Il servizio protesti contiene informazioni basilari per la valutazione dell’affidabilità di persone fisiche e persone giuridiche e, soprattutto, per determinarne la solvibilità o l’eventuale rischio di insolvenza. Le informazioni vengono estratte dal Registro Informatico dei Protesti tenuto presso le Camere di Commercio.
per valutare la solvibilità o il rischio di insolvenza di un nuovo cliente, di un fornitore, di una persona fisica
per verificare se, a carico di una persona fisica o giuridica (società di persone e di capitali) risultano protesti e/o pregiudizievoli
per monitorare nel corso di un anno la posizione di clienti acquisiti e consolidati, fornitori o partner commerciali
Il nostro servizio
Il servizio protesti può essere richiesto anche via web ed evaso in tempo reale in pochi secondi attraverso la piattaforma informatica dedicata dei Servizi On Line. Si tratta sempre di documenti estratti da fonti ufficiali (Camera di Commercio) al momento della richiesta e non provenienti da banche dati. Tutti i documenti riportano sempre la data di aggiornamento e la fonte ufficiale: la Camera di Commercio territorialmente competente.
Contenuti del servizio protesti
I dati contenuti nel servizio protesti sono: tipologia del titolo (assegno, cambiale), importo del titolo protestato, la data di levata, la data di iscrizione al Registro Protesti, la Camera di Commercio competente, la causale del mancato pagamento.
Perché richiedere il servizio protesti
Quando si devono acquisire informazioni su un nuovo cliente, su un partner commerciale o su un fornitore, quando si deve valutare un conduttore in una locazione commerciale, quando si deve valutare la solvibilità di un nuovo cliente o si vuole inserire in monitoraggio un cliente già acquisito, il servizio protesti contiene sempre dati oggettivi provenienti da fonti ufficiali ed aggiornate indispensabili per la ricerca e valutazione di persone fisiche e imprese italiane.
Il nostro helpdesk
VisureItalia.com® mette a disposizione dei propri clienti personale qualificato che, attraverso un servizio di helpdesk sia telefonico (070832098) sia via mail (helpdesk@visureitalia.com), può aiutare i clienti nella scelta del servizio adatto e nella successiva lettura e verifica dei documenti.
Come richiedere il servizio protesti
Il servizio protesti può essere richiesto sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche. Nel primo caso, le società, occorre indicare denominazione, sede legale, codice fiscale o partita iva. Nel caso delle persone, occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita.
Visure Italia.com® è in grado di fornire il servizio protesti anche relativamente a ditte individuali e liberi professionisti (anche con modalità di ricerca mediante partita iva) e a quei soggetti che non hanno l’obbligo di censimento presso gli archivi delle Camere di Commercio (enti non commerciali, fondazioni, associazioni) nonché relativamente a qualunque persona avente residenza in un comune in Italia.
Il protesto è disciplinato dall’ordinamento giuridico italiano negli artt. 51-73 del Regio Decreto n. 1669 del 1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del Regio Decreto n. 1736 del 1933 per l'assegno.
Gli ufficiali levatori
L’art. 1 della legge n. 349 del 12 giugno 1973 individua i soggetti deputati alla funzione di “levata” del protesto: gli ufficiali levatori, ossia pubblici ufficiali abilitati alla funzione di redigere il protesto:
Il creditore consegna il titolo all'ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l'accettazione; nella prassi, il notaio e l’ufficiale giudiziario si servono di ausiliari ( i cosiddetti presentatori), che vengono nominati dal Presidente della Corte di Appello. A sua volta, lo stesso segretario comunale fa ricorso all’ausilio del messo comunale per la notifica. In caso di rifiuto del debitore al pagamento del titolo, l’ufficiale procede con la redazione (o levata) del protesto, rendendo in questo modo il titolo esecutivo.
La pubblicità del protesto
Al fine di rendere evidenti a terzi e con l’obiettivo di tutelare chiunque dovesse incorrere in rapporti economici con il protestato, la legge dispone che il protesto abbia evidenza pubblica. La diretta conseguenza di questo obbligo è il carattere sanzionatorio contro il protestato, impossibilitato, a seguito della pubblicità del protesto, ad avere accesso al credito e alla conseguente chiusura dei rapporti con istituti di credito e società finanziarie.
In passato i protestati venivano iscritti in un elenco tenuto presso il Tribunale, che provvedeva a trasmettere periodicamente il dato alla Camera di Commercio con la successiva comunicazione in un apposito bollettino. I tempi lunghi e la difficoltà di aggiornamento dei dati hanno portato col tempo ad una radicale trasformazione del sistema. Ad oggi, a decorrere dal 1995, gli ufficiali levatori, entro il primo giorno di ogni mese, trasmettono alla Camera di Commercio competente, l’elenco dei soggetti protestati aggiornati fino al giorno 26 compreso del mese precedente.
Registro Informatico dei Protesti
La Camera di Commercio iscrive i protestati entro i successivi 10 giorni nel Registro Informatico dei Protesti. L’iscrizione dura cinque anni. Il protestato, decorso un anno dalla levata del protesto, dopo aver provveduto all’integrale estinzione del debito, può presentare istanza di riabilitazione al Tribunale (nel caso di assegni) o presentare istanza all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio (nel caso di cambiali). In entrambi i casi, l’istanza di riabilitazione deve essere accompagnata dalla quietanza di avvenuto pagamento a saldo del titolo protestato, con firma autentica.
Gli effetti del protesto
L’azione di levata del protesto costituisce il presupposto essenziale per poter esercitare la successiva azione di regresso che spetta al creditore o al portatore del titolo esecutivo verso i soggetti obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti). L’azione di regresso non è però necessaria qualora il titolo contenga la clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente.
Altri effetti conseguenti al protesto sono che, a far data dalla levata del protesto, decorrono gli effetti civili tipici dell'inadempimento come gli interessi legali di mora e la possibilità di procedere con il pignoramento previo precetto. Può inoltre essere applicata a carico del protestato, nel caso di assegni, anche una sanzione amministrativa: il protestato può evitare questa ulteriore sanzione provvedendo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, al pagamento a saldo del debito.
Inoltre, fatto ben più grave, nel caso di assegni emessi senza copertura parziale o integrale, il protestato viene inoltre inserito nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. La sanzione prevede la revoca di sistema, ossia il divieto per la durata di 6 mesi di emettere assegni: una sanzione evitabile se il protestato dimostra di aver provveduto al pagamento integrale dell’importo indicato nell’assegno, delle spese di protesto e della sanzione penale del 10%.
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