare le informazioni registrate e valutare la capacità del cliente di restituire il finanziamento eventualmente concesso.

Gli obiettivi della Centrale dei Rischi riguardano:

  • il miglioramento del processo di valutazione del merito creditizio della clientela, cioè la capacità di restituzione del finanziamento, in quanto la CR fornisce informazioni sul livello di indebitamento complessivo del cliente, sul tipo di finanziamento ricevuto e sulla regolarità o meno dei pagamenti;
  • l’innalzamento della qualità del credito concesso dagli intermediari, poiché saranno in grado di gestire meglio i propri rischi impiegando più efficientemente le loro risorse, attraverso anche la proposta di soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso del cliente;
  • il rafforzamento della stabilità finanziaria del sistema creditizio.

Quali sono i soggetti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi?

La Banca d’Italia si occupa, quindi, della gestione del servizio centralizzato dei rischi e a questo vi partecipano i seguenti intermediari segnalanti:

  • banche iscritte nell’albo, come indicato nell’art. 13 del Testo unico bancario, ovvero le banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
  • società finanziarie iscritte nell’albo unico di cui all’art. 106 del Testo unico bancario, cioè quelle società non bancarie che possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il rilascio di garanzie;
  • società di cartolarizzazione dei crediti (o società veicolo) e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (anche dette società di covered bond);
  • Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti;
  • Cassa Depositi e Prestiti.

Non vi partecipano solo i soggetti segnalanti ma anche i soggetti segnalati, cioè le persone fisiche, le imprese iscritte alla Camera di commercio, le associazioni, le ditte individuali, le amministrazioni pubbliche, ecc., aventi rapporti di credito e/o garanzia con un intermediario segnalante.

Come funziona la Centrale Rischi

Gli intermediari che concedono finanziamenti (mutui, prestiti personali,
aperture di credito, ecc.) e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) devono inviare mensilmente per ciascun cliente le informazioni riguardanti la categoria di censimento cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia, alla Centrale dei Rischi.

Quest’ultima, sempre mensilmente, ricondivide le informazione raccolte con gli intermediari partecipanti, affinché siano a conoscenza dell’indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Si tratta del cosiddetto flusso di ritorno: la Centrale Rischi aggrega le segnalazioni ricevute dai singoli intermediari e calcola la posizione globale di rischio del soggetto segnalato, ovvero la posizione complessiva verso il sistema creditizio e finanziario.

Ogni intermediario segnalante riceverà i dati dei soli nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Potrà ricevere, oltre il flusso di ritorno mensile, anche l’accesso al servizio di prima informazione, cioè richiedere informazioni su soggetti da esso non segnalati, a patto che le richieste abbiano finalità collegate all’assunzione e alla gestione del rischio di credito. Ad esempio, è concessa la richiesta di dati su coloro che si sono rivolti all’intermediario per un affidamento o per prestare una garanzia, ecc.

Chi viene segnalato in Centrale Rischi?

I singoli intermediari partecipanti devono, quindi, inoltrare mensilmente informazioni alla Banca d’Italia riguardanti il totale dei crediti verso i propri clienti. Si tratta solo dei crediti complessivi pari o superiori a 30.000 euro e dei crediti in sofferenza superiori a 250 euro.

I crediti in sofferenza riguardano i clienti in stato di insolvenza, ovvero irreversibilmente incapaci di saldare il proprio debito, anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. Affinché un credito venga classificato come tale, non è sufficiente un semplice ritardo nei pagamenti. La banca o l’intermediario finanziario dovrà effettuare una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente. Alla prima segnalazione a “sofferenza”, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti).

La Banca d’Italia fornisce mensilmente le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato. L’archivio della Centrale Rischi contiene i dati riguardanti un debito verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con quello effettivo. Questo perché non tutti gli intermediari hanno l’obbligo di comunicazione e, inoltre, l’obbligo di segnalazione vige solo per i crediti pari o superiori a 30.000 euro.

Cosa comporta la segnalazione alla Centrale Rischi

Finire nel “libro nero” della Centrale Rischi significa essere catalogato come cattivo pagatore? Tranquilli, nulla di tutto ciò. 

La Centrale rischi non è la lista dei cattivi pagatori o dei ritardi di pagamento. La segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30.000 euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale Rischi.

È contenuta tutta la storia creditizia del cliente e, quindi, indistintamente, sia informazioni positive riguardanti ad esempio la regolarità del pagamento delle rate e la chiusura del rapporto di finanziamento, sia eventuali informazioni negative relative alle difficoltà incontrate nella restituzione di un debito.

Quanto dura la segnalazione alla Centrale dei Rischi?

Le informazioni consultabili nella Centrale dei Rischi riguardano al massimo gli ultimi 36 mesi (3 anni). Ad esempio, se una banca o un intermediario finanziario richiede il 9 maggio 2017 i dati su un cliente, potrà ottenere informazioni riferite alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 aprile 2014 al 31 marzo 2017 (ultima data disponibile).

Ci sarà da considerare inoltre un’altra situazione. Quanto tempo è necessario affinché il pagamento di un debito risulti in Centrale Rischi? Partiamo da un esempio pratico per risolvere subito questo dubbio. Se il pagamento avviene il 9 maggio, questo non sarà subito visibile in CR. Dovrà prima essere registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 maggio, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare entro il 25 giugno (25° giorno del mese successivo). Le informazioni saranno visibili per intermediari finanziari e privati intorno ai primi giorni di luglio.

Chi può accedere alla Centrale Rischi

L’accesso alle informazioni archiviate nella Centrale Rischi è riconosciuto a: intermediari partecipanti, i soggetti segnalati, la Banca d’Italia e altre Autorità di controllo, l’Autorità Giudiziaria.

Questi dati sono nominativi e sono coperti da segreto d’ufficio e hanno carattere riservato. Tali informazioni vengono utilizzate dalla Banca d’Italia per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità, per cui non è tenuta non è tenuta ad acquisire il consenso per il trattamento questi dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) n. 2016/679).

La visura Centrale Rischi per verificare se sei stato segnalato

I dati della Centrale dei Rischi sono accessibili, quindi, ai diretti interessati. Chi vuole conoscere la propria posizione può anche delegare un’altra persona e questa dovrà utilizzare i dati richiesti solo nell’esclusivo interesse del delegante.

Come richiedere la visura Centrale Rischi

Per verificare l’eventuale presenza a proprio nome di segnalazioni negative con insoluti riferiti ad affidamenti in corso, finanziamenti, carte di credito, prestiti, aperture di credito, è possibile richiedere una Visura Centrale Rischi.

Visura centrale rischi persona fisicaRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Visura centrale rischi persona fisica
Visura centrale rischi persona giuridicaRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Visura centrale rischi persona giuridica

La visura viene consegnata nel pieno rispetto della normativa Privacy e può essere richiesta da:

  • persone fisiche a nome delle quali sono stati registrati dati nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, oppure, al loro posto, i soggetti previsti dalla legge o un soggetto munito di delega;
  • persone giuridiche, tramite il legale rappresentante o altri soggetti previsti dalla legge o un soggetto munito di delega.

Il prospetto contenete le informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi è suddiviso per intermediari e in relazione a ciascun intermediario viene specificata la situazione corrente relativa, ad esempio, a:

Rischi autoliquidanti, cioè quei finanziamenti concessi per consentire l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l’intermediario segnalante cura l’incasso.

Rischi a scadenza, ovvero le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Crediti di firma che riguardano tutte le garanzie prestate dagli intermediari, su richiesta della clientela, con le quali essi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi.

Rischi a revoca, comprendenti alle aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l’intermediario si è riservato la
facoltà di recedere indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa.

Garanzie ricevute, ovvero le garanzie personali che l’intermediario segnalante ha ricevuto da terzi allo scopo di rafforzare l’aspettativa di
adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei suoi confronti.

Errori e cancellazioni in Centrale Rischi

Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato dovrà invece rivolgersi direttamente all’intermediario. Quest’ultimo è infatti responsabile dell’esattezza delle informazioni inoltrate alla Centrale dei Rischi. Banche e società finanziarie devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le modifiche alla Banca d’Italia.

Questa dovrà poi occuparsi della loro registrazione negli archivi e dell’immediata comunicazione telematica delle correzioni a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati.

I dati richiesti sono sempre aggiornati al momento della richiesta, con tanto di eventuali correzioni avvenute nel tempo.

Leggi anche >> Illegittima segnalazione Centrale dei Rischi: cosa fare?

Esiste solo la Centrale dei Rischi?

Quando si parla di Centrale Rischi si fa riferimento solo a quella gestita dalla Banca d’Italia. In Italia operano però anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC).

Si tratta di sistemi di natura privata e dunque non gestiti dalla Banca d’Italia. CRIF, Experian e CTC gestiscono i dati nel SIC, Sistema di Informazioni Creditizie. Il loro funzionamento è disciplinato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).

CRIF è il gestore di EURISC ed è la Sic più utilizzata dal sistema creditizio. Si tratta di un sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano. La sua finalità è quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni. Non si tratta di classificare i cattivi pagatori evidenziando solo gli inadempimenti.

Fonte: Banca di Italia

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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6 commenti per "Centrale Rischi: come verificare se sei stato segnalato"

  • Martha Banana Andrade ha detto:

    Vorrei informazioni

  • Enrico ha detto:

    O fatto un ritardo pagamento nel periodo un po nero e mi hanno segnalato come cattivo pagatore con una busta paga spa netto 1,900 come puo succedere in Italia una cosa del genere.. Che mi bloccano una busta paga, come devo fare adesso….

    • Redazione ha detto:

      Gentile Enrico, ci dispiace per la situazione che sta affrontando. Poiché la cancellazione dei dati che risultano sui registri del Crif non avviene su richiesta, la prima cosa da fare è saldare il debito e rivolgersi direttamente alla banca per capire come procedere. Il Crif, infatti, prima di cancellare un nome dall’elenco dei cattivi pagatori, controlla con l’istituto di credito che tutte le posizioni creditizie siano in regola. Cordiali saluti.

  • Nicola ha detto:

    Vorrei sapere se sono cattivo pagatore

    • Redazione ha detto:

      Salve Nicola, le suggeriamo il servizio che CRIF mette a disposizione dei consumatori e nel quale può richiedere l’accesso ai propri dati e verificare la sua posizione.

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